COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRESCIA – Sentenza 17 giugno 2013, n. 57

Tributi – Agevolazioni fiscali – Associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni – Obbligo di incasso con strumenti tracciabili per importi superiori a 516,00 euro – Applicazione del limite a singoli pagamenti

Z. V., in qualità di legale rappresentante della società sportiva V. che svolge attività nel campo del calcio dilettantistico, impugna l’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brescia, relativo all’IVA, IRAP e sanzioni come per legge – anno d’imposta 2007 – A seguito di PVC redatto dai funzionari dell’Ufficio controlli della D.P. di Brescia veniva accertato che l’odierna ricorrente, a seguito di violazione dell’art. 25, comma 7, della legge 133/1999 aveva perso le agevolazioni fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche e conseguentemente l’Ufficio ha disapplicato il regime forfettario di determinazione del reddito ex art. 5 legge 389/1991. La ricorrente chiede di annullare l’avviso di accertamento sostenendo che:

– Tutti i pagamenti ricevuti sono transitati sul conto corrente bancario e nessun pagamento sopra la soglia di € 516,00 è avvenuto in contanti e, come previsto dalla legge, per i pagamenti sopra tale somma sono stati utilizzati mezzi di pagamento come il controcorrente o assegno e comunque tracciabili; talvolta i pagamenti sono stati effettuati in contanti trattandosi di giovani spesso senza conto bancario acceso;

– L’A.F. disapplicando il regime forfettario di tassazione IRAP non avrebbe incluso tra i componenti negativi deducibili € 265.910,00 di indennità/compensi corrisposti agli sportivi e tecnici;

– L’Ufficio controdeduce sostenendo che:

– L’art. 25, comma 5, della legge 133 del 1999 prevede che i pagamenti a favore della società sportive e i versamenti effettuati se di importo superiore a € 516,00 devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’A.F. lo svolgimento di efficaci controlli, comportamento questo non tenuto dall’associazione. L’inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza delle agevolazioni;

– L’indeducibilità ai fini IRAP dei costi sostenuti consegue alla perdita delle agevolazioni fiscali;

La Commissione, a scioglimento delle riserva, ritiene che il ricorso vada accolto per le considerazioni che seguono.

Premesso che la società, dall’ampia documentazione prodotta dimostra pacificamente che tutti i pagamenti superiori la soglia di € 516,00 sono stati eseguiti tramite conti correnti bancari ovvero tramite idonee modalità atte a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, la Commissione è chiamata a decidere, in sostanza, se tale soglia non debba essere superata per ogni singolo pagamento ovvero se si debbano considerare più pagamenti, magari effettuati anche nello stesso mese, che sommati tra di loro, eccedano la quota di € 516,00, tesi, quest’ultima sostenuta dall’Amministrazione finanziaria. Come affermato dalle stesse parti, non esiste ad oggi giurisprudenza in merito.

Al riguardo, non può che farsi riferimento alla lettura dall’art. 25, comma 7, della legge n. 133/1999 che così recita ” I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (ora € 516,00), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli….”.

La disposizione stabilisce che soltanto per i pagamenti superiori a € 516,00 debbano essere eseguiti “tramite conti correnti bancari o postali … ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli” e dalla disposizione non è dato rinvenire alcun riferimento alla sommatoria degli importi elargiti per stabilire se la società dilettantistica ha superato o meno la soglia consentita. Come prima accennato, l’associazione ha rispettato il dettato normativo effettuando i pagamenti sopra tale soglia tramite i mezzi di pagamento previsti dall’art. 25, comma 7, della legge 133/1999.

Risultano altresì deducibili, ai fini IRAP, le somme corrisposte a titolo di compensa per l’attività svolta, in applicazione dell’art. 5 della legge 27.12.2002, n. 289.

Data la peculiarità della vicenda, e l’assenza di giurisprudenza in merito, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.