COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA – Sentenza 25 luglio 2017, n. 856
Tassa auto – Accertamento – Istanza per l’esenzione – Non sussiste
Svolgimento del processo
La ricorrente, quale erede di (…), impugna l’avviso di accertamento notificatole in data 10.7.2013, relativo a tassa auto per l’anno 2010.
Assume l’inesistenza della pretesa, posto che il de cuius era soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, come peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria con nota in data 13.5.1998.
L’Agenzia deduce:
che per godere dell’esenzione dalla tassa l’interessato deve provvedere a formulare l’istanza, con la documentazione necessaria, entro 90 gg. dal termine per il pagamento della tassa all’ufficio competente;
che, nella fattispecie, il de cuius non aveva formulato tale istanza, con riferimento al veicolo oggetto dell’accertamento, acquistato il 31.10.2003 ed alienato il 26.3.2012, né aveva richiesto la revoca dell’esenzione per il veicolo posseduto in precedenza;
che non sono state richieste sanzioni, in quanto non dovute dagli eredi.
Con memoria depositata il 7.4.17 la ricorrente precisa che il veicolo posseduto in precedenza dal de cuius è stato rottamato in data 30.9.2003.
All’udienza di discussione del 27.4.2017 le parti insistevano nelle rispettive difese. La commissione tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Non è contestato, e comunque risulta documentalmente provato dalla ricorrente, il possesso in capo al de cuius dei requisiti per godere dell’esenzione richiesta.
La ricorrente ha pure provato documentalmente la rottamazione del precedente veicolo posseduto da de cuius in data 30.9.2003, anteriore all’acquisto del veicolo oggetto di causa.
La mancata presentazione dell’istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell’esenzione.
Tale ultima condotta costituisce tuttavia grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese del giudizio, posto che la ragione di esenzione è stata, di fatto, taciuta all’ufficio.
P.Q.M.
Annulla l’atto di accertamento n. (…) per l’anno 2010 emesso il 4.7.2013 nei confronti di (…) dall’Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Gela; compensa le spese di lite.