COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 21 maggio 2013, n. 76
Tributi – ICI – Stabilimento balneare – Classificazione categoria D – Accatastamento – Attribuzione della rendita – Applicazione dell’imposta – Periodo antecedente l’attribuzione della rendita – Metodo del costo contabile – Legittimità
Svolgimento del processo
(…) quale legale rappresentante della s.a.s (…), ha proposto rituale ricorso avverso il provvedimento di accertamento e liquidazione ICI relativo agli anni dal 2006 al 2011 con cui le è stato richiesto di versare la somma di € 2.2771,06 comprensiva di sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha eccepito la illegittimità dell’opposto provvedimento deducendo che lo stabilimento balneare (…) è stato accatastato solo nell’anno 2012 e che la relativa rendita catastale non le è stata mai notificata, precisando che la richiesta di accatastamento è stata inoltrata solo nel dicembre 2011.
Ha altresì precisato che, come previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 504/92, fino all’attribuzione della rendita, e quindi per gli anni in contestazione, essa ha provveduto al pagamento dell’ICI calcolando la base imponibile secondo il criterio c.d. contabile (valore desunto dalle scritture contabili con applicazione degli appositi coefficienti ministeriali), criterio che ex lege è applicabile fino all’anno di attribuzione della rendita catastale.
Ha quindi contestato il preteso diritto del Comune di Termoli di richiedere la differenza tra quanto versato per gli anni precedenti e quanto dovuto secondo la rendita catastale attribuita, oltre sanzioni ed interessi.
In via subordinata ha dedotto: 1) che lo stabilimento balneare, in quanto edificato con pannelli di cemento, non dovrebbe essere considerato bene immobile, e quindi nemmeno assoggettabile all’ICI; 2) che, ai sensi dell’art. 8 L. n. 296/2006, per i fabbricati che non sono utilizzati per una gran parte dell’anno, come quello de quo che è utilizzato solo dal 01 maggio al 30 settembre, l’imposta deve essere ridotta dl 50%; 3) che relativamente all’anno 2006 il diritto di richiedere il tributo risulta ormai prescritto.
La ricorrente ha quindi chiesto che sia annullato l’opposto provvedimento con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il comune di Termoli il quale ha contestato ogni avverso assunto deducendo: 1) che, da accertamenti effettuati, e mai contestati dalla ricorrente, risulta che, lo stabilimento balneare de quo fu ultimato fin dall’anno 1990 e da allora divenuto utilizzabile e di fatto utilizzato negli anni dal 2006 al 2011 dalla ricorrente che però omise di presentare la denuncia ai fini ICI prescritta dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 504/92, denuncia presentata solo nel dicembre 2011, onde essa ricorrente non può di certo invocare la violazione del predetto obbligo da parte sua per beneficiare del più favorevole trattamento previsto per l’ipotesi dei fabbricanti non iscritti in catasto; 2) che pertanto correttamente, e nel rispetto del previsto termine di decadenza, furono portati a conoscenza della ricorrente, con l’avviso opposto, tutti i dati relativi all’omesso versamento oltre sanzioni ed interessi; 3) che non compete la richiesta agevolazione di cui all’art. 8 cit. per la ridotta utilizzazione dell’immobile poiché essa presuppone che l’interessato abbia presentato apposita dichiarazione al competente ufficio del Comune.
Il resistente Comunale ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizi.
Nella odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti il Collegio giudicante ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In punto di fatto è certo, perché riferito dalla ricorrente e non contestato dal resistente comune: 1) che il fabbricato in cui è ubicato lo stabilimento balneare se quo è classificabile nel gruppo catastale D e, fino all’anno 2012, non era iscritto in catasto ma era posseduto, già da diversi anni prima del 2006, dalla s.a.s. e distintamente contabilizzato; 2) che per gli anni in contestazione, ovvero dal 2006 al 2011, il pagamento del tributo ICI fu effettuato dalla titolare dello stabilimento assumendo come base imponibile il valore iscritto in bilancio aggiornato sulla base dei prescritti criteri ministeriali (v. da ultimo D.M. 14/3/2011).
In punto di diritto è ben noto che per i fabbricati appartenenti alla categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il legislatore ha previsto, al comma 3 dell’ari 5 del D.lgs. n.504 1992. fino all’anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, che il valore dell’immobile sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base del costo contabile (al lordo delle quote di ammortamento già contabilizzate) cosi come risultante dal registro dei beni ammortizzabili. rivalutato con appositi coefficienti di attualizzazione, fissati dalla legge in relazione all’anno in cui il relativo costo è stato sostenuto. Allo scopo di sottoporre a tassazione il reale valore dell’immobile, tali coefficienti vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell’economia (v. anche Circolare n.3 D/F del 18/5/2012 del Ministero dell’Economia e Finanze).
Nella concreta fattispecie non è possibile alcun dubbio in ordine al corretto pagamento dell’imposta da parte della ricorrente poiché, come si è premesso, è pacifico che negli anni in contestazione erano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge per la determinazione della base imponibile sulla base del criterio contabile
In proposito non può non rilevarsi che non merita accoglimento la tesi del Comune secondo il quale la ricorrente in tal modo si avvantaggia di un suo comportamento omissivo, ovvero della circostanza di non avere presentato la prescritta (ex art. 10 Dlgs 504/92) denuncia ICI, poiché, come si e già detto, nella specie il pagamento del tributo fu effettuato secondo la previsione di legge, onde nemmeno il Comune, che era evidentemente a conoscenza dell’esistenza dello stabilimento, si curò di effettuare alcun accertamento ai fini della iscrizione nel catasto.
Del pari non e accoglibile la richiesta del Comune di condannare la ricorrente al pagamento delle somme costituenti la differenza tra quanto versalo sulla base del criterio contabile e quanto dovuto in base al criterio catastale. In proposito giova ricordare che il contrasto giurisprudenziale verificatosi in relazione alla retroattività o meno dell’attribuzione della rendita catastale è stato composto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno chiarito (S.U. n 3160/2011) che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto (o iscritti ma senza attribuzione di rendita) al 01 gennaio dell’anno di imposizione, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, gli effetti dell’attribuzione della rendita catastale decorrono dalla data di richiesta di accatastamento (nella specie fino al dicembre del 2011), ovvero che per i predetti fabbricati la determinazione della base imponibile secondo il criterio contabile, a valore di libro, è valida fino al momento in cui il contribuente formula la richiesta di attribuzione della rendila catastale, lincio dal momento in cui il contribuente formula la richiesta egli, anche se in via provvisoria applica il criterio contabile, diventa titolare di una nuova situazione giuridica conseguente al sistema generale della rendita catastale e, quindi, può dovere pagare una somma maggiore per ICI (qualora come nella specie, in tal senso intervenga l’accertamento) così come può avere diritto di pagarne una minore (ma non è il caso di specie) e di chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.
Le considerazioni esposte inducono ad accogliere il ricorso rendendo superfluo l’esame dei restanti motivi.
Per il principio della soccombenza le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico del Comune di Termoli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’opposto atto impositivo. Condanna il Comune di Termoli alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi € 1000,00 oltre quanto dovuto per legge.
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