COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ASCOLI PICENO – Ordinanza 01 luglio 2013
Contenzioso tributario – Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate – Obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione – Conseguente impossibilità per i soci di una società “di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa” – Irrazionalità della scelta legislativa – Allungamento dei tempi del processo – Compressione del diritto di difesa dei soci. – Decreto legislativo 31 dicembre [2012, recte] 1992, n. 546, art. 17-bis [introdotto dall’art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111], in relazione all’art. 14. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
La Commissione, avuta notizia che vi sono alcuni soci che sono costretti, per la annualità 2008, oggi in discussione, ad effettuare obbligatoriamente il reclamo/mediazione, non potendo avere la propria posizione discussa nell’identico contenitore processuale della società;
Rilevato che quindi, per una irrazionale scelta effettuata dal legislatore con l’art. 17-bis, decreto legislativo n. 546/12, i soci vedranno o allungarsi i tempi dal processo, senza possibilità di chiedere alcuna sospensiva, o non potranno discutere la loro posizione nel medesimo contenitore processuale della società (art.14, decreto legislativo n. 546/12) come da diritto vivente a detrimento del loro diritto di difesa; rilevata la questione non manifestamente infondata, e la norma in suscettibile di interpretazione adeguatrice;
P.Q.R.
Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 17-bis, in relazione all’art. 14, decreto legislativo n. 546/12, nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa, in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Costituzioni;
Sospende il presente procedimento; e rimette gli atti alla Corte Costituzionale; Si comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. della Corte Costituzionale 22 gennaio 2014, n. 4.