COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 16 ottobre 2013, n. 152

Tributi – Accertamento – Studi di settore – Interruzione dell’attività economica per un rilevante periodo – Inapplicabilità – Esclusione del raffronto con annualità precedenti

Svolgimento del processo

T.P., titolare di una ditta esercente “L.G.C.E.”, ha proposto rituale ricorso, preceduto dal prescritto reclamo ex art. 17 bis Dlgs 546/92. avverso l’avviso di accertamento, in epigrafe meglio indicato, con cui l’Agenzia delle Entrate di Campobasso, in base al modello Unico 2009, aveva rettificato la sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 accertando un maggior reddito di € 5.583,00 con conseguenti maggiori imposte (IRPEF, IRAP, IVA e addizionali) per complessivi € 2.828,00 oltre interessi e spese.

Il ricorrente contesta l’operato dell’A.F. facendo rilevare che nella specie l’accertamento è stato effettuato sulla base del mero scostamento dello studio di settore, prescindendo dal requisito previsto dalla legge, della sussistenza delle “gravi incongruenze”. Aggiunge che in sede di contraddittorio ha fornito valida documentazione in ordine ad un grave infortunio sul lavoro, verificatosi nel suo cantiere, dal quale conseguì un processo penale con sequestro del cantiere per vari mesi.

Precisa inoltre che, nonostante il grave incidente, dichiarò un volume di affari (€ 150.000,00) tale che, detratti i costi per il personale e gli acquisti (€ 73.710,00 + 23.089.00) determinò un ricarico del 50% circa, decisamente congruo e coerente in considerazione dell’evento occorso.

Chiede pertanto che sia annullato l’opposto atto impositivo con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio si c costituita l’A.F. che ha contestato ogni avverso assunto facendo rilevare che il ricorrente per l’anno 2008 dichiarò ricavi per € 149.979,00 mentre quelli previsti dallo studio di settore erano pari ad € 178.051,00.

Ha fatto rilevare che in esito al contraddittorio esperito, tenuto conto delle ragioni addotte dal contribuente, già furono ridotti i ricavi accertati da€ 28.072.00 a G 13.861.00.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nel corso del processo è stata concessa la sospensione degli effetti del provvedimento opposto.

Quindi nella odierna udienza pubblica questo Giudicante ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In punto di fatto è circostanza provata, perché, a parte la documentazione prodotta dal ricorrente (Sentenza penale e nota di comunicazione del responsabile della sicurezza del cantiere), c dato atto nello stesso Avviso di accertamento impugnato che nell’anno 2008 “…il cantiere in cui lavorava la ditta T. è stato posto sotto sequestro per alcuni mesi.

Orbene la circostanza dell’arresto dell’attività del cantiere per un rilevante periodo di tempo è di rilevanza tale che consente, evidentemente, di prescindere dalla applicazione degli studi di settore che, invece, nella specie l’A.F. ha ritenuto comunque di applicare, seppure attenendosi ai valori minimi dello studio evoluto.

In proposito giova ricordare che il comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 prevede che gli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. La stessa A.F. nella Circolare n.30 del 19/9/2013, che riprendeva quanto già chiarito nella precedente Circolare n. 8/E del 2012, ha avuto modo di chiarire che allorquando l’attività imprenditoriale subisce modifiche nel corso dell’anno l’impresa deve essere esclusa dall’applicazione in accertamento degli studi di settore.

Né, peraltro, può ignorarsi che il contribuente, nonostante la straordinarietà dell’evento occorso, dichiarò per l’anno 2008 (nel quale per vari mesi il cantiere rimase inattivo) un volume di affari non certo irrilevante (€ 150.000) che, oltretutto, detratti i costi (pari a circa € 97.000) determinò una rilevante percentuale di ricarico (circa il 50%).

Nemmeno, infine, sotto altro profilo, proprio in considerazione della eccezionalità dell’evento verificatosi nell’anno 2008. appare possibile raffrontare le risultanze dell’attività economica espletata nell’anno predetto con quelle relative agli anni precedenti o successivi.

Le predette circostanze inducono ad accogliere il ricorso.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della resistente A.K.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto Avviso. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, spese che liquida in € 500,00 oltre quanto dovuto per legge.