COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 06 ottobre 2017, n. 2651
Riscossione coattiva imposte – Atto di pignoramento di crediti verso terzi – Mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte – Annullamento dell’atto – Responsabilità del concessionario di riscossione
Svolgimento del processo
Con atto depositato innanzi al Tribunale di Bari R.V. proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 eseguito in suo danno da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del terzo B.C. S.R.L. sulla base del carico riveniente da otto cartelle esattoriali per un importo complessivo di 18.524,04 euro.
Deduceva, in linea preliminare ed assorbente, che le cartelle esattoriali in questione non gli erano mai state notificate.
Eccepiva, inoltre, tutta una serie di ulteriori profili di illegittimità fra cui l’omessa notifica dell’avviso di intimazione, la prescrizione del credito e la decadenza dall’azione di riscossione, l’omessa indicazione dei termini per ricorrere e delle modalità per il ricorso giurisdizionale.
Con ordinanza del 02/09/2015 il Giudice del Tribunale di Bari dichiarava, in relazione a sei delle otto cartelle esattoriali (tutte relative a carichi di natura tributaria) il difetto di giurisdizione dell’AGO con conseguente giurisdizione della Commissione Tributaria e assegnava il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio.
Con atto spedito l’01/06/2016 e ricevuto il successivo 7 giugno il R. riassumeva il giudizio, nei confronti di Equitalia e del terzo B.C. S.r.l. innanzi a questa Commissione Tributaria Provinciale reiterando tutte le sue doglianze e chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità l’atto di pignoramento fosse annullato con vittoria di spese.
Mentre il terzo non costituiva in giudizio, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia sud S.p.A., resisteva al ricorso contestando tutte le pretese di controparte e chiedendo che:
a) in via preliminare fosse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per mancata precedente impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione;
b) fosse dichiarata cessata la materia del contendere in merito al pignoramento essendosi caducata la procedura esecutiva ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973;
c) fosse comunque rigettato i) ricorso.
All’udienza di discussione la Commissione si riservava per la decisione ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Successivamente la Commissione, riunitasi il 29/9/17, deliberava come da dispositivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente si deve riconoscere la giurisdizione di questa Commissione Tributaria Provinciale, conformemente a quanto stabilito dal Giudice del Tribunale di Bari nel provvedimento che ha dato luogo alla riassunzione del presente giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Legittimità (per tutte e da ultimo si veda Cass. S.U. 05/06/2017 n. 13913) ha affermato che sussiste la giurisdizione del Commissioni Tributarie le quante volte, in materia di esecuzione forzata tributaria, si agisca contro un atto di pignoramento che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie l’odierno ricorrente in riassunzione aveva impugnato innanzi al giudice ordinario, che poi ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario, un atto di pignoramento verso terzi nel presupposto, dedotto in via preliminare, della mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.
Tanto basta per radicare la giurisdizione di questa Commissione.
Passando al merito della controversia, si deve rilevare che in effetti la doglianza concernente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento è fondata perché, come si desume dalla documentazione in atti, le suddette cartelle sono state notificate presso indirizzi dove il ricorrente non risiedeva più da tempo (cfr. certificato storico di residenza in atti).
Ne consegue che il pignoramento verso terzi impugnato, fondato su atti non notificati al contribuente, è illegittimo e deve essere annullato.
Irrilevante è la circostanza che Equitalia abbia dedotto che lo stesso pignoramento avrebbe perso efficacia per non avere il terzo B.C. S.r.l. adempiuto al pagamento del credito nei termini di legge.
Questa Commissione, infatti, ha emesso all’udienza del 24/03/2017 un’ordinanza con cui ha invitato l’agente di riscossione a comunicare al terzo pignorato che il pignoramento doveva considerarsi caducato.
Tale ordinanza è rimasta inadempiuta perché, come si desume dalla documentazione prodotta dalla stessa Equitalia, con la nota di deposito del 01/06/2017, la stessa si è limitata a chiedere alla B.C. S.r.l. se stesse “continuando a trattenere le somme sulla busta paga del predetto signor R. per il pignoramento de quo “, astenendosi, dunque, dal dare completa e puntuale esecuzione all’ordinanza di cui sopra.
Alla luce di tale situazione non può essere accolta la richiesta della resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere tenuto altresì presente che la B.C., con lettera email del 12/06/2017 indirizzata al difensore del R., ha comunicato di essere in attesa della formale rinunzia di Equitalia al pignoramento notificato onde svincolare le somme trattenute in danno del suo assistito.
Traendo le fila da tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso merita di essere accolto con correlativo annullamento del pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 eseguito da Equitalia Sud S.p.A. in danno di R.V. nei confronti del terzo debitore B.C. S.R.L.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate a carico dell’agente di riscossione che, col suo illegittimo comportamento, ha dato luogo alla controversia.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui all’art. 35 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, accoglie il ricorso in riassunzione proposto da R.V. nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia sud S.p.A., e della B.C. S.r.l. e per l’effetto annulla l’atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 eseguito in danno del R. da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del terzo B.C. S.R.L.
Condanna Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., al pagamento in favore del R. delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali e contributo unificato, Iva e Cap come per legge.
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