Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sentenza n. 387 depositata il 21 febbraio 2018
ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – ATTI IMPOSITIVI – NOTIFICAZIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in segreteria il 14/02/2017, R.G.R. n. 313/17, la società (omissis) in persona del suo legale rappresentante (omissis) rappresentata e difesa dal Commercialista Dott. G.E.T., proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. (omissis), notificata il 6/12/2016, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., con la quale l’Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento – a seguito del mancato pagamento di sedici cartelle esattoriali sollecitava il versamento dell’importo complessivamente dovuto di €. 93.139,12, entro il termine di trenta giorni, al fine di evitare l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili intestati alla società ricorrente.
La parte ricorrente eccepiva la nullità e l’illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca sotto diversi profili e chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
La Riscossione Sicilia S.p.A., con controdeduzioni depositate in segreteria il 28/02/2017, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n 546/92.
Nel merito respingeva le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente e allegava fotocopia relate di notifica delle cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con successiva memoria illustrativa depositata in segreteria in data 01/09/2017, la parte ricorrente disconosceva le relate di notifica delle cartelle esattoriali prodotte in fotocopia dall’Agente della riscossione e insisteva per l’annullamento dell’atto impugnato. All’udienza del 12/09/2017, la Commissione ordinava all’Agente della Riscossione di produrre le relate di notifica in originale unitamente alle cartelle di pagamento.
All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione del relatore, sentite le parti, il ricorso è stato deciso come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
E’ infondata l’eccepita inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, sollevata dalla Riscossione Sicilia S.p.A., posto che – con l’atto di opposizione – il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca per vizi propri dell’atto e per mancata notifica degli atti presupposti.
Al riguardo va rilevato che gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie non sono soltanto quelli previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, ma ogni atto di rilevanza tributaria in base al quale fa sorgere a favore del cittadino il diritto di tutela dei suoi interessi.
Altresì infondata appare la richiesta della Riscossione Sicilia S.p.A. di chiamare in causa gli enti impositori, posto che per la decisione della controversia sono stati esaminati vizi esclusivamente procedurali imputabili allo stesso Agente della riscossione.
Nel merito, invece, il ricorso appare fondato e va conseguentemente accolto.
Infatti, come stabilito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5077, depositata il 28/02/2017, in caso di contestazione delle copie fotostatiche all’originale, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella risposta immediatamente successiva alla sua produzione, spetta all’altra parte produrre in giudizio l’originale della suddetta documentazione.
Al riguardo va rilevato che la parte ricorrente – dopo la produzione documentale in fotocopia da parte della Riscossione Sicilia S.p.A. – ha disconosciuto la conformità all’originale della suddetta documentazione e conseguentemente incombeva alla controparte produrre le originali delle contestate relate di notifica.
Nella fattispecie in esame, la Riscossione Sicilia S.p.A. non ha prodotto alcuna documentazione in originale neanche a seguito dell’Ordinanza emessa da questa Commissione e conseguentemente il mancato assolvimento dell’onere probatorio determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti.
Ritenute assorbite le altre eccezioni formulate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna la Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €. 600,00 (euroseicento/00), oltre anticipi e accessori di legge.
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