COMMISSIONE TRIBUTARIA·REGIONALE LOMBARDIA – Sentenza 11 gennaio 2018, n. 85
Tributi – Ires – Rimborso – Bonifico parziale della somma – Assenza di provvedimento – Rifiuto espresso
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società B.P.A. S.r.l. impugnava il silenzio rifiuto opposto dal!’ Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente in data Il marzo 2013, relativa agli anni di imposta 2007-2011, concernente la maggiore Ires versata per effetto della mancata deduzione analitica dell’Irap ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 201/2011.
Con il summenzionato ricorso, la società contribuente sosteneva come l’Ufficio avesse proceduto al parziale soddisfacimento della pretesa avanzata (€. 6.028,00 rispetto agli €. 11.098,00 oggetto dell’istanza), il tutto mediante semplice bonifico non accompagnato da alcun provvedimento espresso che consentisse di comprendere le ragioni del rifiuto parziale e di individuare la quota imputabile a capitale e quella imputabile a interessi.
L’Agenzia delle Entrate – D.P. di Monza e Brianza si costituiva formulando le propone controdeduzioni tramite cui si esplicavano le ragioni del mancato pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente: questa si sarebbe fondata sull’errata ricostruzione da parte della società dell’importo delle “spese per il personale” per gli anni 2007-2009, avendo essa fatto riferimento ai dati risultanti dal rigo RS35 col. 2 delle proprie dichiarazioni dei redditi invece che all’importo indicato nel rigo RS36, come invece richiesto ai sensi della Guida Operativa divulgata dalla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti nel mese di Novembre 2015.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, riconoscendo l’effettiva assenza di un provvedimento espresso con cui l’Ufficio, entro il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento, avrebbe dovuto esporre le ragioni del rifiuto (e dell’accoglimento) parziale.
L’Agenzia delle Entrate – D.P. di Monza e Brianza ha proposto appello, lamentando l’inconferenza della motivazione della sentenza impugnata col caso di specie, nonché ribadendo le ragioni alla base del soddisfacimento parziale delle pretese della società contribuente per gli anni 2007, 2008 e 2009 (quanto al 2007 si è fatto presente come il rimborso, riconosciuto dal sistema nella misura minore di €. 537,00, fosse in corso di erogazione).
La società contribuente si è costituita formulando le proprie controdeduzioni a sostegno della pronuncia di primo grado, ribadendo l’assenza di qualsivoglia provvedimento espresso di accoglimento parziale entro il termine decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento, ma operante anche in relazione alle istanze di rimborso. La società, poi, confermava l’avvenuto versamento degli €. 537,00 relativi all’anno fiscale 2007, così da ridurre l’importo non corrisposto a € 4.533,00 oltre interessi.
Alla pubblica udienza tenutasi in data 29 novembre 2017 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.
Motivi della decisione
Questa Commissione respinge l’appello, stante la correttezza della pronuncia di primo grado.
L’Ufficio, infatti, con il semplice bonifico disposto a seguito dell’istanza presentata dalla società contribuente, ha posto in essere un atto implicito, ossia un comportamento capace di manifestare la volontà dell’amministrazione, senza che essa si sia estrinsecata in un provvedimento formale. In relazione alle istanze di rimborso, se questo genere di condotta amministrativa risulta ammissibile a fronte di un pieno accoglimento della domanda del privato – il quale vede integralmente soddisfatte le proprie pretese, risultando così pienamente intellegibile la condotta dell’amministrazione – non lo è in caso di accoglimento parziale dell’istanza (a sua volta differente dal rifiuto totale, in cui è consentita la formazione del silenzio diniego), risultando in questo caso necessario un provvedimento espresso che manifesti la ratio alla base della condotta non pienamente satisfattiva dell’amministrazione.
Infatti, qualora l’Ufficio accolga solo parzialmente l’istanza di rimborso del contribuente si rivela indispensabile un relativo provvedimento, ove venga evidenziata la volontà di negare tale rimborso per l’altra parte del tributo. Solo a fronte di un atto espresso, dunque, si potrebbe parlare di legittimo rigetto implicito parziale, in quanto le motivazioni contenute nel provvedimento di accoglimento parziale, anche qualora non si soffermassero sulle ragioni relative al rifiuto, consentirebbero di ricavarle a contrario (ciò trova conferma nella recente sentenza della Corte di cassazione, n. 8195/2015, tramite cui i giudici di legittimità hanno chiarito che “In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto – sia pure implicito – della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 … “).
La mancata adozione del provvedimento entro il termine decadenziale richiamato nella pronuncia di prime cure non può essere colmata tramite una motivazione postuma nel corso del successivo processo tributario, ciò nel!’ ottica del corretto soddisfacimento del diritto di difesa del contribuente e del principio di leale collaborazione che è chiamato a caratterizzare i rapporti tra privato e amministrazione finanziaria. Si rende così necessario il rimborso relativo alla somma oggetto dell’istanza ad oggi non ancora corrisposta (€ 4.533,00 oltre interessi).
La particolarità della controversia, ad ogni modo, giustifica la compensazione delle spese di liete.
P.Q.M.
Respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
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