COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Ordinanza 04 giugno 2013, n. 127
Rifiuto di iscrizione nell’archivio vies – Richiesta di sospensione cautelare
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 04/6/2012; letti gli atti e sentito il relatore: rilevato che il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del rifiuto dell’ A.F. di iscrizione di esso ricorrente al sistema VIES (V.) al fine di beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 41 D.L. n. 331/93;
– ritenuto che tra gli atti sospendigli, ex art. 47 Dlgs. n. 546/92, deve ritenersi escluso quello de quo sia perché la sospendibilità è riferibile unicamente agli atti con cui l’A.F. manifesta una pretesa impositiva esecutiva sia perché non è consentito, in sede cautelare, imporre un obbligo di facere alla Pubblica Amministrazione:
ritenuto altresì che nella specie nemmeno è ravvisabile il requisito del periculum in mora poiché l’art. 138,paragrafo I della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (come modificata dalla Direttiva 2010/88/UE del Consiglio del 7/12/2010) nonché l’art. 18 del Regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011 n. 282 nel dettare le condizioni di esenzione delle operazioni comunitarie, prevedono la sussistenza dei seguenti requisiti sostanziali: a) obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico: b) obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione:
che, pertanto tra i requisiti sostanziali non è affatto previsto quello di essere iscritto al sistema VIES e, quindi, di possedere un numero di identificazione IVA, configurando invece questo ex artt. 50 D.L. n. 331 del 1993 e 27 DL n. 78/2010 (conv. con mod. nella L. n.122/2010), un requisito meramente formale, che, sussistendo la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro di cui il destinatario è soggetto di imposta, non preclude il diritto di esenzione dall’imposta (v. Corte di Giustizia UE n 111/12 del 06/9/2012 nonché Cass. n. 13457/2012) ma che ha l’unico fine di agevolare il successivo controllo dall’A.F. su atti elusivi o di natura fraudolenta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e fissa per la trattazione del merito l’udienza del 15-10-2013 ore 10. Si comunichi.
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