COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – Sentenza 04 maggio 2017, n. 2752
Tributi – ICI – Accertamento – Immobili
Fatto
Il legale rappresentante della (…) con sede in (…) difeso in questo giudizio dal dottore commercialista C.R., con ricorso depositato il 9/4/2015 ha chiesto l’annullamento dell’Avviso di Accertamento n. 1303/prot. n. 16794 del 20.11.2014, ricevuto/notificato il 13/2/2015 dal Comune di (…) con richiesta di pagamento di tot. € 9.134,00 per imposta ICI non pagata per l’anno 2009, su n. 80 immobili, i cui dati sono stati riportati in un allegato all’avviso stesso.
In sintesi, il ricorrente sostiene che l’avviso emesso è nullo per difetto assoluto di motivazione, contestando, in ogni caso, l’attribuzione del valore venale alle aree fabbricabili effettuato dall’Ufficio impositore, lamentando, altresì, alcuni errori nella individuazioni degli immobili tassati. Aggiunge, infine la intervenuta decadenza/prescrizione del potere di richiedere la stessa pretesa tributaria, dal momento che l’atto impugnato è stato ricevuto a mezzo posta in data 13/2/2015 e, cioè, oltre i cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161 l. n. 296/06, non essendo, fra l’altro, applicabile nel caso in esame il c.d. doppio termine a favore del notificante, in quanto, sempre a suo parere, tale principio, sancito da pronunce della Suprema Corte, è applicabile solo per gli atti processuali e mai per quelli amministrativi a natura ricettizia (cass. n. 18759/2013; n. 9303/12; n. 1567/11). Precisa, altresì, che la stessa raccomandata con l’Avviso impugnato è stata consegnata all’Ufficio Postale il 2/212015 e, perciò, comunque fuori termine. A riprova di ciò allega la risposta ad interrogazione effettuata al sito delle Poste.
Con successiva istanza depositata il 3/10/2016 il difensore della Società ricorrente ha chiesto la fissazione urgente dell’udienza, stante, fra l’altro, l’avvenuta notifica, da parte dell’Agente della Riscossione, del Preavviso di fermo amministrativo, promosso proprio per il credito di cui all’avviso di accertamento oggi impugnato.
Il Sindaco del Comune di (…) nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni depositate il 8/11/2016, ribadisce, invece, la legittimità e correttezza anche nel merito dell’atto emesso, in quanto motivato e completo in ogni sua parte (an e quantum debeatur). Assume, inoltre, che l’Avviso in questione è da considerare notificato nei termini, dal momento che, afferma testualmente: “con l’allegato 2, si da prova dell’avvenuta consegna degli accertamenti il 26/11/2014 all’Ufficio postale entro i termini di legge “.
Il ricorso va accolto
Motivi della decisione
Questo Collegio giudicante deve, in via preliminare e pregiudiziale esaminare l’eccezione sollevata dalla parte ricorrente sull’intervenuta decadenza dell’Ente impositore a richiedere l’ICI 2009 per decorrenza dei termini previsti.
Premesso che, nel caso de qua, non sorge alcun dubbio sul fatto che la norma applicabile in materia di decadenza/prescrizione, vigente all’epoca della notifica dell’Avviso di Accertamento, è quella di cui all’art. 1, comma 161 e 171, della-legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in vigore dal 1/1/2007. In sostanza, come noto, la suddetta norma ha, di fatto, modificato la disciplina relativa alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP, ecc.) in ordine alla fissazione sia dei termini per l’emissione dell’Avviso di Accertamento sia di quelli per la riscossione coattiva dei tributi locali. I suddetti termini sono stati allungati ed uniformati, per cui l’Ente impositore deve notificare al Contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento — a pena di decadenza — entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tali termini valgono sia in caso di omesse/i dichiarazioni e/o versamenti sia in caso di infedele o incomplete dichiarazione, nonché di versamenti parziali o ritardati (comma 161). Per esplicito disposto, poi, del successivo comma 171 la disposizione di cui al comma 161 “si applica anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge” (1/1/2007).
Ciò posto, occorre perciò necessariamente verificare quale, nel caso specifico, sia, di fatto, la data di notifica dell’Avviso impugnato, sulla base delle prove fomite in atti dalle parti in causa, con particolare attenzione alla data di spedizione dell’Avviso impugnato da parte del notificante, atteso che la data di ricezione della stessa raccomandata (13/2/2015) da parte del destinatario risulta non contestata da entrambe le parti.
A tale proposito, sulla base degli atti prodotti dalle parti, questo giudicante ritiene che la prova fornita ed allegata al ricorso dal ricorrente, -consistente nella attestazione, attraverso il sito di POSTEITALIANE, che l’atto giudiziario in questione (AG n. 78182618032-6:) sia stato accettato dal centro postale il 2/2/2015 e consegnato al destinatario il 13/2/2015-, sia da ritenere certamente più attendibile di quella fornita dalla controparte, consistente nella produzione di una fotocopia che documenta lo scambio di una e-mail fra il Comune di (…) ed altro soggetto (non facilmente identificabile), ma che, in verità, da questa mail non è possibile desumere gli estremi essenziali della raccomandata (contenente l’Avviso impugnato) e, cioè, numero, mittente, destinatario, data spedizione, data ricezione, ecc. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente “con l’allegato 2” (alle controdeduzioni della parte resistente); non è stata data alcuna chiara prova contraria a quanto lamentato dalla società ricorrente.
Conseguentemente, questo giudicante, in accoglimento della eccezione sollevata nel ricorso, deve constatare che l’Avviso di Accertamento impugnato risulta notificato alla società contribuente in data 2/2/2015 e, quindi, di fatto, oltre il termine quinquennale (31 dicembre 2014) previsto, a pena di decadenza, dalla normativa sopra richiamata, per cui l’Ente impositore è decaduto dal potere di richiedere l’ICI per l’annualità 2009.
L’accoglimento della suddetta eccezione preliminare, rende superfluo l’esame della fondatezza delle altre eccezioni sollevate nel ricorso.
Infine, in considerazione anche del tenore della decisione assunta (che non è entrata nel merito della controversia), si ritiene opportuno compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese processuali.
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