COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COSENZA – Sentenza 05 dicembre 2016, n. 6144
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata notifica
Svolgimento del processo
Con ricorso spedito in data 8.5.2013 nei confronti di Equitalia sud spa (…) ha impugnato numerose intimazioni di pagamento per mancati pagamenti di cartelle esattoriali; in particolare l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 23.2.2008 per un importo di €.3.803,22 avente ad oggetto mancato pagamento IRAP, IRPEF ed IVA anno 2004; l’intimazione di pagamento n. 034(..) notificatagli il 20.4.2010 per un importo di €.1399,82 avente ad oggetto mancato pagamento ICI anno 2004; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 23.11.2010 per un importo di €. 243,47 avente ad oggetto mancato pagamento tassa automobilistica anno 2004; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 20.4.2010 per un importo di €1399,82 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2009 ed ICI anno 2006; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 29.11.2011 per un importo di €. 31,45 avente ad oggetto mancato pagamento tassa automobilistica anno 2005; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 31.1.2011 per un importo di €.729,11 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2010; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 19.4.2004 per un importo di €. 2136,97 avente ad oggetto mancato pagamento IRAP, IRPEF anno 2000; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 14.1.2005 per un importo di €.860,53 avente ad oggetto mancato pagamento sanzioni gdf anno 2004; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 24.3.2006 per un importo di €.487,80 avente ad oggetto mancato pagamento ICI anno 1999 e 2000; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 8.5.2006 per un importo di €.474,15 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2005; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 9.11.2005 per un importo di €.1715,59 avente ad oggetto mancato pagamento redditi da lavoro autonomo anno 2005; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 30.10.2003 per un importo di €.911,87 avente ad oggetto mancato pagamento IVA anno 1999; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 2.4.2004 per un importo di €.526,62 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2003; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 17.5.2002 per un importo di €.563,43 avente ad oggetto mancato pagamento U.T.I.F. anno 1997; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 25.3.2002 per un importo di €.436,73 avente ad oggetto mancato pagamento tassa comunale imprese arti e prof. anno 1995,1996,1997; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 20.7.2002 per un importo di €.485,31 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2001; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 18.10.2002 per un importo di €.3.803,22 avente ad oggetto mancato pagamento tassa rifiuti anno 2000; l’intimazione di pagamento n.034(…) notificatagli il 25.7.2002 per un importo di €.1715,59 avente ad oggetto mancato pagamento IVA anno 1998;
Il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 19 comma 3 D.Lvo 546/92 vizi propri del ruolo e delle presupposte cartelle di pagamento ritenendo la mancata notifica delle stesse, nonché l’intervenuta prescrizione del credito invocando l’applicazione dell’ordinario termine quinquennale.
EQUITALIA, costituitasi in giudizio, riteneva la legittimità dell’operato dell’agente di riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione all’udienza del 7 novembre 2016 tratteneva la causa in decisione
Al riguardo rileva la Commissione, in ordine ai profili di censura proposti, che l’eventuale nullità dedotta risulta sanata dalla costituzione in giudizio dovendosi, a di ogni buon conto, osservare che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna detto corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, come nella specie, poiché la cartella esattoriale è stata notificata in data 30 aprile 2012 personalmente al ricorrente, l’atto è valido; (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011)
D’altra parte anche dì recente la Corte di Cassazione ha ribadito, in ordine all’eccepita assenza di relata, che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014)
Il ricorso deve essere comunque accolto avuto riguardo alta fondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente; deve infatti evidenziarsi che tra la notifica dell’estratto di ruolo e la notifica dell’intimazione di pagamento non sono intervenuti ulteriori atti interruttivi avuto riguardo al termine quinquennale di prescrizione del tributo.
Infine, tenuto conto degli esiti complessivi del giudizio e avuto riguardo al valore della controversia in relazione alla qualità delle parti, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
spese compensate.
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