Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano sezione 1 sentenza n. 84 depositata il 28 ottobre 2019
Proventi esteri da case da gioco – tassazione
Testo:
Presentando ricorso avverso l’avviso di accertamento il contribuente eccepì la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso, e nel merito la non tassabilità delle somme versate sui suoi conti bancari in quanto proventi da gioco d’azzardo, e comunque non specificati in una delle categorie di reddito previste dall’art. 6 del TUIR.
La Commissione Tributaria di primo grado con sentenza 8.11-4.12.2018 n. 188 rigettò il ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe dato “prova concreta di tale assunto, limitandosi a produrre un’attestazione riepilogativa degli ingressi nei predetti casinò…” che proverebbe soltanto “…. che il ricorrente è un assiduo frequentatore delle case di gioco … ma nulla dice in ordine ad eventuali vincite conseguite ed è lontana dal fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata, idonea a vincere la praesumptio iuris tantum sulla quale si fondano i rilievi dell’ufficio”.
Contro la decisione di primo grado presenta appello il contribuente, censurando la sentenza innanzitutto nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di nullità dell’avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato, e rilevando nel merito che gli accrediti erano dovuti ad una somma ricevuta a titolo di prestito mutuo bancario e soprattutto a vincite di gioco essendo egli nel periodo in questione stato soggetto a grave sindrome di ludopatia come peraltro contestato anche da provvedimento disciplinare del comandante della compagnia della Guardia di Finanza presso la quale prestava servizio e che era arbitraria ed errata la qualificazione delle entrate quali redditi diversi.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle Entrate, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello in quanto generico e non volto a sottoporre a critica la decisione dei giudici di primo grado, l’infondatezza del rilievo di nullità dell’avviso per mancata allegazione degli atti richiamati, e chiedendo nel merito il rigetto dell’appello.
In esito alla camera di consiglio del 19.7.2019 questo collegio ha disposto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha prodotto memoria illustrativa.
Nella pubblica udienza fissata per il giorno 25.10.2019 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni ed il collegio ha deliberato la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello appare fondato e va perciò accolto.
Va disattesa innanzitutto eccezione di inammissibilità dell’appello perché generico, in quanto palesemente infondata, avendo l’appellante esplicato in maniera puntuale e comprensibile le sue critiche alla decisione impugnata.
Parimenti disattesa va l’eccezione di omissione di allegazione del processo verbale di constatazione, in quanto già in precedenza portato a conoscenza del ricorrente (che lo ha firmato per ricevuta).
Nel merito si osserva che l’amministrazione finanziaria poggia il suo accertamento sul dato incontestato di entrate di somme in contanti sui conti bancari del contribuente e non giustificate da documenti di rilevanza fiscale e sulla presunzione prevista dall’art. 32 del DPR n. 600/1973, secondo il quale i dati acquisiti sono posti a base delle rettifiche … “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.”
Il contribuente afferma che si tratta per lo più, salvo un importo ricevuto a titolo di prestito (documentato in allegato a memoria presentata nel giudizio di primo grado), di vincite conseguite in case da gioco di oltreconfine, documentando la frequentazione delle stesse, ed il giudice di primo grado, condividendo l’avviso dell’Agenzia delle Entrate, ritiene, come sopra meglio specificato, che tale allegazione in quanto non prova rigorosa non sarebbe in grado di vincere la presunzione legale citata.
Questo collegio di appello non ritiene di poter condividere tale conclusione.
Infatti da un lato l’accertamento non individua alcuna provenienza delle entrate riscontrate (salvo naturalmente gli emolumenti periodici conseguiti quale dipendente dal corpo della guardia di finanza) diversa da quella affermata dal contribuente, e dall’altro il contribuente ha documentato un numero impressionante di accessi ai casinò di Innsbruck e di Seefeld, e con frequenza molto limitata di Bregenz e Salzburg. Si tratta nel solo anno 2012 di 158 accessi. Questo significa una media di frequentazione di tre volte alla settimana, ovvero praticamente di un accesso un giorno sì un giorno no, senza naturalmente considerare il gioco esercitato in altre forme. A ciò si aggiunge che i verificatori riferiscono che “sia da fonti esterne sia da attività investigativa è stato rilevato che il predetto D.P. è solito frequentare con una certa assiduità sale da gioco ubicate all’estero … Tra l’altro sono stati rilevati i maniera inequivocabile accrediti di somme collegate a vincite corrisposte da case da gioco estere ovvero da Lottomatica”
Con altre parole dal Guardia di finanza verificatrice non dubita della provenienza delle provviste confluite sui conti bancari del contribuente da attività di gioco d’azzardo, ma ritiene tali entrate tassabili in quanto conseguiti all’estero senza documentata ritenuta d’imposta (prevista invece in Italia).
A ciò si aggiunge che il corpo della Guardia di Finanza ha inflitto al D.P. provvedimento disciplinare per dedizione al gioco d’azzardo.
Pur non disponendosi di documentazione attestante le singole vincite conseguite dal contribuente presso casinò (mentre entrate da giocate on-line sono documentate), appare del tutto plausibile che egli, oltre che cospicue perdite, abbia in alcune occasioni anche vinto somme variabili versandoli in contanti in banca. Inutile rimarcare che il saldo del conto era costantemente vicino a zero. La frequentazione così massiccia di case da gioco, oltre al tempo trascorso nel suo servizio per il corpo di appartenenza, rende del tutto improbabile che il contribuente abbia avuto la disponibilità di tempo per una diversa attività produttiva di reddito.
Nel caso di specie (diversamente dal caso oggetto della decisione della Suprema Corte citata dall’amministrazione) non si è in presenza di una sporadica frequentazione di casa da gioco utilizzata per nel tentativo di spiegare un provento non giustificabile, ma di una frequentazione da definire come assorbente del tempo libero a disposizione del soggetto (considerato anche il tragitto da compiere per giungere da Vipiteno nelle sedi dei casinò austriaci.
Si deve perciò ed in conclusione ritenere che gli elementi adotti dal contribuente ed emergenti dalla verifica eseguita rendono del tutto verosimile che la fonte delle somme contestate sia effettivamente l’esercizio del gioco d’azzardo.
Non può essere condivisa l’opinione espressa dal collegio di primo grado che per vincere la presunzione legale semplice prevista dal citato art. 32 il contribuente ha l’onere di prova contraria documentale. Le prove indiziarie opposte dal contribuente hanno senza dubbio i requisiti della gravità, precisione e concordanza in grado di contrastare la presunzione legale.
E’ appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla guardia di finanza, anche le vincite eseguite all’estero presso case da gioco autorizzate non concorrono a formare il reddito ai sensi della normativa sovranazionale come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (e trasfusa nell’ordinamento nazionale con l’art. 69 comma l bis del TUIR con evidente natura interpretativa).
In ragione della circostanza che la decisione si deve fondare su apprezzamenti di fatto ed in quanto tali non privi di elementi di opinabilità, appaiono ricorrere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, deliberando sull’appello proposto da D.P. avverso la sentenza 4.12.2018 n. 188 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, accoglie l’appello e dichiara interamente compensate le spese di giudizio così deciso in Bolzano, il 25.10.2019
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