COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 05 novembre 2013, n. 158
Definizione agevolata – Ex art. 39, comma 12, d.l. 98/11 – Lite pendente – Applicazione analogica normativa – Art.16, L.289/02 – Esclusione
Svolgimento del processo
Col ricorso in epigrafe indicato e relativo reclamo – istanza di mediazione, G.G. impugna il provvedimento di diniego, notificato il 01-10-2012 dall’agenzia delle entrate, direzione provinciale di Campobasso, in relazione all’istanza di definizione della lite fiscale pendente, ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11, inviata telematicamente il 28-11-2011, con il quale l’agenzia comunicava che la lite non era pendente al 06-07-2011, come rilevabile dal combinato disposto degli artt. 39, D.L. 98/11 e 16, legge 289/02, richiamati nella circolare 48/E/11, deducendo che la lite non poteva essere considerata non definibile soltanto in base ad una disposizione regolamentare dell’agenzia delle entrate.
Chiede, quindi, in via principale dichiararsi l’illegittimità del provvedimento impugnato, in via subordinata la rimessione della questione davanti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con rifusione delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la direzione provinciale di Campobasso dell’agenzia delle entrate, controdeducendo che la controversia de qua non era definibile, poiché in data 17-05-2011 era intervenuta sentenza passata in giudicato e quindi, al 06-07-2011, data dell’entrata in vigore del D.L. 98/11, la lite non era più pendente.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 17-10-2013 il Collegio ha riservato la decisione.
In diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di definizione dell’accertamento n. RD0010200761/2009, presentata ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11, relativo a una plusvalenza conseguita in seguito alla compravendita di un suolo edificatorio, sostenendo che la lite non può essere ritenuta non definibile solo in base a una disposizione regolamentare del l’amministrazione finanziaria.
La censura è infondata e quindi non condivisibile.
Al riguardo va innanzitutto rilevato che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza di parziale accoglimento del ricorso n. 343/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, depositata il 17-11-10 e passata in giudicato il 1705-2011.
Successivamente, l’agenzia delle entrate in data 01-10-2012 comunicava che l’istanza presentata dal ricorrente il 25-11-2011 ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11 non poteva essere accolta, poiché la lite non era pendente al 06-07-2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/11.
L’art. 39, comma 12 D.L. citato prevede, infatti, la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a E. 20.000,00 in cui è parte l’agenzia dell’entrate, pendenti alla data del 01-05-2011, termine prorogato, in seguito, al 31-12-2011 dal D.L. 216/11, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16, legge 289/2002.
In base al disposto di detto articolo 39, comma 12, si considerano pendenti le controversie originate da avvisi di accertamento,… ecc. per le quali alla data del 1 -05-2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (anche qualora non ci sia ancora la costituzione in giudizio) e per le quali non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva entro il 05-07-2011.
Il passaggio in giudicato della sentenza in data 17-05-2011, nel periodo quindi compreso tra il 01-05-2011 e il 05-07-2011, cioè prima dell’entrata in vigore del D.L. 98/11, rende la controversia non più definibile.
È evidente quindi che nella fattispecie alla data di entrata in vigore del D.L. 98/11, 06/07/2011, la lite non era più pendente, essendo nel frattempo divenuta definitiva la sentenza di accoglimento parziale del ricorso avverso l’avviso di accertamento originario.
L’eccezione del ricorrente di applicazione analogica delle norme relative alla disciplina del vecchio condono, per effetto del rinvio all’art. 16, L. 289/02, operato dal D.L. 98/11, applicazione che renderebbe la lite de qua pendente e quindi definibile, non può essere accolta, in quanto è vero che detto art. 16 ammetteva la definizione per le liti pendenti al 01-01-2003 (data di entrata in vigore della legge) ed estendeva inoltre la definizione alle controversie pendenti al 29-09-2002, precisando “che si intende comunque pendente la lite per la quale, alla data del 29-9-2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”, e così consentiva, in deroga al principio d’intangibilità del giudicato, la definizione della lite anche qualora fosse intervenuta una pronuncia passata in giudicato nel periodo compreso tra la predetta data e quella di entrata in vigore della legge, ma si deve anche osservare che è altrettanto vero che tale disposizione espressa non è stata riprodotta nell’art. 39 del D.L. 98/11.
Al riguardo, inoltre, è sufficiente richiamarsi ai principi generali, quali l’art. 14 delle preleggi, che espressamente vieta il ricorso all’analogia per tutte le norme aventi carattere eccezionale. Onde, costituendo ogni norma in materia di condono uno ius singolare, non è possibile estendere alla legge attuale gli effetti previsti da una diversa legge di condono. Quanto infine alla richiesta del ricorrente di rimessione della questione davanti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questo giudicante fa presente di non ravvisare profili di incostituzionalità nella nonna in esame, visto il principio di intangibilità del giudicato (la cui deroga, prevista nella legge 289/02, peraltro, non è stata neanche espressamente riprodotta dal D.L. 98/11), quanto piuttosto di intravedere aspetti di dubbia costituzionalità nella normativa ex art. 16 legge 289/2002, allorché consente, sebbene con espressa previsione, la definizione della lite anche nel caso sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato nel periodo compreso tra la data fissata dalla legge per la pendenza della lite (29-09-2002) e la data di entrata in vigore della legge 289 ( 01-01-2003).
In tema di condono fiscale, infatti, l’art.39, comma 12, D.L.98/11, convertito in legge 111/2011, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da sentenze ancora impugnabili con mezzi ordinari, ma non anche quelle nelle quali l’unico rimedio esperibile sia la revocazione e quelle comunque passate in giudicato.
Le predette argomentazioni inducono questo Collegio a ritenere infondate le eccezioni del ricorrente e, quindi, a rigettarne il ricorso.
Il Collegio condanna, altresì, la parte soccombente alla rifusione delle spese, determinate come da dispositivo, in favore dell’amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l’effetto conferma l’opposto atto. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’amministrazione convenuta, spese che determina in E. 700,00, oltre quanto dovuto per legge.
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