COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ASCOLI PICENO – Sentenza 22 giugno 2017, n. 165
Tributi – Controllo automatizzato della dichiarazione – Cartelle esattoriali – Mancato invio avviso bonario – Comportamento inerte e dilatorio della Pubblica Amministrazione – Mancata indicazione metodiche di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione – Disapplicazione sanzioni, interessi e aggi di riscossione
Svolgimento del processo
La società (…) ricorre contro Equitalia Centro spa Agente della riscossione per le Province di Ascoli Piceno e Fermo; Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo
Avverso:
RGR 256/2016
la cartella di pagamento n. 008 2016 00058, emessa da Equitalia Centro spa per ruolo ordinario, a seguito del controllo automatizzato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell’articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 in relazione alla dichiarazione annuale dei Redditi Unico S.C. 2013 per il periodo d’imposta 2012, portante l’iscrizione di complessivi Euro 127.732,70 di cui:
– Euro 86.766,00 per sorte;
– Euro 26.029,80 a titolo di sanzioni;
– Euro 11.210,81 a titolo di interessi;
– Euro 3.720,21 per oneri di riscossione;
– Euro 5,88 per diritti di notifica.
RGR 257/2016
la cartella di pagamento n. 008 2016 000057 emessa da Equitalia Centro spa per ruolo ordinario a seguito del controllo automatizzato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell’articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 in relazione alla dichiarazione annuale dei Redditi Unico S.C.2012 per il periodo d’imposta 2011, portante l’iscrizione di complessivi Euro 179.502,04 di cui:
1. Euro 117.242,10 per sorte;
2. Euro 39.071,12 a titolo di sanzioni;
3. Euro 17.954,89 a titolo di interessi;
4. Euro 5.228,05 per oneri di riscossione;
5. Euro 5,88 per diritti di notifica.
Le parti svolgono ampie e articolate tesi difensive a supporto delle proprie ragioni. In particolare la ricorrente società eccepisce;
– la legittimità delle notifiche delle impugnate cartelle esattoriali in quanto avvenute a mezzo Pec il giorno 11 Marzo 2016 prima dell’entrata in vigore del termine stabilito dal D.L. 159/2015 cioè 1 Giugno 2016;
– l’illegittimità delle cartelle in quanto non precedute da “avviso bonario” e non adeguatamente motivate;
quindi:
– contesta l’importo degli interessi applicati in quanto ritenuti usurai e chiede la nomina di consulente tecnico di ufficio;
– fa presente che il rappresentante legale Sig. S.C., con sentenza n. 508/2015 è stato assolto nel giudizio penale svoltosi nel Tribunale di Fermo in quanto gli omessi versamenti derivavano dalla situazione di crisi aziendale conseguente alle mancate riscossioni nei confronti del Comune di Montegranaro e di altre Pubbliche Amministrazioni.
Conclude chiedendo:
In via principale:
Accertata e dichiarata l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate, poiché avvenute a mezzo Pec, ovvero con modalità tali da non garantire la conformità dell’originale del documento trasmesso, nonché da ledere il diritto di difesa del contribuente, ed accertato e dichiaralo che, in ogni caso, limitatamente alla cartella di pagamento n. 008 2016 0000 essere stata notificata tardivamente, ovvero oltre il termine decadenziale appositamente previsto dall’art. 25, comma tre, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973, ed accertato e dichiarato il difetto di motivazione che caratterizza le cartelle di pagamento, per avere omesso di indicare in maniera chiara e facilmente comprensibile le modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione (aggio) applicati, in violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, dichiararne la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inesistenza.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ed accertata e dichiarata la causa di forza maggiore configuratasi nell’omesso pagamento dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti della Pubblica Amministrazione annullare le cartelle di pagamento in parte, ovvero nella parte in cui vengono illegittimamente irrogate le sanzioni, in violazione dell’art. 6, comma V°, del D. Lgs. 472/1997.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti censure, ed accertata e dichiarata l’applicazione di interessi illegittimi, di natura usuraria, da parte di Equitalia Centro S.p.A. nella cartella n. 008 2009 000348 notificata alla S.l.C.E. SRL . in data 11.04.2009 per un importo pari ad Euro 21.655,09, per l’effetto scomputare le predette somme, illegittimamente applicate a titolo di interessi usurari, dall’ammontare complessivo delle cartelle impugnate rideterminando il totale dovuto dalla S.I.C.E. srl a favore dell’Ente impositore.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
– Equitalia Centro spa non si costituisce in giudizio
– L’Agenzia delle Entrate di Fermo si costituisce in giudizio, con atti datati 4 Luglio 2016, resiste alle eccezioni di parte avversa, fa un ampio excursus sui fatti quindi entra nel merito controdeducendo puntualmente e ampiamente a sostegno delle proprie ragioni, in materia di:
1. nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notifica avvenuta a mezzo pec.
2. nulllità e/o annullabilità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/1990 omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e compensi delle riscossioni.
3. annullamento delle sanzioni amministrative irrogate-data l’asserita sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6 comma V D.lgs 472/1997;
4. compensazione delle somme addebitate nelle cartelle esattoriale impugnate con le somme ritenute illegittimamente addebitate da Equitalia Centro Spa a titolo di interessi usurari nella cartella n. 0082009000.
Conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna di controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
La Commissione, nell’odierna udienza, riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e si riserva di decidere.
Motivi della decisione
La Commissione Tributaria, a scioglimento della riserva, osserva:
– in via preliminare che l’eccezione addotta dal ricorrente seconda la quale le cartelle esattoriali sarebbero inesistenti e/o nulle perché notificate a mezzo Pec, non ha pregio in quanto, in ogni caso, la ricorrente società non poteva non sapere che le somme, seppur limitatamente alla sorte erano state iscritte a ruolo in base all’art 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell’articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 come chiaramente ed analiticamente indicato nei suddetti atti e che un’eventuale nullità degli atti sarebbe stata sanata con la loro impugnazione tesa a incardinare il giudizio;
– che non è controverso che entrambe le impugnate cartelle esattoriali non sono state precedute dalla notifica degli avvisi bonari fattispecie questa che avrebbe consentito al ricorrente di decidere se eseguire il pagamento del dovuto, seppur in modo dilazionato ma con sanzioni ridotte al 10% o non procede al pagamento.
– che non è altresì controverso è il fatto che nelle stesse non sono state indicate le metodiche di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione;
– che il mancato versamento del dovuto è riconducibile a cause di forza maggiore imputabili al comportamento inerte e dilatorio della Pubblica Amministrazione così come sancito nella sentenza penale n. 508/2015 del Tribunale di Fermo.
– che in tema di sanzioni tale fattispecie concreta perfeziona quella astratta di non punibilità prevista dal comma n. 5 del D. Lgs. 472/1997,
Consegue che dichiarata assorbita e/o respinta ogni altra eccezione addotta dalle parti, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alle sanzioni irrogate, agli interessi ed agli aggi di riscossione. Rileva ai fini della compensazione delle spese l’alternanza di vittoria e soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Annulla le irrogate sanzioni, gli interessi e glia aggi di riscossione iscritte nei ruoli portati dalle impugnate cartelle esattoriali e rinvia gli atti all’Ufficio Finanziario per la sola rideterminazione di quest’ultimi, in contraddittorio con la ricorrente società.
Le spese e gli onorari di giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
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