COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 27 settembre 2017, n. 2529
Processo – Parti – Ricorso avverso atto di riscossione – Eccezione di prescrizione – Legittimazione passiva dell’agente della riscossione – Inammissibilità del ricorso notificato al solo ente impositore
Con atto di mediazione reclamo del 26 luglio 2016 e successivo ricorso depositato in data 23 dicembre 2016 F.S.L., rappresentata e difesa dall’avv. Z.F. ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Modugno Bari, proponeva opposizione alla intimazione di pagamento di Equitalia nell’interesse del Comune di Palo del Colle limitatamente alle imposte per Tarsu per gli anni dal 2003 al 2007 in seguito a presunta precedente notifica di cartelle esattoriali.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione e per mancata indicazione dei mezzi di impugnazione. Chiedeva l’annullamento dell’intimazione di pagamento con vittoria di spese.
L’atto risulta notificato al solo Comune di Palo del Colle che non si costituiva in giudizio. In data 19.05.2017 il difensore della ricorrente depositava nota specifica.
All’udienza di discussione del 25.05.2017 la Commissione decideva in Camera di Consiglio come da separato dispositivo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non vi è prova in atti dell’avvenuta notifica ad Equitalia che ha emesso l’atto impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
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