Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione XVIII sentenza n. 1864 depositata il 6 maggio 2019
Redditi fondiari – Provvedimento di sfratto per morosità – Obbligo di dichiarare i canoni – Viene meno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di accertamento n. (omissis), l’Ufficio ha recuperato a tassazione il maggior reddito rilevato, scaturente da canoni di locazione non dichiarati per il periodo di imposta 2011 e per un importo complessivo di euro 2.560,00, oltre sanzioni e interessi.
Tali canoni si riferiscono al contratto di locazione stipulato in data 14/03/2011, con numero 2369 e datato 28/03/2011.
A tale atto, faceva seguito l’atto d’intimazione di pagamento e di seguito l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, quest’ultimo impugnato dal ricorrente presso il Tribunale Ordinario.
Successivamente, il medesimo giudizio è stato riassunto, su disposizione del giudice, presso la Commissione tributaria provinciale di Milano.
Nel ricorso, il contribuente contesta il rilievo dell’Ufficio, sostenendo che il predetto contratto è stato estinto per sfratto per morosità in data 12.09.2011.
Pertanto, il ricorrente rileva la illegittimità della pretesa avanzata dall’Ufficio, dato che il contratto di locazione non è più in essere sin dal settembre 2011, per intervenuto sfratto per morosità.
Richiede quindi l’annullamento dell’atto di accertamento e dei successivi atti sopra indicati.
Chiede altresì la condanna alle spese dell’Ufficio, per il presente giudizio, nonché la condanna al pagamento di quanto il ricorrente non abbia potuto percepire dal debitore esecutato, nonché la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali.
L’Ufficio presenta controdeduzioni e contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente rilevando che il contribuente non abbia impugnato l’atto di accertamento n. (omissis), pertanto la pretesa dell’Ufficio è divenuta definitiva.
Precisa inoltre, che in data 17.12.2018, ha emesso un provvedimento di sgravio parziale del predetto accertamento esecutivo, proprio in relazione alla risoluzione anticipata del contratto, per convalida di sfratto, datata 12/09/2018.
La Commissione osserva che l’atto di accertamento (omissis) faceva seguito l’atto d’intimazione di pagamento e di seguito l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, quest’ultimo impugnato dal ricorrente presso il Tribunale Ordinario.
Successivamente, il medesimo giudizio è stato riassunto, su disposizione del giudice, presso la Commissione tributaria provinciale di Milano.
Per i redditi fondiari, nel caso in cui il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza, avendo la sentenza di risoluzione carattere costitutivo con effetti retroattivi, la tassazione dovrà avvenire sulla base della rendita catastale e non su quella del canone pattuito e ciò a far data dalla domanda o nel caso di insolvenza dall’inizio della medesima.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso come in parte motiva. Condanna l’Ufficio al rimborso in favore del ricorrente delle spese liquidate in €. 600, oltre accessori di legge.
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