COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 154
Cartella esattoriale – Revoca contributi statali e comunitari – Giurisdizione del giudice ordinario – Difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie
Svolgimento del processo
Con ricorso, ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate di Campobasso, all’E.S. spa di Campobasso e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, G.F. e G.A. (coniuge del primo) hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata, indirizzata e notificata al solo G., con la quale è stato ad esso G. richiesto di pagare la somma di € 474,87 quale sanzione per omesso versamento IRPEF anno 2009 e la somma di € 893,577.89 per revoca contributo cofinanziato concesso dal Ministero delle Politiche Agricole in parte quale quota nazionale e in parte quale quota comunitaria, oltre interessi.
I ricorrenti, premesso che in esito ad una sentenza della Corte dei Conti (confermata dalla sezione Centrale e oggetto di impugnativa per revocazione) il G. era stato condannato al pagamento, in favore del Ministero delle Politiche Agricole, della somma di € 689.717,86, oltre rivalutazione ed interessi, per indebita erogazione dei contributi; che in seguito alla detta condanna era stato emesso un provvedimento di sequestro conservativo (in pendenza del procedimento di revocazione della sentenza) su vari suoi immobili, sequestro da ritenere illegittimo perché avente ad oggetto beni compresi in un fondo patrimoniale regolarmente trascritto e annotato; tanto premesso censurano la legittimità della opposta cartella di pagamento deducendo:
1) la nullità per omessa notifica dell’atto di precetto;
2) la nullità per erronea quantificazione delle somme richieste superiori agli importi iscritti a ruolo per contributi;
3) la nullità perché erroneamente indicati gli importi dei contributi nazionali e dei contributi comunitari;
4) la carenza di legittimazione attiva del Ministero delle Politiche Agricole relativamente ai contributi comunitari;
5) la carenza di legittimazione passiva di esso G., non essendo risultato provato nemmeno nel procedimento di appello che egli fu il prenditore finale del pubblico denaro erogato in favore della s.r.l. M.C.C.P. di cui egli era presidente;
6) la nullità della cartella opposta per essere stato iscritto a ruolo l’intero importo erariale invece che la metà come prescritto dall’art. 15 DPR 602/73 in caso di iscrizione provvisoria;
7) la nullità della intrapresa esecuzione perché avente ad oggetto beni ricompresi in un fondo patrimoniale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto che, previa sospensione cautelare, sia annullata l’opposta cartella di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l’Agenzia delle Entrate che ha dedotto che. per quanto di competenza di essa A.E., la somma di € 435,00 + € 18,77 deriva dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, per rideterminazione dell’imposta dovuta in seguito ad indebita detrazione chiesta nel mod.730 per l’anno di imposta 2009, onde la legittima debenza della sanzione che non concerne affatto iscrizione non definitiva.
Ha quindi chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per le restanti somme e rigettarsi nel resto il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si è altresì costituita l’Equitalia che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione facendo rilevare che tutte le censure proposte concernono la debenza del tributo. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In corso di causa è stata rigettata l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto opposto.
Quindi nella odierna pubblica udienza, sentite le parti, questo Giudicante ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione relativamente all’importo recato dalla cartella opposta avente per oggetto i contributi cofinanziati erogati dal Ministero delle politiche agricole (€ 893.577.89).
Invero nella specie è pacifico, perché risulta dalla opposta cartella ed è ammesso dagli stessi ricorrenti, che la somma di cui sopra è richiesta per revoca di contributi concessi dal Ministero delle Politiche Agricole, onde trattasi di imporlo che non concerne tributi per i quali esclusivamente, invece, sussiste la giurisdizione del Giudice tributario ex art. 2, primo comma, Dlgs n. 546/92.
La Commissione non ignora che, ex art. 47 bis Dlgs 546/92, per gli aiuti di Stato sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie limitatamente alla richiesta in via cautelare della sospensione di un atto volto al recupero degli stessi, ma tanto solo allorquando si tratti di “…aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento ce n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999”, decisione di cui, però, nulla risulta nella documentazione prodotta e di cui, inoltre, nemmeno i ricorrenti affermano l’esistenza.
Conclusivamente non può che dichiararsi il rilevato difetto di giurisdizione limitatamente alla predetta rilevante somma richiesta nella cartella opposta.
Per quanto, invece, concerne la somma di € 474,87 (sanzione per carente versamento IRPEF oltre accessori), sussiste la giurisdizione di questa Commissione trattandosi di sanzione relativa al carente versamento di un tributo.
Devesi tuttavia pregiudizialmente rilevare il difetto di legittimazione attiva della G., poiché la cartella risulta indirizzata e notificata al solo G. che pertanto deve considerarsi l’unico soggetto legittimato all’impugnazione della stessa.
Quanto, poi, al merito del ricorso si osserva che gli unici due motivi che concernono il tributo, ovvero quelli indicati sotto i numeri 6 e 7 del ricorso stesso, sono infondati e devono essere rigettati. Invero quanto alla eccepita provvisorietà della iscrizione si osserva che nella specie non trattasi affatto di iscrizione a seguito di accertamento non definitivo, ma di iscrizione ex art. 36 bis DPR 600/73 (c.d. controllo automatizzato della dichiarazione) per disconoscimento della detrazione per il coniuge a carico, disconoscimento per il quale nessuna contestazione ha sollevato il G.. Quanto, infine, alla eccepita nullità della intrapresa esecuzione perché avente ad oggetto beni ricompresi in un fondo patrimoniale è fin troppo agevole rilevare che nella specie nessuna esecuzione risulta iniziata poiché la cartella esattoriale costituisce un mero titolo esecutivo mentre l’esecuzione inizia solo con il pignoramento ed ogni eventuale lagnanza su di essa eventuale esecuzione è proponibile solo innanzi al giudice dell’esecuzione.
Le spese del giudizio, da liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia (stante la omessa costituzione del Ministero delle Politiche Agricole), sono poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza ex art.15 Dlgs 546/92 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla somma richiesta nella opposta cartella per restituzione di contributi cofinanziati, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario innanzi al quale sarà riassunto il processo nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di G.A. in ordine al ricorso avente ad oggetto la sanzione di € 474,87. Rigetta nel resto il ricorso proposto da G.F. relativamente alla predetta sanzione per carente versamento IRPEF.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessive € 500,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate ed € 500;00 in favore della spa E.S., oltre quanto dovuto per legge.
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