Commercio (CISAL): accordo in materia di ferie e permessi
Il giorno 21 novembre 2017 presso la sede dell’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma, si sono incontrate le seguenti Parti Datoriali e Sindacali:
– ANPIT
– CIDEC
– CONFIMPRENDITORI
– UNICA
– CISAL Terziario
– CISAL
per definire il trattamento di ferie e permessi durante il periodo di applicazione del Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, successivamente recepito con modifiche nel rinnovo del CCNI, “Commercio” intervenuto il 28 dicembre 2016.
Premesso che:
A. Il 3 luglio 2012, le Associazioni Datoriali e Sindacali in epigrafe sottoscrivevano il CCNL “Commercio”, con previsione di 160 ore di ferie c 48 ore di permessi retribuiti in ragione d’anno, per complessive 208 ore annue.
B. Il 9 aprile 2016, le medesime Associazioni Datoriali e Sindacali sottoscrivevano un Protocollo d’Intesa sul rinnovo del CCNI “Commercio”, con validità dal 1° maggio al 31 dicembre 2016 che prevedeva, oltre agli incrementi retribuitivi c modifiche sulla Classificazione del Personale, un incremento delle ore di ferie, pari a complessive 173,33 ore, senza definire alcunché in merito ai permessi retribuiti che, pertanto, dovevano essere mantenuti in prorogatio.
C. Il 28 dicembre 2016, le medesime Associazioni Datoriali e Sindacali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL “Commercio”, che ha confermato la previsione del previgente CCNL di 208 ore complessive in ragione d’anno, definendo la nuova ripartizione tra ferie e permessi, nel seguente modo: 176 ore di ferie (anziché 160) e 32 ore di permessi (anziché 48).
D. Nel periodo di applicazione del Protocollo d’Intesa, il lavoratore poteva quindi vantare diritto a un incremento delle ferie retribuite rispetto a quanto previsto dal previgente CCNL e dal successivo rinnovo, per complessive 8,88 ore.
E. Le Parti hanno espresso la volontà di ricercare una soluzione equitativa che possa prevenire eventuali contenziosi sul riconoscimento di ferie e permessi nel periodo intercorrente tra la data di applicazione del Protocollo (1° maggio-31 dicembre 2016 e la successiva decorrenza del CCNL “Commercio” (dal 1° gennaio 2017), a valere per tutti i dipendenti provenienti dal previgente CCNL, “Commercio” e ancora in forza, per eventuali errori applicativi, senza operare ricalcoli sui saldi individuali maturati che, inevitabilmente, potrebbero determinare ulteriori errori.
Tutto quanto premesso ai precedenti punti, le Parti, come sopra presenti e rappresentate, concordano quanto segue,
1) “Una Tantum”
A tutti i Lavoratori provenienti dal CCNL “Commercio” del 3 luglio 2012, attualmente in forza sempre con l’applicazione del rinnovato CCNL “Commercio” del 28 dicembre 2016, a titolo di risarcimento equitativo delle maggiori ferie previste dal Protocollo d’Intesa, successivamente parzialmente assorbite dagli ex permessi retribuiti, unitamente alle competenze del mese di dicembre 2017, sarà riconosciuta un’indennità “Una Tantum”, pari a 9 (nove) ore della Retribuzione Oraria Normale del Lavoratore in vigore nel medesimo mese.
In caso di Tempo Parziale, l'”Una Tantum” sarà proporzionata all’Indice di Prestazione in vigore nel mese di dicembre 2017.
Tale “Una Tantum” sarà automaticamente riconosciuta a tutti i Lavoratori in forza nel mese di dicembre 2017 e provenienti dal previgente CCNI, “Commercio”, indipendentemente dalle ore di ferie e permessi maturati e/o goduti nel periodo di applicazione del Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016.
2) Pregressi saldi di Ferie e Permessi
Per effetto del riconoscimento dell’ “Una Tantum” di cui al precedente punto I), NON dovranno essere effettuati ricalcoli dei pregressi saldi di Ferie e Permessi, a titolo di adeguamento al Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016.
3) Ferie e Permessi nel rinnovato CCNL “Commercio”
Le Parti confermano che, con l’applicazione del rinnovato CCNL, “Commercio” (dal 1° gennaio 2017), a prescindere dalle maturazioni intercorse durante l’applicazione del Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, dovranno essere riconosciute solo 176 ore di ferie/anno e 32 ore di permesso/anno (comprensive di ex festività), eventualmente proporzionati nel caso di Tempo Parziale.
4) Deposito del presente Accordo e diffusione
Le Parti confermano che il presente verbale sarà depositato presso il CNEL entro i termini ivi previsti e ne sarà data diffusione telematica (attraverso i siti delle Parti) e informatica (attraverso gli indirizzi di posta elettronica registrati nell’Ente Bilaterale En.Bi.C), al fine di permettere a tutti gli Operatori di settore di rispettare quanto pattuito nel presente Accordo.
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