Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione XVI sentenza n. 1625 depositata il 9 aprile 2019 – Il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione dell’imposta nei confronti dell’esportatore abituale che gli ha rilasciato la lettera d’intento, abbia chiesto la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo “status” del cliente non può essere ritenuto responsabile della frode