COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Cremona – Sentenza n. 27 sez. 2 del 9 gennaio 2017
CANONI LOCAZIONI PERCEPITI SU IMMOBILE PIGNORATO – OBBLIGO DICHIARATIVO PER IL PROPRIETARIO – SUSSISTE – SI TRATTA DI REDDITI COMUNQUE UTILI AL PROPRIETARIO IN QUANTO RIDUCONO LA SUA ESPOSIZIONE DEBITORIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
D.C. con ricorso e istanza di reclamo mediazione 9.11.2015, impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010 con cui L’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara Ufficio controlli e accertamenti centralizzati, determinava maggiori imposte Irpef addizionale regionale e comunale per redditi derivanti da locazione di immobili non dichiarati, lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento relativamente ai canoni accertati nel periodo successivo al 18.3.2010, data di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare dell’intera palazzina composta da n. sei unità sita in Medesano (PR), Sant’Andrea Bagni, via (omissis).
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente rilevava che non avendo percepito direttamente i canoni di locazione successivamente al 18.3.2010, data dell’avvenuta notifica del pignoramento immobiliare, sui canoni successivi percepiti dal custode, il proprietario non è tenuto al pagamento dell’Irpef.
Con il secondo motivo rilevava che i contratti in essere erano cinque (come evidenziato dalla Guardia di Finanza di Fornovo Taro che aveva effettuato un controllo fiscale nel settore degli “affitti in nero”) e non nove come accertato dall’Ufficio, essendo l’intero fabbricato costituito da sei unità.
Con il terzo motivo rilevava la violazione dell’art. 10 L. 212/2000 a fronte dell’atteggiamento di totale chiusura dell’Ufficio conseguente all’istanza di annullamento in autotutela in data 20.10.2015 nonché al tentativo di reclamo mediazione del ricorrente.
Nelle proprie contro deduzioni del 24.3.2016 l’Agenzia delle Entrate confutava specificamente tutti gli assunti del contribuente, confermando la corretta applicazione della L. 212/2000, dell’art. 26 D.P.R. 917/86 e con riferimento al numero dei contratti in essere nell’anno 2010, precisava che il ricorrente non ha motivato né ha fornito prove in ordine all’avvenuta risoluzione anticipata di alcuni dei 9 contratti accertati, in applicazione dell’art. 17 D.P.R. 131/86.
Con memorie aggiuntive del 3.11.2016, l’Agenzia delle Entrate produceva copia dei nove contratti di locazione indicati nell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Ritiene la Commissione che il principale motivo di impugnazione formulato dal ricorrente non sia fondato.
Invero, la circostanza che il custode percepisca i canoni dei contratti di locazione degli immobili pignorati non esclude l’obbligo di pagamento da parte del proprietario di tali immobili dell’Irpef relativa ai predetti canoni. Questo principio è stato più volte espresso dalla Suprema Corte la quale ha precisato che in caso di pignoramento l’onere tributario grava sul proprietario il quale del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizza direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti (Cass. n. 5736/2013; Cass. n. 20768/2006).
Va invece ritenuta fondata la subordinata doglianza relativa al numero dei contratti di locazione effettivamente da considerare ai fini della formazione del reddito.
A tale proposito si osserva come il ricorrente, all’udienza del 26.9.2016, abbia esibito contratti di locazione (poi pure allegati con memoria dell’Ufficio depositata il 4.11.2016}, dimostrando come per taluni di tali contratti vi sia stata la sostituzione di altri contratti che invece erano stati erroneamente computati in aggiunta dall’Ufficio.
In definitiva, i contratti di locazione per i quali sono stati percepiti, anche in minima parte, i canoni per l’anno di imposta 2010 sono i seguenti: n. 4949/2009; n. 4953/2009; n. 19764/2010; n. 18680/2008; n. 4951/2009; n. 19762/2010. A nulla rileva che quanto ai contratti n. 19764/2010 e n. 19762/2010 essi sono stati stipulati dal custode giudiziario dal momento che tali canoni, quali frutti del bene immobile, spettano pur sempre al proprietario il quale tramite l’attività svolta dal custode, ha ridotto i propri debiti.
In ragione della parziale soccombenza del ricorrente, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione
Visto l’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992;
in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, ridetermina il reddito del contribuente oggetto della controversia in quello derivante dai seguenti contratti di locazione: n. 4949/2009; n. 4953/2009; n. 19764/2010; n. 18680/2008; n. 4951/2009; n. 19762/2010. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.