COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dell’AQUILA – Sentenza n. 573 depositata il 4 dicembre 2019
Processo tributario – Contributo unificato – Art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 – Raddoppio – Esclusione
Con ricorso depositato nella data di cui sopra presso la Segreteria di questa Commissione Provinciale, “I. s.a.s.”, difesa dal rag. M., impugnava l’atto in epigrafe indicato (sanzione mancato pagamento contributo unificato), affermando in sostanza:
– che, a seguito del rigetto di ricorso in CTR Abruzzo, la società riceveva l’avviso di pagamento nella misura del doppio del contributo unificato versato, determinato in forza dell’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002;
– che istanza di annullamento in autotutela è stata respinta il 13/11/2018;
– che la Corte Cost. con sentenza n. 18/2018, ha stabilito che la norma sul contributo unificato non può applicarsi al contenzioso tributario. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e segreteria della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo non si costituivano.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per cui deve essere accolto.
L’atto di imposizione del versamento di una ulteriore somma a titolo di duplicazione del contributo unificato è infatti esplicitamente fatta derivare dalla previsione di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 che recita: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, é respinta integralmente o é dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Sennonché la norma era inserita (e quindi esplicitamente riferita) nella sezione relativa alla materia del contenzioso civile.
La materia tributaria è invece disciplinata dal successivo comma 6 quater, nel quale nessun riferimento è operato al precedente comma 1 quater in relazione all’esito.
L’assenza di riferimenti all’esito induceva taluni uffici giudiziari di commissione tributaria ad applicare in via analogica la condanna alla ripetizione del versamento C.U. iniziale nel caso di rigetto integrale o dichiarazione di inammissibilità.
A dirimere la difformità interveniva infine la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 18/2018, affermava l’inapplicabilità ha stabilito che la norma sul contributo unificato non può applicarsi affermando, sia pure incidenter tantum, “Peraltro egli non tiene conto dell’opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile.” e che il comma 1 “… fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6 quater, non richiamato dalla norma censurata.”. Vale da ultimo osservare come la norma preveda testualmente che il giudice provveda non già alla “condanna al pagamento del contributo unificato nella misura dell’importa già versato”, ma che debba limitarsi a dare “… atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti …” di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, derivando poi l’obbligazione tributaria come effetto automatico previsto per legge.
Il ricorso va quindi accolto. L’intervento estremamente recente del giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.