COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 21 maggio 2013, n. 75
Accertamento imposte competenze e poteri uffici – Mancanza delle scritture contabili andate smarrite impossibilità per il contribuente di documentare l’esistenza di versamenti e prelevamenti dal c/c bancario – Esclusione
(…) titolare della ditta (…) esercente attività di commercio all’ingrosso di computer e software, ha proposto rituale ricorso avverso l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, in epigrafe meglio indicato, con cui l’Agenzia delle Entrate di Campobasso, accertata la omessa presentazione del modello Unico PF 2009, aveva irrogato la sanzione di € 177.206.40.
Il ricorrente a sostegno del ricorso ha dedotto 1) la nullità, per omessa motivazione, dell’opposto Avviso; 2) nel merito, l’omesso riconoscimento dei costi scaturenti dai ricavi accertati mediante.
L’esame dei movimenti bancari di esso ricorrente, precisando che l’Ufficio ha utilizzato il metodo induttivo pur in assenza di elementi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza ed aggiungendo che la omessa presentazione del modello unico PF fu dovuta all’allagamento dei locali che comportò la dispersione delle scritture contabili.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell’opposto atto per difetto di motivazione o nel merito, annullarsi l’atto predetto oppure, in subordine, ridursi le sanzioni irrogate, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita l’A.F. che ha contestato ogni avverso assunto premettendo: 1) che l’omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi mod. Unico 2009 e l’accertato normale svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente indusse essa A.F. ad effettuare, nel rispetto dell’art. 32/1 DPR 600/73 e 51/2 DPR 633/72, indagini creditizie e finanziarie nei confronti dello stesso: 2) che, acquisite tutte le movimentazioni bancarie, era stato inviato un prospetto dei movimenti bancari predetti, con invito al ricorrente di giustificare sia i prelevamenti (esclusi quelli di importo modesto) sia i versamenti e di esibire le scritture contabili: 3) che tuttavia il (…) aveva dato seguito all’invito onde, tenuto conto della mancata risposta, essa A.F. aveva accertato, per l’anno 2008, prelievi per € 441 278,80 e versamenti per € 492 237,80 e quindi aveva recuperato a tassazione sia i ricavi che i prelievi per il complessivo importo quindi determinato il reddito di impresa nella misura del 13,5% di detta somma, ovvero nella misura di € 126.025.00.
Poste tali premesse, l’A.F. ha contestato i due motivi di ricorso deducendo 1) che il provvedimento impugnato è perfettamente motivato con precisa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della pretesa impositiva: 2) che la omessa dichiarazione dei redditi del contribuente giustificò pienamente gli accertamenti bancari in esito ai quali il contribuente nemmeno ritenne di rendere giustificazioni o produrre documentazione: 3) che si tenne conto dei costi tanto che la redditività del complessivo importo accertato fu determinata nella misura del 13,5 %, e quindi determinati i costi nella misura dell’86,5%: 4) che l’avvenuta perdita della documentazione non può in alcun modo giustificare il comportamento assente del contribuente il quale avrebbe potuto dimostrare, anche con mezzi diversi, eventuali ulteriori costi sostenuti. l’A.F. ha quindi chiesto confermarsi il proprio provvedimento con vittoria di spese.
Nella odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti questo Collegio giudicante ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In punto di fatto può ritenersi pacificamente accertato, poiché dedotto e documentato dall’ A.F. e non contestato dal contribuente 1) che gli accertamenti bancari effettuati sui vari conti correnti al (…) intestati evidenziarono prelievi per € 441.278.80 e versamenti per € 492,237,80: 2) che il (…) che non aveva presentato la prescritta denuncia dei redditi invitato a fornire spiegazioni in ordine ai predetti movimenti bancari, omise di effettuare qualsivoglia comunicazione.
Orbene, a fronte di dette circostanze, il ricorrente si è limitato ad eccepire la omessa motivazione dell’opposto avviso e la illegittimità dello stesso sia per il metodo di accertamento seguito sia per la omessa considerazione dei costi, rilevando che per un caso fortuito aveva smarrito la documentazione, ma senza produrre alcun elemento, nemmeno nella presente fase processuale, per vincere la presunzione scaturita dagli accertamenti bancari effettuati dall’A.F.
Orbene, quanto all’eccepito difetto di motivazione del provvedimento opposto, non può non rilevarsi che nell’avviso de quo sono puntualmente indicati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che indussero l’A.F. ad emettere il provvedimento. All’Avviso è allegata tutta la documentazione acquisita in esito alle indagini finanziarie e non è superfluo rilevare che il contribuente ha dimostrato, con la proposizione del ricorso, di essere stato perfettamente in grado di esplicare tutte le difese del caso.
Quanto alle eccezioni di merito si osserva che il procedimento seguito dall’A.F. si ritiene perfettamente legittimo poiché le indagini finanziarie furono determinate dalla omessa dichiarazione da parte del contribuente e furono condotte con metodo induttivo, avendo riferimento anche alla redditività media del contribuente negli anni precedenti e successivi a quello accertato Come è ben noto (ex art. 32. c. 1 n. 2 DPR 600/73 e 51, c. 2 n. 2. DPR 633/72) le indagini finanziarie comportano l’insorgere di presunzione legale relativa che, quanto alle imposte dirette configura, per le imprese, come ricavi sia i versamenti che i prelevamenti mentre ai fini IVA i versamenti sono considerati vendite in nero e i prelevamenti acquisti in nero.
A fronte di tali presunzioni il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria – prova che il ricorrente non ha fornito ne nella fase procedimentale amministrativa e nemmeno nella presente fase processuale.
Nè ha rilievo la eccezione secondo la quale l’A.F. non tenne conto dei costi, poiché risulta dallo stesso provvedimento opposto che il reddito fu determinato nella percentuale del 13,5% dei ricavi complessivi, percentuale del resto determinata sulla base della redditività media dello stesso contribuente per gli anni precedenti e successivi.
Nemmeno, infine, può giustificare il comportamento omissivo del contribuente il documentato allegamento dei locali dell’impresa che avrebbe comportato la distruzione della documentazione, poiché, come ritenuto da autorevole giurisprudenza (v. Cass. 9958/2008), in mancanza delle scritture contabili il contribuente può fornire la prova contraria anche con le dichiarazioni dei terzi per i versamenti e con la indicazione dei beneficiari per i prelevamenti, salva la possibilità dell’A.F. di effettuare le valutazioni del caso.
Le esposte considerazioni inducono a respingere il provvedimento opposto. Per il principio della soccombenza le spese processuali, liquidate come da dispositivo, sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e per l’effetto conferma l’opposto provvedimento. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, spese che liquida in complessivi € 1.500.00, oltre quanto dovuto per legge.
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