COMMISSIONE TRIBUTARIA di II grado di Bolzano sez. 2 sentenza n. 5 depositata il 3 gennaio 2018
agevolazioni – riqualificazione energetica
FATTO
Con sentenza 30.12.2016 n. 190/16 la Commissione tributaria di primo grado, disattesi i motivi di impugnazione formali, accolse nel merito il ricorso presentato da TM contro le cartelle di pagamento in epigrafe indicate emesse a seguito del disconoscimento dello sconto fiscale per opere di riqualificazione energetica su immobili di sua proprietà, in quanto non afferenti ad immobili da esso utilizzati.
Ritenne il giudice di primo grado che la detrazione dei costi di riqualificazione energetica prevista dall’art. l, commi 344 e seguenti della legge n. 296 del 2006 spettasse indipendentemente dalla destinazione dell’immobile, disattendendo in particolare l’orientamento espresso nelle risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria che esclude l’applicazione del!’ agevolazione per gli immobili non utilizzati in proprio e non strumentali ad attività di impresa.
Contro tale decisione presenta appello l’Agenzia delle entrate ribadendo il punto di vista dell’amministrazione espresso nelle risoluzioni nn. 303/E e 348/E del 2008, ribadito con circolare n. 1!12014 ed anche nella “guida al risparmio energetico” pubblicata nel marzo 2016, secondo il quale sono esclusi dal beneficio in esame gli interventi su immobili “merce”, ovvero gli immobili che, nell’ambito di redditi di impresa, non vengono utilizzati da chi esegue l’intervento.
Si è costituito nel giudizio di appello in contribuente TM con memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per genericità ed indeterminatezza, chiedendone il rigetto per infondatezza e riproponendo in subordine i motivi di impugnazione formali disattesi in primo grado
Alla camera di consiglio del 15.12.2017 il collegio ha deliberato la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello appare infondato e deve perciò essere respinto.
Va in via preliminare disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello. L’Agenzia delle entrate esprime, sebbene in maniera concisa, il disaccordo con l’orientamento espresso nella sentenza ribadendo il suo punto di vista già manifestato nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado. La critica alla sentenza impugnata appare perciò chiara.
Nel merito del diritto alla detrazione, incontestata l’esecuzione delle opere di risanamento energetico, la loro inerenza agli immobili del contribuente e la loro conformità alla tipologia per la quale è prevista l’agevolazione sotto forma di detrazione di imposta, non può essere condiviso l’orientamento dell’amministrazione. In questo senso questa Commissione tributaria di II grado ha avuto modo di esprimersi più volte (cfr. decisioni nn. 75/2015, 23/2016 e recentemente n. 120/2017), ed intende dare continuità a tale orientamento.
L’Agenzia si rifà a direttive interne che sostengono il principio, secondo il quale per un’interpretazione sistematica il beneficio è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili, argomentando con la ratio “che condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare interventi su beni oggetto del!’ attività esercitata” per cui nel caso in cui l’immobile, posseduto dal una persona (fisica o giuridica), sia da questa concesso in locazione a terzi, le spese di riscaldamento non sono sostenute dalla stessa e conseguentemente la fruizione dell’agevolazione diverrebbe priva di scopo, in quanto, in questi casi, non andrebbe a compensare futuri minori costi per tale soggetto. Se l’agevolazione fosse concessa in ogni caso la persona si troverebbe a beneficiare della detrazione senza che vi sia alcun corrispondente minor costo di riscaldamento (sostenuto dal soggetto che ha in locazione l’immobile che della detrazione non può beneficiare in quanto non è l’esecutore delle opere).
A giudizio di questo collegio, sostanzialmente condividendo le considerazioni svolte dai giudici di prime cure, nessun riferimento è rinvenibile nei commi 344 e seguenti dell’art. l della legge finanziaria per il 2007 che permettesse una siffatta limitazione del beneficio.
Anche il decreto attuativo previsto dal comma 349 ed emanato in data 19.2.2007 non accenna ad una limitazione del genere sostenuta dall’amninistrazione, ma prevede ali’ art. 2 che la detrazione spetta”
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo l, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.”
Quanto alla pretesa ratio della norma, appare in questa sede sufficiente rilevare che lo scopo dell’agevolazione appare di respiro ben più ampio e che l’intenzione perseguita dal legislatore non era sicuramente solo quella di giungere ad una limitazione dei costi deducibili per spese di riscaldamento (ma allora bisognerebbe escludere dal benefico anche tutte le categorie di contribuenti che non possono dedurre tali costi). Si ritiene invece che la detrazione risponde all’interesse pubblico da un lato di favorire il risparmio di risorse e dall’altro la riduzione di emissioni nell’atmosfera (e forse il contenimento di ricavi extracontabili per lavori di limitate dimensioni).
In conclusione l’appello appare infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ? 900,00 complessivi, oltre accessori di legge
PQM
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, deliberando sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza 30.12.2016 n. 190/16 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano,
RIGETTA
l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in ? 900,00 complessivi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bolzano, il 15.12.2017
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