Commissione Tributaria Provinciale di Lecco sezione II sentenza n. 75 depositata il 27 maggio 2019
Imposte dirette – Ires – Deduzione costi pluriennali – Quote di ammortamento – Rettifica – Prescrizione – Decorre dall’anno di inserimento del costo in contabilità
FATTO
La società D.S. SPA (C.F. omissis) fa parte di un gruppo societario così composto: S. Immobiliare Srl (Consolidante) (C.F. omissis) D.S. SPA (Consolidata) (C.F. omissis) F. SRL (Consolidata) (C.F. omissis).
A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della società D.S. SPA (C.F. omissis), l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Lecco emetteva avviso di accertamento n. (omissis), ai fini IRES, per l’anno d’imposta 2015.
Visto che il gruppo ha optato per il consolidato fiscale, e quindi determina il reddito imponibile ai fini IRES a livello consolidato, l’avviso di accertamento è stato notificato alla società D.S. SPA in qualità di consolidata e alla società S. Immobiliare Srl in qualità di consolidante. Il recupero fiscale scaturisce dal disconoscimento di quota residua di ammortamento (€ 94.999,98) di costi trattati dalla società come pluriennali. Le società destinatarie dell’atto hanno proposto tempestivamente ricorso con istanza di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, in data 23.08.2018. L’Ufficio formulava proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni non accettata dalla parte che si costituiva tempestivamente in giudizio.
Con Processo Verbale di Constatazione redatto e notificato in data 22 giugno 2017 alla società D.S. SPA venivano contestati i rilievi di seguito riportati come da motivazione dell’atto impugnato: Rilievo n. 1 -Ammortamento di costi pluriennali non deducibili ex art. 103, comma 3 del D.P.R. 917/1986. Dall’esame del libro cespiti, del libro giornale e delle schede contabili “Altri costi pluriennali”, “F.do altri costi pluriennali”, e “Ammortamento altri costi pluriennali” è stato riscontrato che la società ha ammortizzato l’importo complessivo di € 285.000,00 (corrispondente ad 1/10 del valore iscritto fra le immobilizzazioni immateriali) con la seguente descrizione “bonifico a favore di C. acconto (o saldo) badwill – anno di formazione 2005”.
Tale costo è relativo all’operazione straordinaria di scissione avvenuta nel corso dell’esercizio 2005 da cui ha avuto origine l’iscrizione in bilancio di costi pluriennali a titolo di avviamento negativo. In particolare, la D.S. SPA ha trasferito cinque rami aziendali alla società preesistente C. sport spa (socio al 40% della società verificata) al valore netto contabile risultante da una situazione patrimoniale intermedia al 02.01.2005 pari ad € 531.850,00.
In conseguenza di tale atto il capitale sociale della società verificata è stato ridotto da € 1.500.000,00 ad € 968.150,00. La società D.S. Spa ha erogato alla società C. l’Importo di € 2.850.000,00 a titolo di “parziale ristoro” dei risultati negativi conseguiti dai 5 punti vendita trasferiti mediante bonifici bancari in data 01.07.2005.
La società D.S. Spa (scissa) ha contabilizzato l’importo di € 2.850.000,00 erogato alla società C.S. Spa nell’attivo dello Stato Patrimoniale fra gli altri costi pluriennali quali badwill risultante dall’operazione straordinaria in discorso ed ha proceduto annualmente all’ammortamento dello stesso nella misura di 1/10.
Per quanto sopra esposto, l’Ufficio ritiene che l’iscrizione da parte della verificata nell’Attivo dello Stato Patrimoniale del valore di € 2.850.000,00 a titolo di costi pluriennali non risponda a criteri civilistici espressamente richiesti in sede di redazione del bilancio dall’art. 2423 del c.c.
Sotto il profilo fiscale non sussistono i requisiti prescritti dal Tuir ai fini della deducibilità in quanto l’importo di € 2.850.000,00 erogato alla società beneficiaria della scissione:
1. non può essere qualificato come Avviamento negativo in quanto per definizione esso può generarsi esclusivamente in capo al soggetto acquirente/beneficiario C. sport spa);
2. non rientra tra i costi pluriennali in quanto non rappresenta né un costo aziendale di natura pluriennale in grado di dare utilità per più esercizi, né un investimento economico atto a generare benefici economici futuri;
3. non rientra in alcuna delle ipotesi di conguaglio in denaro fiscalmente rilevanti espressamente previste dal comma 3 dell’art. 173 del Tuir dedicato alle operazioni di scissione societaria.
Sulla base di quanto esposto, l’Importo di € 2.850.000,00 erogato dalla società verificata (nella sua qualità di scissa) alla società C. sport spa non può avere alcuna rilevanza fiscale ai sensi degli artt. 103 comma 3 e 173 comma 3 del Tuir e in quanto tale deve ritenersi non deducibile ai sensi dell’art. 109 comma 5 del Tuir.
Inoltre, quanto rappresentato dalla stessa società nel corso dell’attività di verifica (rif. pagina n. 11 del processo verbale di constatazione) e ribadito dalla stessa nel corso del procedimento di accertamento con adesione per l’anno d’imposta 2012 (riguardante il medesimo costo), relativamente alla natura risarcitoria dell’importo di € 2.850.000,00 erogato dalla D.F. Spa nei confronti della C. Sport Spa non può essere assolutamente condiviso dall’Ufficio per le motivazioni di seguito esposte. L’Ufficio rileva che l’iscrizione da parte della verificata nell’Attivo dello Stato Patrimoniale del valore di € 2.850.000,00 a titolo di costi pluriennali non risponde a criteri civilistici espressamente richiesti in sede di redazione del bilancio dall’art. 2423 del c.c. e dal Principio Contabile n. 24 secondo il quale “gli oneri pluriennali possono essere iscritti nello Stato Patrimoniale solo se:
1. È dimostrata l’utilità futura;
2. Esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
3. È stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.
Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale del costi devono risultare da un piano economico della società.”.
Nel caso in esame non sussistono le condizioni sopra riportate in quanto il risarcimento di un danno ha utilità nell’anno in cui lo stesso viene erogato. Inoltre, tenuto conto di quanto indicato dalla stessa D.S. Specialist Spa nella “Relazione sulla Gestione” del 28/02/2006 (post scissione) dalla quale si evince che “L’operazione straordinaria di scissione ha inizialmente permesso di conseguire solo parte dei benefici attesi. […] Il completo recupero della redditività è ottenibile nel corso di due esercizi (il presente e il successivo)” l’Ufficio non comprende il motivo per cui la società abbia ammortizzato il costo di € 2.850.000 in dieci anni e non in due anni, stante le indicazioni di cui sopra. Per quanto sopra rappresentato l’Ufficio determina il recupero a tassazione, ai fini IRAP, dell’importo pari ad € 94.999,98, corrispondente al residuo dell’importo complessivamente corrisposto per € 2.850.000,00 alla società beneficiaria della scissione ed ammortizzato annualmente nella misura di 1/10 ai sensi dell’art. 109 comma 5 del Tuir e degli artt. 5 comma 5 e 11 del D.lgs. 446/1997.
Con il ricorso la società ha impugnato l’atto per i motivi di seguito sintetizzati:
1. Decadenza potere di accertamento – Questione dirimente
2. Decisione Commissione Provinciale esercizio 2012-2013
3. Errata ed incoerente motivazione del recupero fiscale
4. Effettiva natura dell’operazione “ristoro risultati negativi” e inerenza del costo sostenuto da considerarsi pluriennale
5. Deducibilità del costo corrispondente a ricavo tassato
6. Tutela dell’affidamento – fattispecie precedentemente non contestata.
L’Ufficio con controdeduzioni depositate il 28.01.19 difende la legittimità del proprio operato e così controdeduce:
– In merito alla decadenza del potere di accertamento:
Il motivo è infondato e la sentenza richiamata nel ricorso, oltre che inconferente per il caso in esame in quanto il recupero non si riferisce ad un costo pluriennale, non è rappresentativa dell’orientamento giurisprudenziale consolidato.
– Decisione Commissione Provinciale esercizio 2012-2013
In merito alla sentenza della CTP di Lecco n. 141/01/2018, depositata il 18/07/2018, che si è pronunciata in merito al medesimo recupero fiscale per l’anno d’Imposta 2012/2013, si fa presente che la sentenza non è passata in giudicato e sono pendenti i termini di impugnazione.
– In merito alle contestazioni relative alla motivazione
Il motivo è infondato l’atto risulta sufficientemente motivato e garantito il diritto di difesa del contribuente, come del resto dimostrato dal contenuto del ricorso
– In merito al motivo Effettiva natura dell’operazione “ristoro risultati negativi” e Inerenza del costo sostenuto da considerarsi pluriennale
La ricorrente sostiene che la somma di € 2.850.000,00 è stata versata alla beneficiarla C. a titolo di ristoro dei risultati gravemente negativi che allora producevano i cinque rami di azienda ceduti e che tale costo è da considerarsi:
1. inerente in quanto onere che ha avuto precisa funzionalità economica rispetto agli scopi dell’impresa;
2. pluriennale e correttamente iscritto tra le immobilizzazioni immateriali in quanto il beneficio economico derivante dal costo era da individuarsi: a) nel fatto che con la cessione la società non avrebbe più registrato perdite dai rami di azienda ceduti; b) dal fatto che se tali rami non fossero stati ceduti ma mantenuti con un proseguimento negativo della loro gestione, la società avrebbe dovuto procedere alla loro chiusura con conseguenti perdite più ingenti, considerati anche i molteplici rapporti contrattuali in atto da risolvere anzitempo.
Le argomentazioni di parte non fanno altro che confermare l’indeducibilità della quota di ammortamento
– In merito alla deducibilità del costo corrispondente a ricavo tassato
Inconferente è il richiamo alla nota interna dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento n. 55440/2008 del 08/04/2008. La parte estrapola una frase contenuta nella nota che fornisce indicazioni agli Uffici in materia di accertamenti analitico-induttivi fondati sulla antieconomicità dei comportamenti imprenditoriali, attribuendo ad essa un significato diverso da quello che ha nel contesto della nota richiamata. Nulla viene detto nella nota in merito alle immobilizzazioni immateriali ed ai costi pluriennali, considerato che le condizioni e limiti per la deducibilità degli stessi è espressamente disciplinata dalla normativa del TUIR.
– In merito alla tutela dell’affidamento
La società sostiene che la fattispecie oggetto del recupero fiscale era già stata precedentemente verificata e non contestata dall’Agenzia delle Entrate DP di Milano 1, in quanto aveva prodotto, in risposta a dei questionari notificati nel 2012, bilanci e note integrative relative agli esercizi 2010 e 2011 in cui la quota di ammortamento decennale di € 285.000,00 risultava manifesta.
I questionari inviati alla società D.S. SPA dalla DP di Milano 1 sono stati notificati alla società con finalità di analisi e ricerca e verifica del domicilio fiscale, da essi non è scaturito alcun controllo sostanziale.
Quindi nessuna valutazione specifica sulla fattispecie oggetto del recupero fiscale è stata operata dall’Amministrazione finanziaria prima della verifica operata dalla DP di Lecco.
L’Ufficio conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria delle spese.
Osserva
La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco con sentenza n. 141/2018 si è pronunciata a favore della contribuente per la medesima questione relativa all’anno d’imposta 2012.
Codesta Commissione ritiene che la pronuncia n. 141/2018 sia condivisibile e ritiene di conformarsi a quanto già deciso.
Quanto sostenuto in ricorso dalla contribuente è pienamente condivisibile e legittimo, tale convincimento scaturisce dalla lettura della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9993 del 24 aprile 2018 nella quale si statuisce che l’Amministrazione non può disconoscere la deducibilità di quote di ammortamento se il costo originario è stato iscritto in un esercizio non più accertabile.
La decadenza del potere di accertamento per i costi frazionati, infatti, decorre dall’originaria iscrizione del valore a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che in conformità ai principi affermati dalla Consulta (sentenza 352/04), l’interpretazione della norma sulla decadenza non può lasciare il contribuente esposto all’azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati.
Ciò anche perché il contribuente è tenuto alla conservazione dei documenti per gli anni oggetto di possibile controllo.
Per non violare questi principi secondo i giudici di legittimità, nell’ipotesi di costi la cui deducibilità è frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall’anno in cui è stato iscritto in bilancio il valore da ripartire.
Ne consegue che se l’Amministrazione non ha disconosciuto tale originaria iscrizione le relative quote imputate negli esercizi successivi divengono deducibili. Il caso affrontato dalla Cassazione è sostanzialmente analogo a quello oggetto del presente contenzioso.
Infatti l’Agenzia recuperava ad una Società la quota di ammortamento 2007 relativa ad un impianto in concessione, acquisito nove anni prima.
La Sentenza ha eccepito la tardività della pretesa in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto contestare la deducibilità dell’ammortamento entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui era stato originariamente iscritto il cespite e non successivamente.
Il caso qui controverso è perfettamente assimilabile a quello giudicato nella Sentenza, ovvero l’Agenzia avrebbe dovuto contestare la deducibilità dell’ammortamento del costo pluriennale iscritto nell’esercizio 2005/6 entro il 2010 e dell’ammortamento dell’avviamento iscritto nell’esercizio 2007/8 entro il 2012, pertanto il potere di accertamento dell’Ufficio è ormai decaduto.”
Nel merito della questione si è altresì pronunciata la CTR Lombardia,decisione n. 5447/44/14 con cui “ha affermato che una volta decaduto il termine consentito all’Amministrazione Finanziaria per rettificare i presupposti di deduzione del costo frazionato, la successiva quota annua di ammortamento si deve ritenere “cristallizzata” nel tempo non essendo oggetto di contestazione l’inesistenza o l’illiceità dell’operazione da cui ha preso origine.”
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l’Ufficio a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 5.660,00 (cinquemilaseicentosessanta/00) per compensi, oltre accessori di legge ed € 120,00 per Contributo Unificato Tributario.
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