COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AGRIGENTO – Sentenza 23 febbraio 2018, n. 442
Tributi – Cartella di pagamento senza notifica -Impugnazione – Estratto ruolo – Costituzione tardiva – Tardiva produzione documentale
La ricorrente (…) in data 9.3.2017 otteneva dall’Agente della Riscossione Estratti di Ruolo relativi a 38 carichi esattoriali. Il rappresentante legale, (…) per mezzo di difesa tecnica, proponeva ricorso, sostenendo l’omessa notifica delle cartelle e convenendo in giudizio Riscossione Sicilia Spa, nella qualità di Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agrigento, P.M..
Motivi di ricorso
1. L’inesistenza della notifica poiché eseguita da soggetto privo di competenza non identificabile e non identificatosi;
2. Inesistenza dei titoli esecutivi
3. Il difetto di motivazione
4. Omessa sottoscrizione del ruolo
5. Richiesta di produzione documentale ex art. 26 comma 5 DPR 602/73
6. Vari vizi di notificazione e sottoscrizione
7. Vizi del ruolo
8. Altri vizi di notifica
9. Prescrizione e decadenza delle somme pretese
Riscossione Sicilia – a cui il ricorso è stato notificato in data 8.5.2017, con memoria depositata il 2.1.2018 controdeduce sui punti di ricorso, e produce documentazione inerente le cartelle. Deduce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede in via graduata una pronunzia di inammissibilità e il rigetto del ricorso.
In data 4.1.2018 la parte ricorrente depositava memoria rilevando la tardiva produzione documentale oltre alla costituzione tardiva
Motivi della decisione
Ciò premesso, si osserva quanto segue: il ricorso è fondato
1. La Corte di Cassazione con sentenza n. 19704/15 emessa a Sezioni Unite ha emanato il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Pertanto il ricorso sotto tale profilo è ammissibile.
2. Nel processo tributario, la tardività della costituzione in giudizio del resistente (in questo caso l’Agente della Riscossione) non comporta alcun tipo di nullità (ad eccezione della tardiva produzione documentale v. infra). Infatti, vigendo nel nostro ordinamento, in relazione alle cause di nullità, un principio di tassatività (articolo 156 Cpc) e mancando la previsione di tale sanzione nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio del resistente determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali, eventualmente precluse. Nell’ipotesi di costituzione tardiva, l’ufficio è sottoposto alle preclusioni previste dalla normativa a seconda del momento in cui tale onere sia adempiuto e più precisamente: a) La perdita della possibilità di effettuare la chiamata in causa di terzo. (Vd. C.M. n. 98/E del 23 aprile 1996); b) non possono essere proposte eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio . La costituzione della parte resistente oltre i 60 giorni dalla data di notifica del ricorso introduttivo non provoca l’esclusione dal diritto a essere destinatario della comunicazione dell’udienza di trattazione, salvo nel caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale l’avviso di trattazione sia già stato inoltrato.
3. Nella memoria difensiva l’esattore oppone il difetto di legittimazione passiva. Tale eccezione è palesemente infondata in quanto l’attività di notifica delle cartelle, è riferibile all’Esattore. Si rileva infatti il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori chiamati in giudizio dall’esattore , estranei alla controversia circoscritta, ai sensi dell’art. 19, 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso gli estratti di ruolo per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione e non certo nel dominio dell’ente impositore. Né si può risalire ancora più a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dall’Agenzia che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella. Poiché il ricorso è proposto sulla base della mera conoscenza degli estratti e le cartelle possono essere impugnate soltanto attraverso il meccanismo di cui all’art. 19 terzo comma del dlgs 546/92, nessun ente impositore può partecipare al giudizio in quanto esso è circoscritto alle cartelle prodromiche nè può il ricorrente impugnare a ritroso atti prodromici alle cartelle in quanto tali vizi dovevano essere prospettati in precedenza.
4. Nel caso specifico, la documentazione prodotta con la memoria dall’Esattore dimostrerebbe la regolarità della procedure di notificazione. Pertanto qualsiasi vizio doveva essere dedotto nei confronti delle cartelle a suo tempo notificate e non impugnate.
5. Tuttavia, la difesa tecnica della parte ricorrente con propria memoria e in udienza ha dedotto l’inammissibilità della produzione di riscossione Sicilia perché tardiva in quanto prodotta il 2.1.2018.
6. All’odierna udienza la difesa tecnica di parte ricorrente ha dedotto , oltre al disconoscimento formale, la produzione tardiva di documentazione da parte dell’Ufficio resistente ex art. 32 comma 1 e 2 del dlgs 546/92 ed ha chiesto l’inutilizzabilità della produzione documentale di parte.
7. Il Collegio, nel solco di giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e di questa Commissione, ritiene che i termini di cui all’art. 32 Dlgs 546/92 siano perentori né essi siano aggirabili mediante l’utilizzazione dei residui poteri istruttori ex art. 7 dello stesso decreto legislativo. Pertanto il Collegio ordina l’estromissione dal fascicolo della memoria contenente la documentazione prodotta tardivamente. Conseguenzialmente, sotto il profilo processuale non è stata dimostrata la notificazione delle cartelle richiamate negli estratti di ruolo in quanto la produzione documentale è ritenuta tardiva in quanto soggetta alla preclusione temporale di cui all’art. 32 dlgs 546/92 (Cassazione sez. Tributaria – sentenza 11.12.2006 n. 26345).
8. La circostanza induce la Commissione ad annullare le iscrizioni a ruolo impugnate con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso
9. Per effetto della complessità delle questioni trattate, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.