COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 10 aprile 2013, n. 103
Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo del servizio postale senza il tramite dell’ufficiale giudiziario – Omessa compilazione della relata – Ipotesi di inesistenza della notifica – Esclusione – Riscossione – Cartella di pagamento – Motivazione – Calcolo degli interessi – Indicazione specifica – Esclusione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.7.2012 G. G. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420120015566256 000, notificata in data 6.6.2012, emessa per iscrizione a ruolo di quanto dovuto a seguito della sentenza della C.T.R. Puglia n. 01/03/12 depositata il 23.1.2012, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal G. avverso la sentenza di primo grado n. 31/07/09 depositata il 9.2.2009, relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento n.885011000902/2007, con cui veniva recuperata l’Irpef dovuta sui redditi a tassazione separata non dichiarati nell’anno 2000. Eccepiva il ricorrente: a) la duplicazione della richiesta in quanto con la cartella impugnata veniva ingiunto il pagamento di somme già richieste con altre due cartelle di pagamento, mentre l’iscrizione a ruolo ‘avrebbe dovuto limitarsi alla richiesta degli ulteriori euro 7.725,51 a titolo di sanzioni e di analoga somma a titolo di imposta, oltre agli eventuali interessi sulle suddette somme’; b) difetto di motivazione della cartella impugnata; c) la nullità della cartella in quanto notificata per posta e per inesistenza della stessa notifica per omessa sottoscrizione e compilazione della relata di notifica.
Con deduzioni del 29.10.2012 si costituiva il Concessionario della riscossione E.S. spa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con controdeduzioni del 28.9.2012 si costituiva l’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, riconoscendo il fondamento del primo motivo di impugnazione, per cui aveva provveduto al relativo sgravio parziale della cartella impugnata in data 26.9.2012, e chiedendo il rigetto del ricorso per il resto. Con ordinanza dell’8.11.2012 la Commissione sospendeva l’esecutività della cartella impugnata.
All’odierna udienza di trattazione, in presenza delle parti costituite, il Collegio decideva come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è risultato parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Invero, dalla documentazione prodotta (v. atto di sgravio n.2012S584455 del 26.9.2012) risulta provato che l’Ufficio, a seguito della proposizione del ricorso, ha ritenuto di dovere in via di autotutela provvedere allo sgravio parziale della cartella impugnata, per l’ammontare complessivo della somma di euro 21.236,88, riconoscendo in toto la fondatezza del primo motivo di impugnazione afferente ‘la duplicazione’ della pretesa tributaria.
Al contrario, le altre doglianze evidenziate nel ricorso introduttive sono destituite di fondamento.
Per quanto attiene l’asserita inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita per posta direttamente dal concessionario ovvero per l’omessa sottoscrizione e compilazione della relata di notifica, il Collegio ritiene di dover ribadire l’infondatezza della tesi difensiva del ricorrente, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. n. 14327/2009, n. 4746/2010, n. 11708/2011), secondo cui è legittima, ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73, la notifica per posta della cartella e la notifica della stessa è inesistente soltanto ‘quando avvenga a persona ed in un luogo in nessun modo riferibile al destinatario’, mentre le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell’atto giudiziale o amministrativo non comportano, comunque, l’inesistenza della stessa notifica ma soltanto, eventualmente, la sua nullità, peraltro sanata, come nel caso di specie, a seguito del raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato – giusto quanto sancito dall’art. 156 c.p.c. – che nella fattispecie deve essere individuato nell’efficace proposizione del ricorso e nell’esercizio incondizionato del diritto di difesa (cfr. cass. 9377/2009, 15554/2009, 21762/2009, 13852/2010).
Parimenti, priva di pregio è l’ulteriore eccezione di merito sollevata dal ricorrente, relativa alla carenza di motivazione della cartella.
Quanto al difetto di motivazione in generale, va ribadito che l’onere di evidenziare, nell’atto fiscale, le essenziali ragioni di fatto e di diritto poste dall’Ufficio a fondamento della pretesa tributaria, risponde al duplice fine di mettere il contribuente in condizione di determinarsi ad impugnare tempestivamente lo stesso atto e di esercitare compiutamente il diritto alla difesa, nonché di delimitare il petitum e la causa petendi costituenti i limiti oggettivi entro i quali deve restare confinata la giustificazione e la difesa dell’atto medesimo da parte dell’Amministrazione nel giudizio tributario.
Ebbene, nella specie, trattandosi di iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di sentenza della C.T.R che ha confermato la pronunzia della C.T.P., con la quale è stata accertata la legittimità del prodromico avviso di accertamento, legittimamente la cartella de qua riporta unicamente il numero dell’avviso di accertamento notificato in data 8.8.2007 e l’elenco di stesse somme dovute, il calcolo degli interessi e delle relative sanzioni, con la conseguenza che il contribuente è stato posto nelle condizioni di proporre adeguata difesa a fronte delle pretesa tributaria, che trae origine da un atto fiscale (avviso di accertamento) da lui conosciuto.
Con riferimento, poi, in particolare alla mancata indicazione ‘in modo dettagliato della modalità di determinazione degli interessi’, è da ribadire che il contribuente-cittadino non può ignorare che per legge gli interessi sul credito (di imposta) sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente fissato con Decreto Ministeriale, regolarmente pubblicato sulla G.U.) a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di convalida del ruolo e che gli interessi di mora, ovvero quelli maturati dopo la notifica della cartella e fino al pagamento, a loro volta sono calcolati secondo il tasso variabile da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze e con determina del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto e stabilito dall’art. 67 c.1 e art. 68 c.1 d.lgs. n. 300/1999, dall’art. 30 dpr 602/1973 ed art. 4 d.lgs. n. 165/2001.
Costituiva, pertanto, onere del ricorrente provare che il calcolo rilevabile nella cartella non corrispondeva a quanto determinabile sulla base della vigente normativa in materia di interessi.
Peraltro, in sede di costituzione l’Agenzia delle Entrate ha prodotto la documentazione a conforto della legittimità delle modalità di calcolo degli interessi applicati (prospetto percentuale interessi legali a giorni) senza che il ricorrente abbia contestato o eccepito alcunché.
Alla stregua di quanto innanzi considerato il ricorso va accolto nei limiti dello sgravio eseguito dall’Ufficio.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti atteso l’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese del giudizio compensate.
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