COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO – Delibera 20 maggio 2013, n. 13/161
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori addetti al servizio di rimorchio portuale, di cui all’art. 101 del Codice della navigazione, rientrante tra i «servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo», ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, come modificato dall’art. 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, in quanto volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla tutela dell’ambiente (e dell’ecosistema marino), di cui all’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Art. 2
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Divieto di azioni unilaterali: durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali.
2. Ambito di applicazione: in ogni caso, l’attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto, ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.
3. Vertenze a carattere aziendale o locale: il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta di incontro all’azienda, specificando, per iscritto, l’oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.
Entro cinque giorni dalla richiesta, l’azienda procede alla formale convocazione. L’incontro di apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.
Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. Se l’azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita.
Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta.
Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia.
In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.
4. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL: con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata, a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all’associazione nazionale datoriale del settore interessata che provvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 3.
5. Sanzionabilità del comportamento delle parti: l’omessa convocazione da parte dell’azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della commissione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazione.
6. Efficacia: nell’ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un’azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.
Art. 3
Preavviso
1. Ai fini della comunicazione all’utenza e della predisposizione delle misure necessarie all’erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l’astensione ha rilievo locale o aziendale, alle aziende interessate, al prefetto, all’autorità marittima, all’autorità portuale (se presente), territorialmente competenti, alla commissione di garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un preavviso minimo di dieci giorni.
Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, alle associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla commissione di garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 4
Requisiti dell’atto di proclamazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Il soggetto collettivo che proclama un’astensione dal lavoro, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedentemente indetto. L’atto di proclamazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. Nell’atto di proclamazione deve, inoltre, essere indicata la data di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Art. 5
Durata
1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a dodici ore.
2. Le astensioni successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di ventiquattro ore.
3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.
4. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di diciotto giorni consecutivi.
La proclamazione, con un unico atto, di un’astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un’astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario; l’eventuale astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei 18 giorni di durata massima di quest’ultima.
Art. 6
Intervallo tra azioni di sciopero
1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno.
2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno dieci giorni.
3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei diciotto giorni di astensione dallo straordinario) ed un’astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 7
Revoca e sospensione
1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell’atto di proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dell’astensione dal lavoro. La revoca sarà considerata operata su richiesta della commissione di garanzia, ai fini previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se comunicata entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento della commissione medesima.
Al riguardo, le aziende procedono alle comunicazioni all’utenza, previste dall’art. 2, comma 6, della legge citata, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero.
Art. 8
Franchigie ed esclusioni
1. E’ esclusa l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale:
– dal 21 dicembre al 7 gennaio;
– dal 5 agosto al 25 agosto;
– nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua;
– nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;
– nella giornata precedente e in quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
2. Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno di proclamare scioperi in concomitanza con manifestazioni che riguardano direttamente i porti, o le relative città, interessati dall’azione di protesta.
Art. 9
Avvenimenti eccezionali
1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.
Art. 10
Individuazione delle prestazioni indispensabili
1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall’autorità marittima, con riferimento all’ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, art. 14 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l’ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell’autorità pubblica.
Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l’ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall’autorità marittima.
2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:
a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;
b) movimentazioni di navi da/per l’ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;
c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;
d) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto «rimorchiatore di guardia», il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere adibito all’espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma.
3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione, non ricompresa nell’elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2, valutata indifferibile dall’autorità marittima competente e disposta da quest’ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell’autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l’approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere, navi portacontainer che trasportano merci promiscue.
Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall’autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.
4. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, in funzione delle caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono essere operativi in caso di sciopero, è stabilito, con ordinanza, dai Comandanti delle singole Capitanerie di porto, quali autorità «terze» rispetto alla materia della navigazione.
Art. 11
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili
Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da tabella d’armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell’art. 10, salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore.
Invita
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i porti, a dare formale comunicazione del presente provvedimento a tutte le Capitanerie di porto e a disporre i provvedimenti conseguenti all’adozione della regolamentazione provvisoria.
Dispone
la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, alle associazioni datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
Dispone altresì
la notifica della presente delibera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i porti – Divisione 3, e Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ad Assoporti, la trasmissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 giugno 2013, n. 141.
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