COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COSENZA – Sentenza 24 ottobre 2017, n. 6071
ICI – Accertamento fiscale – Abitazione principale
Con ricorso spedito il 02/05/2015 ed iscritto al n. 2715/2015 RGR della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nata a (…) e residente a (…) in (…), proponeva ricorso avverso l’avviso di accecamento n. (…) Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010 contro il Comune di Praia a Mare.
Sosteneva la ricorrente che in data 05.02.2015 riceveva avviso di accertamento ICI n. (…) della somma di € 375,00, comprensivo di interessi e sanzioni. Precisava di essere proprietaria dell’immobile in questione al 50% con il coniuge e di avervi fissato la dimora, e dal 5.2.2010 la residenza insieme al suo nucleo familiare dal 31.10.2009 e pertanto di vantare l’esenzione per Abitazione Principale sull’immobile in oggetto in base al DI n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008.
Eccepiva: 1) in via principale la carenza di una congrua motivazione a fondamento dell’imposta; 2) Assenza di motivazione atta a giustificale le somme richieste, in particolare la ricorrente si recava presso l’ufficio tributi del Comune di Praia a Mare e le veniva comunicata la mancanza dichiarazione ICI per l’anno 2010 nonostante la sig.ra avesse già provveduto insieme al marito data 30.07.2010 ed in data 30.07.2012 per evitare inutili contenziosi. Concludeva (…) previa sospensione dell’avviso, chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento, ed in via residuale la rideterminazione dell’imposta solo per il mese di gennaio 2010, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva il Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco p.t., che eccepiva nel merito: 1) la completezza del provvedimento impositivo, in quanto la causale veniva espressa attraverso l’anno di riferimento del tributo; 2) la mancata comunicazione ICI per il riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale. Concludeva il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, e la conferma dell’avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
All’udienza del 25.09.2017, la causa viene trattenuta per la decisone.
Motivi della decisione
Il Collegio giudicante, dopo aver attentamente esaminato gli atti, ritiene quanto segue: il ricorso va accolto parzialmente.
Va rigettato il primo motivo. L’atto indica e richiama tutti i provvedimenti Comunali relativi all’imposta ICI. Trattasi di delibere pubblicate e portate a conoscenza dei cittadini per essere state pubblicate all’Albo del Comune. In merito alla esenzione dell’imposta ICI, l’aver fissato nell’immobile la residenza anagrafica, oltre ad avervi fissato la dimora insieme al suo nucleo familiare, elementi costitutivi e fondamentali per l’esenzione, determina nella ricorrente il diritto all’esenzione dell’imposta ICI. Dalla documentazione esibita certificato di residenza risulta che sin dal 5.2.2010 la ricorrente è residente nel Comune di Praia a Mare e ha diritto all’esenzione per soli 11 mesi per l’anno 2010.
L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione. Spese compensate.
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