COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 16 ottobre 2013, n. 182
Tributi indiretti – Contributo unificato – Ricorso cumulativo -Determinazione della misura del contributo – Cumulo dei valori in ciascun atto impugnato – Esclusione
Con atto notificato il 17.05.2012 e depositato presso questa Commissione il 07.06 successivo la C.R.S.F. di G.G. e C. s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore G.G., rappresentata e difesa dall’avv. M.C. e domiciliata presso il suo studio in Bari, si opponeva al Ministero dell’Economie delle Finanze – Direzione Giustizia Tributaria. C.T.P. di Bari per l’invito con il quale veniva richiesto il pagamento dell’importo complessivo di €.370,00 e conseguente richiesta di regolarizzazione merce il versamento di ulteriori €.120,00 del contributo unificato versato nella ridotta misura di 250,00.
Deduceva la ricorrente di avere provveduto a versare il contributo unificato nella misura indicata sulla base del cumulo dei valori in ciascun atto impugnato e che l’Amministrazione aveva ritenuto non potersi cumulare il valore delle due pretese. Pertanto, il ricorrente eccepiva la violazione ed errata applicazione degli artt.12 c. 5, 18 e 19 D.Lgs.546/92, in relazione agli artt. 9 c. 1, 13 c. 6 – quater,14 e 18 DPR n. 115/2002 e la violazione dell’art. 3 e 92 della Costituzione.
Contestava l’interpretazione dell’Ufficio basata sulla Circolare 1/DF del 21 settembre 2011 a fondamento della determinazione della misura del contributo, sostenendo che gli atti impugnati dinanzi al G.T. hanno natura amministrativa e non giudiziaria e come tali sono cumulabili al fine della detta determinazione.
Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.
In data 10.09.2013 si costituiva l’Ufficio impositore che, preliminarmente, sollevava eccezione sull’autonoma impugnabilità dell’invito al pagamento; sosteneva la legittimità del proprio operato e la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità.
In data 18.09.2013 la ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava, punto per punto, le argomentazioni di controparte, richiamando sulla materia in esame Giurisprudenza di merito, e reiterava la fondatezza della eccezione di costituzionalità.
In data 20.09.2013 l’Ente impositore depositava memorie illustrative con le quali sosteneva la fondatezza delle proprie ragioni e chiedeva il rigetto dell’opposto ricorso. All’udienza del 02.10.2013 le parti presenti si riportavano alle rispettive difese.
La Commissione decideva come da separato dispositivo.
Il ricorso è risultato infondato e, come tale, merita il rigetto.
Preliminarmente – questa Commissione ritiene l’invito al pagamento atto autonomamente impugnabile, non fosse altro perché, in caso di mancato adempimento, legittimerebbe l’A.F. formazione del ruolo ed alla notifica della cartella esattoriale, gravando il contribuente di ulteriori oneri.
Manifestamente infondata è, invece, la eccezione di incostituzionalità delle norme applicate, in quanto il ricorrente si è limitato a indicare quali potrebbero essere le conseguenze economiche della loro applicazione secondo l’interpretazione della A.F. sindacando illegittimamente la volontà discrezionale ed insindacabile del Legislatore. Nel merito, l’interpretazione delle norme applicate dall’Ufficio impositore appare corretta e condivisibile.
Impugnare più atti dinanzi al G.T. con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente che, però, non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di un cumulo giuridico ed economico insussistente.
Le singole questioni trattate in un unico ricorso rimangono autonome ed avranno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione.
La possibilità di trattare diverse questioni tra loro connesse soggettivamente ed eventualmente oggettivamente risponde all’esigenza di economia processuale che non può tradursi un una economia nella determinazione della misura del contributo unificato in favore del ricorrente in relazione alla sua scelta processuale.
Ma, anche se questo vantaggio non si realizzasse, come ha tentato di dimostrare il ricorrente con alcuni esempi, ciò non toglie che non è consentito mettere in discussione le scelte autonome ed insindacabili del Legislatore.
Tenuto conto della complessità interpretativa della materia appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dalla C.R.S.F. di G.G. s.a.s.
Nulla per le spese.
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