Commissione Tributaria per la Toscana, sezione 1, sentenza n. 197 depositata il 17 febbraio 2020
I motivi aggiunti che non introducono domande nuove ma che si limitano a recare nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte non sono assoggettabili al pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT). Ai fini dell’applicazione di un nuovo contributo unificato è, infatti, necessario, come spiegato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, non un semplice ampliamento ma “un ampliamento considerevole” dell’oggetto della causa già pendente.
Con ricorso alla CTP di Firenze, le contribuenti in epigrafe hanno impugnato l’invito al pagamento di cui alla nota n. XXX/2017 della Segreteria Generale del TAR Toscana concernente l’omesso versamento del contributo unificato dovuto per la proposizione dei motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2017 nel ricorso giurisdizionale iscritto al n. R.G. XXX/2017 del TAR medesimo.
Le parti private deducevano l’illegittimità della richiesta per violazione dell’art. 13, comma 6-bis, del DPR 115/2002 come interpretato dalla sentenza della Corte UE del 6 ottobre 2015 emessa in causa C-61/14, non sussistendo il requisito dell’impugnativa di atti nuovi che comportino l’ampliamento del thema decidendum; e la violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 per difetto di istruttoria e motivazione.
Resisteva al ricorso il TAR per la Toscana.
Avendo la CTP accolto il ricorso – ritenendo autonomamente impugnabile l’invito oggetto del giudizio ed insussistenti i presupposti richiesti dalla norma come sopra interpretata dal Giudice comunitario per la debenza del contributo unificato in conseguenza della proposizione dei motivi aggiunti – ha proposto appello il TAR predetto, deducendo che nel caso di specie con i motivi aggiunti è stato impugnato un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, essendosi quindi in presenza di un distinto ed ulteriore oggetto del giudizio, che integra il criterio del “considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia” elaborato dalla Corte UE.
Hanno resistito all’appello le contribuenti, con controdeduzioni depositate il 1° febbraio 2019.
L’appello è infondato.
La fattispecie in esame, infatti, a giudizio di questo Collegio rientra tra le ipotesi di motivi aggiunti che non introducono domande nuove, assoggettabili (anche alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria) a contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002, trattandosi di motivi che si limitano a recare nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, e non invece di motivi che contengono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte.
La Corte di giustizia dell’UE richiede come presupposto per l’applicazione di un nuovo contributo unificato non un semplice ampliamento ma “un ampliamento considerevole” dell’oggetto della causa già pendente. Nel caso oggetto della presente vertenza un tale ampliamento considerevole non è ravvisabile.
Infatti il petitum è rimasto lo stesso ed i motivi aggiunti hanno avuto ad oggetto semplicemente una relazione tecnica che costituiva la motivazione per relationem di un provvedimento già impugnato e che era, quindi, precedente al provvedimento medesimo ma non conosciuta dalle parti private, ed era priva del carattere di provvedimento amministrativo. Detta relazione non ha mai avuto alcuna potenzialità autonoma di lesione delle posizioni soggettive delle quali sono titolari le parti private e non costituisce il frutto di un’attività autoritativa successiva ed ulteriore rispetto a quella già portata all’attenzione del TAR, poiché le date degli atti cui fanno riferimento i motivi aggiunti sono anteriori rispetto a quelle dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario.
Che l’appello de quo vada disatteso emerge anche dall’esame dell’orientamento giurisprudenziale di cui è espressione la sentenza 1611/3/2018 di questa CTR, emessa su un diverso caso. Con tale pronuncia, infatti, si è ritenuto che costituissero presupposto per l’applicazione del contributo unificato i motivi aggiunti volti all’annullamento di atti (determinazione n. 31 del 5.2.2014 del dirigente del II settore progettazione ed esecuzione lavori pubblici del Comune di Pontedera e verbali della Commissione di gara datati 24 e 26.2.2014) distinti da quelli oggetto della richiesta di annullamento contenuta nel ricorso principale proposto in quel caso al TAR (determinazione n. 185 del 18.12.2013 di aggiudicazione di pubblico appalto). Tali atti, al contrario di quelli cui si riferiscono i motivi aggiunti nella fattispecie oggetto del presente giudizio, erano stati emessi in data posteriore a quella del provvedimento impugnato con il ricorso principale e quindi – avendo determinato una nuova specifica lesione alle posizioni soggettive delle parti private avente il carattere della novità – comportavano uno specifico onere di impugnazione ex se con rilevante estensione dell’oggetto del giudizio originariamente instaurato.
A contrario, si desume da tale indirizzo giurisprudenziale che una rilevante estensione del giudizio non è configurabile quando, come nella specie, i motivi aggiunti abbiano ad oggetto la motivazione per relationem di un provvedimento, contenuta in una relazione tecnica non conosciuta dagli interessati per difetto di ostensione da parte dell’Amministrazione prima della scadenza del termine perentorio di impugnazione del provvedimento di esclusione da una pubblica gara.
L’appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello. Condanna la parte appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, che liquida nella complessiva somma di euro 1.200,00, e quindi di euro 600,00 per ognuna di tali ultime parti, oltre accessori di legge.
Firenze, 27 gennaio 2020