Commercio Confcommercio: accordo in materia di detassazione anno 2013
ACCORDO TIPO
luogo e data,
FEDERALBERGHI … *
FIPE … *
FAITA … *
FIAVET … *
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA … *
* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie
e
FILCAMS-CGIL … *
FISASCAT – CISL … *
UILTUCS-UIL … *
* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza
Premesso che
il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams -Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil hanno sottoscritto il 25 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai C.C.N.L. Turismo analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell’Accordo quadro del 25 giugno 2013, di cui al comma precedente;
è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
si conviene quanto segue
fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dal C.C.N.L. Turismo, per l’anno 2013, le aziende aderenti alle organizzazioni territoriali imprenditoriali di categoria stipulanti il presente accordo, applicheranno l’imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n. 15/2013 e dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.
Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende alla stesse aderenti. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
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