COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 182
Omesso pagamento contributi previdenziali e tributi – Provvedimento di fermo dell’autoveicolo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro – Risarcimento dei danni
Svolgimento del processo
(…) Premesso che già nel novembre 2012 aveva proposto ricorso avverso un preavviso di fermo della sua autovettura, provvedimento sospeso da questa Commissione in data 07/5/2013, ha proposto rituale ricorso avverso il successivo provvedimento di fermo della stessa autovettura notificatole il 15 aprile 2013.
La ricorrente, premesso che il fermo risulta emesso per l’omesso pagamento di n. 3 cartelle di pagamento, di cui una per contributi INPS e due per tributi, tutte notificate nell’anno 2001, ha eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti predetti per decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria e conseguentemente, la nullità del provvedimento di fermo opposto.
Ha quindi chiesto che sia condannata l’Equitalia al risarcimento dei danni per lite temeraria, facendo rilevare, con la produzione della relativa documentazione, che essa insegna in un istituto scolastico in Casoli distante oltre duecento Km dalla sua abitazione sita in (…) onde la privazione della sua autovettura, utilizzata per raggiungere il posto di lavoro, le ha provocato notevoli danni, che chiede siano quantificati in via equitativa.
Quanto alla temerarietà della lite ha censurato il comportamento dell’Equitalia facendo rilevare che esso AdR, di certo a conoscenza della prescrizione dei diritti per cui agiva, notificò comunque il preavviso di fermo e che successivamente, pur essendo a conoscenza del ricorso contro il predetto preavviso e della imminente pronuncia sulla sospensiva, ha proseguito senza il minimo raziocinio e senza alcuna oculatezza con l’iscrizione del fermo.
Ha conclusivamente chiesto che, previa sospensione degli effetti del provvedimento opposto, sia annullato il fermo e sia condannata la spa Equitalia al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio si e costituita l’Equitatalia che pregiudizialmente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Commissione con riferimento alla cartella (a base del fermo) contenente crediti per contributi INPS sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Quanto alla eccepita prescrizione dei crediti tributari ha dedotto di avere notificato ulteriori intimazioni di pagamento nell’anno 2005, così interrompendo la prescrizione.
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per temerarietà della lite ha contestato l’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e comunque ha dedotto la carenza di prova sul danno subito dalla ricorrente.
In ordine alla chiesta sospensione del fermo ha dichiarato di avere già disposto la sospensione del provvedimento come risultante dal certificato ACI del 03/6/2013.
Ha conclusivamente chiesto pregiudizialmente dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione di questa Commissione in favore del G.O. e, nel merito, respingersi il ricorso con vittoria di spese.
Nella odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti questa Commissione ha deciso come in atti.
Motivi della decisione
La pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione di questa Commissione in ordine al fermo nella parte in cui si fonda sulla cartella contenente crediti previdenziali è fondata e deve essere accolta.
Invero è ormai acclarato che tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie è, ex art. 19, 1 comma lett.f. Dlgs 546/92, il fermo di beni mobili registrati solo in quanto esso sia fondato su tributi e non per altre causali. Nella specie, trattandosi di crediti dell’lNPS sussiste la giurisdizione del G.O. del lavoro innanzi al quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio.
Nel merito il ricorso, limitatamente ai crediti tributari, è fondato e deve essere accolto.
E’ invero documentalmente provato (v. provvedimento di fermo) che il provvedimento opposto fu emesso sulla base di cartelle di pagamento notificate il 21 marzo e il 16 luglio 2001, onde è fin troppo evidente che quando fu effettuata la notifica del fermo, ovvero il 15 aprile 2013, il credito tributario era ampiamente prescritto per avvenuto decorso del termine ordinario di prescrizione di cui all’art.2946 c.c. E’ appena il caso di rilevare che l’Equitalia ha solo affermato di avere interrotto il termine di prescrizione ordinaria con la notifica di ulteriori atti, ma non ha affatto provato il suo assunto, nessun valore probatorio potendosi attribuire al prodotto estratto di ruolo ai fini della rituale notifica di atti interruttivi.
Quanto alla sussistenza della responsabilità dell’Agente della Riscossione per la contestata debenza del tributo, giova ricordare che, ai sensi dell’art.39 D.lvo n.112/1999 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che (come nella specie ndr) non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Nella specie nessuna chiamata in giudizio risulta proposta dall’Equitalia la quale, pertanto, risponde in proprio.
Da tanto consegue la nullità del provvedimento di fermo opposto perché fondato su titoli ormai privi di efficacia.
Deve pertanto essere accolta la domanda del ricorrente di declaratoria della nullità del fermo opposto ma limitatamente alla parte di esso fondata sulle due cartelle recanti debiti tributari.
Del pari è da ritenere fondata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
In punto di fatto è risultato provato che l’A.d.R. pur essendo perfettamente a conoscenza che il credito tributario era riferibile a cartelle di pagamento notificate oltre 10 anni addietro, non esitò a notificare un preavviso di fermo e, successivamente, a notificare l’opposto provvedimento di fermo provvedendo a sospendere lo stesso solo dopo che era intervenuto un provvedimento di sospensione da parte di questa CPT in data 07 maggio 2013 nel precedente procedimento n. 92/13 avverso il preavviso di fermo conclusosi con la sentenza n.120/2/2013 di accoglimento del ricorso relativamente alle cartelle recanti tributi.
In punto di diritto non sembra possa porsi alcun dubbio in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’A.d.R. ai sensi del secondo comma dell’art.96 c.p.c. che è riferibile ai casi in cui, come nella specie, il giudice “accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare”, tale di certo dovendosi considerare il fermo di un autoveicolo.
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, si osserva che, contrariamente a quanto assume la resistente Equitalia non si richiede affatto il dolo o la colpa grave (che pure potrebbe ravvisarsi nella specie), ma unicamente che il creditore abbia agito senza la normale prudenza, elemento di cui non si vede come potrebbe ritenersi l’insussistenza nella specie trattandosi di diritto abbondantemente prescritto.
Del pari in ordine al quantum debeatur è del lutto infondato l’assunto della resistente secondo la quale la ricorrente non avrebbe offerto la prova di avere subito un danno.
Invero va innanzitutto rilevato che nella specie la (…) ha documentalmente provato che essa all’epoca del fermo lavorava quale insegnante in un istituto scolastico posto a vari Km di distanza dalla sua abitazione, si che e ragionevole presumere che essa fu privata ingiustamente della possibilità di utilizzare la propria autovettura subendo notevoli disagi e danni materiali. Ma a prescindere dalla prova offerta dalla ricorrente non può non ricordarsi l’autorevole e condivisibile insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da lite temeraria e costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d’animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte ad un evidente abuso dell’autorità) che essa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (v. Cass. n. 6796/2003 e più di recente, n. 17485/2011).
Pertanto stimasi equo quantificare i danni nella somma di € 500.00.
Per il criterio della soccombenza le spese del presente giudizio, quantificate come da dispositivo, sono a carico della resistente Equitalia.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente al provvedimento opposto fondato sulla cartella di pagamento contenente contributi INPS, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario innanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio entro mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza. Accoglie nel resto il ricorso e per l’effetto annulla nella parte di competenza il provvedimento opposto. Condanna la resistente Equitalia al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi €. 500,00 oltre quanto dovuto per legge.
Visto l’art. 96, II comma, c.p.c., condanna la resistente Equitalia al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, danni che liquida in complessivi € 500,00.
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