AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 1049/RU del 2 gennaio 2025
Commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco – Articolo 62 quater.2 del Testo Unico Accise
Articolo 1
Ambito applicativo e definizioni
1. La presente determinazione disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. Ai sensi dell’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi dalla presente disciplina i prodotti autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) «Agenzia», l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco», i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
c) «soggetto obbligato», il fabbricante, il depositario, l’importatore, il rappresentante fiscale nominato dal cedente non avente sede nel territorio nazionale, obbligati al pagamento dell’imposta;
d) «deposito», il sito in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, destinati ad altri depositi, alla cessione verso altri Stati membri dell’Unione europea, all’esportazione, agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico;
e) «fabbricante», il soggetto autorizzato che realizza nel territorio nazionale i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco;
f) «soggetto cedente», il soggetto che adempie al pagamento dell’imposta e agli obblighi previsti dall’articolo 62-quater.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea direttamente se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale e per i prodotti provenienti da un altro Stato dell’Unione europea tramite un rappresentante fiscale se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;
g) «depositario», il soggetto cedente avente sede nel territorio nazionale, autorizzato all’istituzione e alla gestione di un deposito, che riceve i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea, dei quali effettua l’immissione in consumo nel territorio nazionale;
h) «rappresentante fiscale», il soggetto autorizzato avente sede nel territorio nazionale nominato dal soggetto cedente non avente sede nel territorio nazionale per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco provenienti da un altro Stato dell’Unione europea che si intendono immettere in consumo nel territorio nazionale;
i) «importatore», il soggetto autorizzato che introduce nel territorio nazionale i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco provenienti da Paesi terzi, al fine dell’immissione in consumo mediante i punti vendita;
j) «periodo di imposta», il periodo pari a un mese per il quale è dovuta l’imposta gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco immessi in consumo nello stesso periodo;
k) «codice di imposta», il codice assegnato dall’Agenzia a ciascun deposito del fabbricante e del depositario, a ciascun rappresentante fiscale e a ciascun importatore;
l) «codice identificativo univoco di commercializzazione», il codice assegnato dall’Agenzia a ciascun prodotto inserito nella tabella di commercializzazione;
m) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco sono ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero, qualora provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea, il momento in cui si verifica la definitiva importazione degli stessi;
n) «prodotto giacente», il numero delle confezioni di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco presenti nel deposito e risultanti dai registri di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per marche;
o) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’imposta di consumo dovuta dal soggetto obbligato;
p) «sistema PagoPA», piattaforma digitale che consente di effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
q) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Articolo 2
Autorizzazione al fabbricante di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco
1. Il soggetto che intende fabbricare nel territorio nazionale i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco presenta all’Agenzia una istanza in forma telematica recante:
a) la ragione sociale o la denominazione dell’impresa del soggetto istante, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
c) l’ubicazione del deposito, in particolare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende realizzare i prodotti di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito;
e) la denominazione e il contenuto dei prodotti che intende realizzare nel deposito, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, contenente la stima, effettuata al momento di presentazione dell’istanza, di tutto il prodotto mediamente in giacenza nel deposito in dodici mesi solari, nonché l’indicazione dell’importo pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo, calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato;
g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l’istanza dalla quale risulti che il medesimo:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, delle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Alla domanda è allegata la planimetria del deposito da adibire alla realizzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:
a) controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
c) accertare che le aree destinate a uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.2 del Testo unico delle accise;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1.
5. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
6. Entro quindici giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo, anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell’articolo 4. Entro quindici giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione ovvero il provvedimento di diniego.
7. L’autorizzazione di cui al comma 6 abilita all’esercizio dell’attività di produzione nel luogo autorizzato per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del fabbricante al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per finalità diverse.
8. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.
9. Costituisce causa di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettera g). Costituisce, inoltre, causa di decadenza dall’autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all’articolo 4. Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione il venir meno, all’esito dei controlli dell’Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall’Agenzia per l’adeguamento dei locali adibiti a deposito. Costituisce, altresì, causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise, di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 3, e 9, comma 1.
Articolo 3
Autorizzazione al depositario di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco
1. Il soggetto cedente avente sede nel territorio nazionale, che riceve i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea, dei quali effettua l’immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti ai punti vendita, presenta all’Agenzia una istanza in forma telematica recante:
a) la ragione sociale o la denominazione dell’impresa del soggetto istante, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
c) l’ubicazione del deposito, in particolare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende introdurre i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito;
e) la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Stati dell’Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 15, del Testo unico delle accise, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, di tutto il prodotto mediamente in giacenza nel deposito in dodici mesi solari, stimato al momento dell’istanza, nonché dell’importo pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo, calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato;
g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che il medesimo:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, delle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Alla domanda è allegata la planimetria dell’impianto da adibire a deposito dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:
a) controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.2 del Testo unico delle accise;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1.
5. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
6. Entro quindici giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo, anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell’articolo 4. Entro quindici giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione ovvero il provvedimento di diniego.
7. L’autorizzazione di cui al comma 6 abilita all’esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del depositario al conseguimento e al mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per finalità diverse.
8. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.
9. Costituiscono cause di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettera g). Costituisce, inoltre, causa di decadenza dall’autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all’articolo 4. Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione il venir meno, all’esito dei controlli dell’Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall’Agenzia per l’adeguamento dei locali adibiti a deposito. Costituisce, altresì, causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise, di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 3, e 9, comma 1.
Articolo 4
Cauzione
1. Il soggetto istante di cui agli articoli 2 e 3, entro 15 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione nei modi di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
2. La cauzione è rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, e ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza. In mancanza, il soggetto autorizzato decade ai sensi dell’articolo 62-quater.2, comma 8, del Testo unico delle accise. Nei casi di constatata grave violazione l’Agenzia può disporre con provvedimento di urgenza la sospensione, in via cautelativa, dell’autorizzazione.
3. L’importo della cauzione è pari al 10 per cento dell’imposta di consumo gravante su tutto il prodotto mediamente in giacenza nel deposito nei dodici mesi solari precedenti alla data del primo gennaio di ciascun anno; l’imposta è calcolata applicando al prodotto giacente l’imposta unitaria di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise. Il soggetto autorizzato provvede all’adeguamento annuale della cauzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. L’importo della cauzione di cui al comma 3 non può essere inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti alla data del primo gennaio di ciascun anno. Il soggetto autorizzato provvede all’adeguamento annuale della cauzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Articolo 5
Modalità di presentazione delle istanze di inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco
1. L’inserimento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco nella tabella di commercializzazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 11, del Testo unico delle accise è subordinata al rilascio da parte dell’Agenzia di un codice identificativo univoco di commercializzazione. Ai fini dell’assegnazione del codice identificativo univoco il soggetto autorizzato presenta all’Agenzia istanza contenente i seguenti elementi:
a) denominazione della marca di ciascun prodotto;
b) partita IVA del soggetto autorizzato;
c) documentazione che certifichi la registrazione del marchio, oppure atto con il quale l’impresa titolare del marchio conceda l’utilizzo al soggetto che inoltra l’istanza;
d) caratteristica della confezione di ciascun prodotto, espressa in numero di pezzi;
e) tipologia di prodotto;
f) concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per grammo;
g) paese d’origine del prodotto;
h) ragione sociale e sede legale del soggetto autorizzato;
i) scheda contenente le specifiche tecniche del prodotto che si intende registrare.
2. All’istanza di cui al comma 1 il soggetto autorizzato allega la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che i prodotti che intende commercializzare sono conformi alle disposizioni vigenti, unitamente ai campioni di packaging, sotto forma di stesi grafici o confezioni.
3. Il produttore è tenuto a fornire una campionatura del prodotto, costituita da almeno 400 pezzi e da n. 2 dispositivi specificamente previsti per il consumo, per consentire ai laboratori dell’Agenzia lo svolgimento delle analisi previste dalla normativa vigente e una dichiarazione di conformità del dispositivo alle direttive unionali afferenti alla marcatura CE.
4. L’Agenzia comunica il codice identificativo univoco di commercializzazione al soggetto autorizzato e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.
5. Il QR code eventualmente presente sulle confezioni unitarie di prodotto può rinviare esclusivamente a informazioni relative al medesimo.
6. Ai fini dell’immissione in consumo devono essere indicate sulle confezioni unitarie del prodotto il numero di pezzi e la tipologia di prodotto.
Articolo 6
Sistema di stoccaggio e obblighi del fabbricante e del depositario
1. Il deposito è dotato di distinte aree o spazi destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco destinati al territorio nazionale e di quelli destinati ad altri Stati.
2. Il fabbricante e il depositario comunicano mensilmente all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascun mese, l’elenco dei punti vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco cedute, il codice identificativo univoco di commercializzazione, di cui all’articolo 5, comma 4, il numero delle confezioni, il numero di pezzi di prodotto contenuto in ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espresso in numero di pezzi. Tale comunicazione deve essere resa anche in assenza di immissioni in consumo.
3. Il fabbricante e il depositario trasmettono all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascun mese, il prospetto riepilogativo per le immissioni in consumo destinate ai punti vendita dal quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:
a) ragione sociale, partita IVA e codice di imposta del soggetto autorizzato;
b) data identificativa della rendicontazione;
c) denominazione e codice identificativo univoco di commercializzazione del prodotto di cui all’articolo 5, comma 4;
d) quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in numero di pezzi;
e) concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per grammo;
f) numero delle confezioni immesse in consumo;
g) quantità complessiva espressa in numero di pezzi immessi in consumo;
h) imposta unitaria vigente, per ciascun prodotto, all’atto dell’immissione in consumo;
i) imposta complessiva dovuta;
j) quantità di prodotto giacente nel deposito.
Il prospetto riepilogativo di cui al presente comma deve essere reso anche in assenza di immissioni in consumo.
4. Il fabbricante e il depositario sono tenuti a richiedere i contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 15, del Testo unico delle accise, da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco da immettere in consumo nel territorio dello Stato e a provvedere alla relativa consuntivazione.
Articolo 7
Regime del deposito del fabbricante
1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
2. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco fabbricati sono presi in carico giornalmente dal fabbricante autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, il fabbricante autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
4. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco devono essere accompagnati dal documento di trasporto.
5. Il fabbricante istituisce e cura la tenuta di:
a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti o estratti dal deposito;
b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 5.
6. Le registrazioni di cui al comma 5, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.
7. Le registrazioni di cui al comma 5, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 8
Regime del deposito del depositario
1. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco sono introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario.
2. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco sono presi in carico giornalmente dal depositario autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
4. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco devono essere accompagnati dal documento di trasporto.
5. Il depositario istituisce e cura la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti o estratti dal deposito distintamente per le marche di cui all’articolo 5.
6. Le registrazioni di cui al comma 5 sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 9
Versamento delle imposte, accertamento e controlli
1. Il fabbricante e il depositario autorizzati corrispondono l’imposta di consumo entro il mese successivo a quello dell’immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. L’ammontare complessivo dell’imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all’articolo 6, comma 3, ed è calcolato, applicando l’aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
2. Il versamento dell’imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise o il sistema PagoPA.
3. L’Agenzia vigila sull’osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione prevista dalla presente determinazione, nonché i versamenti dell’imposta di consumo eseguiti. In caso di omissione o ritardo dei versamenti, l’Agenzia provvede all’accertamento e al recupero, mediante ruolo, dell’imposta dovuta, nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell’imposta di consumo dovuta per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco importati.
Articolo 10
Rappresentante fiscale
1. Il soggetto non avente sede nel territorio nazionale che cede ai punti vendita prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, provenienti da un altro Stato dell’Unione europea e muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 15, del Testo unico delle accise, nomina un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale, comunicando in forma telematica all’Agenzia le generalità dello stesso e, ai fini della prestazione della cauzione di cui al comma 2, lettera b), l’ammontare presuntivo della media dell’imposta dovuta in ciascuno dei dodici mesi ricompresi in un anno solare.
2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
a) ha sede nel territorio italiano;
b) è obbligato, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, alla prestazione della cauzione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per un importo pari all’imposta media di consumo dichiarata ai sensi del comma 1. Detto importo deve essere adeguato ai sensi dell’articolo 4, comma 4;
c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera g), la quale è sottoscritta dal rappresentante fiscale e allegata alla comunicazione di cui al comma 1;
d) presenta l’istanza di cui all’articolo 5;
e) è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 6, comma 4;
f) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il codice identificativo univoco di commercializzazione di cui all’articolo 5, comma 4, il numero delle confezioni immesse in consumo e l’imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali, relativi a ciascuna operazione, emessi dal soggetto cedente;
g) comunica mensilmente all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascun mese, l’elenco dei punti vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco cedute, il codice identificativo univoco di commercializzazione, di cui all’articolo 5, comma 4, il numero delle confezioni, il numero di pezzi di prodotto contenuto in ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espresso in numero di pezzi. Tale comunicazione deve essere resa anche in assenza di immissioni in consumo;
h) trasmette all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascun mese, il prospetto riepilogativo per le immissioni in consumo destinate ai punti vendita, dal quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:
1) denominazione, partita IVA e codice di imposta del soggetto autorizzato;
2) data identificativa della rendicontazione;
3) denominazione e codice identificativo univoco di commercializzazione del prodotto di cui all’articolo 5, comma 4;
4) quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in numero di pezzi;
5) concentrazione di nicotina presente nel prodotto, espressa in milligrammi per grammo;
6) numero delle confezioni immesse in consumo;
7) quantità complessiva espressa in numero di pezzi immessi in consumo;
8) imposta unitaria vigente, per ciascun prodotto, all’atto dell’immissione in consumo;
9) imposta complessiva dovuta;
10) quantità di prodotto giacente nel deposito.
Il prospetto riepilogativo di cui alla presente lettera deve essere reso anche in assenza di immissioni in consumo;
i) è obbligato al versamento dell’imposta con l’osservanza delle modalità e dei termini di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione di cui al comma 2, lettera b), l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della rappresentanza fiscale, ovvero il provvedimento di diniego. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun rappresentante fiscale.
4. Costituiscono cause di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, lettera c). Il rappresentante fiscale decade, inoltre, dall’autorizzazione qualora venga meno la garanzia di cui al comma 2, lettera b). Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni previste rispettivamente al comma 2, lettera h) e lettera i), in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise.
5. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
Articolo 11
Importatore
1. Il soggetto che introduce nel territorio nazionale i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 15, del Testo unico delle accise, provenienti da Paesi terzi al fine dell’immissione in consumo mediante i punti vendita, presenta all’Agenzia una istanza in forma telematica recante:
a) la ragione sociale o la denominazione dell’impresa del soggetto istante, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Paesi Terzi, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi previsti dall’articolo 6 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che il medesimo:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, delle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
d) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
2. L’importatore di cui al comma 1:
a) trasmette l’istanza di cui all’articolo 5;
b) è tenuto a richiedere i contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.2, comma 15, del Testo unico delle accise, da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco da immettere in consumo nel territorio dello Stato e a provvedere alla relativa consuntivazione;
c) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il codice identificativo univoco di commercializzazione di cui all’articolo 5, comma 4, il numero delle confezioni immesse in consumo e l’imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali relativi a ciascuna operazione;
d) comunica mensilmente all’Agenzia, entro cinque giorni dal termine di ciascun mese, l’elenco dei punti vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco cedute, il codice identificativo univoco di commercializzazione, di cui all’articolo 5, comma 4, il numero delle confezioni, il numero di pezzi di prodotto contenuto in ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espresso in numero di pezzi;
e) è obbligato al versamento dell’imposta con l’osservanza delle modalità previste per i diritti di confine.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, qualora ne ricorrano le condizioni, l’Agenzia rilascia l’autorizzazione e attribuisce un codice di imposta a ciascun importatore.
4. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
5. L’autorizzazione di cui al comma 3 abilita il soggetto per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità dello stesso al conseguimento e al mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per finalità diverse.
6. Costituiscono causa di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettera c). Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.2 del Testo unico delle accise.
Articolo 12
Disposizioni contabili
1. Le bollette di cui agli articoli 7, commi 2 e 3 e 8, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:
a) il numero progressivo;
b) la data di emissione;
c) il codice di imposta, di cui agli articoli 2, comma 8, e 3, comma 8;
d) la descrizione del movimento del prodotto;
e) il codice identificativo univoco di commercializzazione di cui all’articolo 5, comma 4;
f) la denominazione della marca del prodotto;
g) il numero delle confezioni del prodotto;
h) la quantità di prodotto contenuta nella confezione, espressa in numero di pezzi;
i) la quantità complessiva di prodotto movimentata, espressa in numero di pezzi;
j) le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico.
2. Nei registri di cui agli articoli 7, comma 5, lettera b), 8, comma 5), 10, comma 2, lettera f), e 11, comma 2, lettera c), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 3, il soggetto autorizzato comunica al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia il formato dei registri e delle bollette adottati.
3. Con provvedimento dell’Agenzia può essere disposto l’impiego di procedure informatizzate per la gestione telematizzata degli adempimenti previsti dalla presente determinazione direttoriale, cui il fabbricante, il depositario, il rappresentante fiscale e l’importatore sono tenuti ad adeguarsi entro sessanta giorni.
4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono resi disponibili all’Agenzia ai fini del controllo e dell’accertamento di cui all’articolo 62-quater.2 del Testo unico delle accise.
5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Articolo 13
Vendita a distanza
1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.2. del Testo unico delle accise.
Articolo 14
Contrassegni di legittimazione e avvertenze sanitarie
1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del Testo unico delle accise è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione. Le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con separata determinazione direttoriale.
2. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze, esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.
3. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco non contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze, esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Articolo 15
Disposizioni transitorie
1. I soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, che, alla data antecedente alla entrata in vigore del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, abbiano esercitato l’attività di deposito fiscale di tabacchi lavorati e commercializzato i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all’articolo 39-ter, comma 2-bis, del Testo unico delle accise, e che intendano istituire nell’ambito del medesimo deposito, in area appositamente distinta e separata, un deposito di cui all’articolo 62-quater.2, comma 3, del Testo unico delle accise, trasmettono all’Agenzia l’istanza prevista dall’articolo 2, commi 1 e 2, e dall’articolo 3, commi 1 e 2, per l’istituzione e gestione di detto deposito, allegando all’istanza stessa la cauzione stipulata ai sensi dell’articolo 4 e la planimetria.
2. L’Agenzia verifica l’idoneità e la validità della cauzione prestata di cui al comma 1 e adotta entro 30 giorni il provvedimento di autorizzazione con assegnazione del codice di imposta al deposito. In caso di esito negativo dell’istruttoria l’Agenzia adotta il provvedimento di diniego.
3. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), e 3, comma 1, lettera g), nonché verifica l’adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 3, comma 4.
4. Costituiscono cause di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti soggettivi esposti nella dichiarazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), e 3, comma 1, lettera g), o della cauzione di cui all’articolo 4. Costituiscono causa di revoca dell’autorizzazione l’accertata insussistenza, all’esito dei controlli dell’Agenzia, dei requisiti oggettivi dei locali adibiti a deposito, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall’Agenzia per l’adeguamento dei medesimi locali, entro un termine appositamente stabilito.
5. Nelle more dello sviluppo delle procedure informatizzate di cui all’articolo 12, comma 3, il soggetto inoltra all’Agenzia le quietanze di versamento dell’imposta di cui all’articolo 9, comma 1, eseguite mediante il modello F24 accise.
6. Nelle more dello sviluppo delle procedure informatizzate di cui all’articolo 12, comma 3, la comunicazione degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5, necessari ai fini dell’inserimento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.2 del Testo unico delle accise nella tabella di commercializzazione, è trasmessa tramite posta elettronica certificata. La trasmissione degli elementi di cui all’articolo 5, comma 1, è effettuata mediante il modello reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Home\Accise\Modulistica\Tabacchi\Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
7. Nelle more dello sviluppo delle procedure informatizzate di cui all’articolo 12, comma 3, i prospetti riepilogativi di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 10, comma 2, lettere g) e h), e 11, comma 2, lettera d), sono trasmessi tramite posta elettronica certificata utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Home\Accise\Modulistica\Tabacchi\Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.
8. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 39-ter, comma 2-bis, del Testo unico delle accise, iscritti nella tariffa di vendita in data antecedente alla entrata in vigore del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Non è consentita l’immissione in libera pratica di prodotti destinati a essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi della presente determinazione direttoriale.
2. Per quanto non previsto dalla presente determinazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 61 del Testo unico delle accise e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.