La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4567 depositata il 1° febbraio 2024, intervenendo in tema sicurezza sui luoghi di lavoro e tema di stalking occupazionale, ha precisato che commette il delitto di violenza privata, art. 610 c.p., chi nei confronti dei propri dipendenti, oltre alla minaccia ed alla violenza in sé, pone in essere un quid pluris consistente nel condizionamento, per il futuro delle azioni delle persone offese, soggiogandolo così da costringerlo ad una condotta meramente omissiva, funzionale al controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all’imposizione della sua volontà.
La vicenda ha riguardo l’amministratore di una s.r.l. accusato di aver sottoposto in varie occasioni i proprie dipendenti a continue vessazioni lesive dell’integrità morale e del decoro. L’imputato rinviato a giudizio per il delitto di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” di cui all’art. 572 c.p. veniva condannato dal Tribunale non per il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. contestato all’origine, ma per il reato di atti vessatorio previsto dall’art. 612-bis c.p. La Corte d’Appello, cui l’imputata aveva adito impugnando la decisione dei giudici di prime cure, condannava l’imputato, non per il reato di cui all’art. 572 c.p., ma per il reato di violenza privata punito nell’art. 610 c.p. – la Cassazione conferma la condanna per violenza privata.
La Corte di Appello “individua un quid pluris, oltre la minaccia e la violenza in sé, consistente nel condizionamento pro-futuro delle azioni delle persone offese, soggiogandole così da costringerle a una condotta meramente omissiva, funzionale all’esercizio di un controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all’imposizione della sua (dell’imputato) volontà”
L’imputato impugna la decisione di appello con ricorso in cassazione.
I giudici di legittimità confermano la sentenza impugnata in ordine al reato per violenza privata nel solco di un quadro giurisprudenziale ben delineato, anche se in riferimento a normative diverse, sullo stalking lavorativo.