Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione n. 29, sentenza n. 5675 depositata il 24 maggio 2022
In tema di accise dovute da una società distributrice di energia elettrica in forza di concessione statale, le perdite di rete non sono assoggettabili a imposta esclusivamente in presenza di alcune condizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorsi aventi n.4591/2021 e n.4595/2021 proposti ai sensi dell’art. 18 d. lgs. 546/92, notificati ai sensi dell’art. 20 del medesimo testo normativo in data 22.04.2021; la ricorrente S. spa in persona del l.r. C.L. R., si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 22 in data 11.05.2021;
la resistente Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli 2 si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 23 con controdeduzioni dell’1.10.2021; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIX sezione; il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d’inammissibilità previsti dall’art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l’udienza del 25.10.2021 poi rinviata al 10.01.2022 ed ancora al 4.04.2022 nominando il relatore indicato in epigrafe; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite delle date di trattazione nel termine previsto dall’art. 31; all’udienza del 10.01.2022 fissata per la trattazione da remoto il collegio, udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, ha disposto la riunione del ricorso n.4595/2021 al presente ricorso per connessione soggettiva ed oggettiva ed ha rinviato, su istanza proposta dall’ufficio finanziario non opposta da parte ricorrente, all’udienza del 4.04.2022 per la discussione in presenza da remoto, all’esito della quale si è riservato la decisione, che ha assunto all’esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente S. spa, quale distributrice di energia elettrica nell’isola di Capri in forza di concessione statale con scadenza nell’anno 2030, propone impugnativa avverso l’avviso di pagamento prot. 8707/RU – notificato il 24.02.2021- di complessivi ?1.667.919,73 relativo alla liquidazione dell’accisa evasa sull’energia elettrica e dei diritti di licenza omessi nonché avverso l’atto di irrogazione immediata di sanzioni amministrative prot. 8706/RU – pure notificato il 24.02.2021- di complessivi ?2.171.990,29 relativo alla liquidazione delle sanzioni riferite all’avviso di pagamento sopraindicato, provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli D.T. V Ufficio delle Dogane di Napoli 2 a seguito del verbale di constatazione prot. 5727/RI del 23.11.2020 da cui sarebbe emerso il mancato pagamento dei diritti di licenza ed il mancato assoggettamento ad imposta di parte dei kWh prodotti per singola annualità dal 2015 al 2020: lamenta l’infondatezza della pretesa erariale, l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere l’accisa per il periodo 1.01-30.06.2015, l’erroneità del calcolo dei kWh da assoggettare ad accisa per l’anno 2016 e per l’anno 2017.
In particolare, la società ricorrente -operante, come detto, nel settore della produzione, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica sottoposta all’autorità garante Arera, che fino al giugno 2017 ha prodotto energia elettrica mediante una centrale sita nell’isola di Capri e dal luglio di quell’anno, in seguito al collegamento con la Rete di Trasmissione Nazionale, produce energia solo in caso di emergenza- quanto al mancato assoggettamento dell’energia prodotta all’accisa, rappresenta che, negli anni sottoposti a verifica, ha fatturato, con cadenza bimestrale, i kWh consumati dagli utenti e letti attraverso la misura del contatore e la relativa accisa che, incassata dalla S. spa, viene poi riversata all’Erario. Nel caso in oggetto, non potendosi applicare alla società ricorrente, secondo l’ADM, la circolare 37D emanata dall’Agenzia sulle cc. dd. perdite di rete, la S. spa sarebbe tenuta a pagare accise in realtà mai incassate: in sostanza, non tutta la produzione di energia elettrica prodotta risulta venduta all’utenza in quanto, a causa della trasformazione e del trasporto, in parte viene perduta e tali perdite non sono assoggettabili al regime fiscale.
Quanto all’intervenuta prescrizione per il primo semestre 2015, secondo la ricorrente, non emergendo dal verbale di constatazione rilievi relativi a comportamenti omissivi ai sensi dell’art. 57 co. 3 del TUA, deve ritenersi prescritto tutto quanto accertato cinque anni prima dell’accesso del 30.06.2020. Quanto infine all’erroneo calcolo dei kWh da sottoporre ad accisa, la ricorrente, in via subordinata, rappresenta che per gli anni 2016 l’ADM ha calcolato circa sei milioni di kWh prodotti e distribuiti in più rispetto a quelli dichiarati e per il 2017 ha calcolato circa sedici milioni di kWh prodotti e distribuiti in più rispetto a quelli dichiarati e giustificati dai registri di carico e scarico del gasolio necessario alla produzione di energia elettrica.
La resistente Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli 2 ha replicato affermando la legittimità del proprio operato, trasfuso nel processo verbale di constatazione prot. 5727/RI redatto in contraddittorio con la ricorrente ed emesso a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della S. spa da cui è emerso una differenza tra i kWh prodotti e quelli fatturati agli utenti finali, pari alle ccdd. “perdite di rete” sulle quali la società non ha versato l’accisa prevista invocando, pretestuosamente, il cd. legittimo affidamento: dal verbale di constatazione emerge con chiarezza che, esercitando la S. spa le tre figure fiscali di produttore, acquirente dalla RTN e distributore ai consumatori capresi in continuità, non può ad essa applicarsi la citata circolare 37D dell’Agenzia delle Dogane in quanto essa prevede che “la correttezza sulla misura dell’energia ceduta è garantita dalla coesistenza di contrapposti interessi commerciali tra il produttore, l’acquirente ed il distributore”; in mancanza di tale condizione di contrapposizione di interessi, appaiono necessari stringenti controlli costituiti da misuratori tarati e suggellati da pubblici funzionari da richiedere all’ADM che tuttavia non risultano mai richiesti come non risulta documentata la quantità di energia utilizzata per uso proprio o dispersa previa acquisizione di dati dalla Terna spa fornitrice di energia elettrica alla S. spa.
In merito alle doglianze concernenti l’atto di irrogazione di sanzioni amministrative prot. 8706/RU notificato in data 24.02.2021 di complessivi ?.2.171.990,29 relativo alla liquidazione delle sanzioni riferite all’avviso di pagamento sopracitato e che possono sintetizzarsi, in base a quanto dedotto dalla ricorrente, nella insussistenza della pretesa erariale evidenziata nell’avviso impugnato di cui il presente costituisce mera conseguenza tecnica, e comunque nella ritenuta necessità di ricalcolo delle sanzioni a seguito dell’intervenuta prescrizione del credito erariale per il periodo 1.01-30.06.2015 e dell’errore di calcolo dei kWh da sottoporre a tassazione, l’Agenzia conferma la legittimità della pretesa erariale – fondata tra l’altro sulla base di quanto dichiarato dalla società ricorrente nelle sue dichiarazioni annuali presentate all’ADM evidenziando, quanto alle ritenute perdite di rete non assoggettabili al regime fiscale, la insussistenza della condizione della coesistenza di contrapposti interessi commerciali -che conforterebbe l’indicazione della misura dell’energia ceduta- nonché la mancanza di misuratori tarati dall’ADM, di cui non è mai stata richiesta l’apposizione, e, comunque, di dati attestanti la quantità di energia destinata ad uso proprio o dispersa da attingere all’ente fornitore. Quanto alla violazione del cd. legittimo affidamento di cui all’art. 10 co. 1 e 2 della legge n.212 del 2000 che comporta l’inapplicabilità delle sanzioni, la resistente ADM evidenzia l’assenza delle condizioni previste per l’applicazione del legittimo affidamento, non sussistendo errore causato da indicazioni fornite dall’U.F. e poi modificate, né fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali, né condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
A fronte di tali elementi, ampiamente condivisibili in quanto decisamente in linea con le disposizioni tributarie del settore, la prospettazione difensiva e gli atti allegati ai ricorsi non appaiono dirimenti in virtù della consistenza e congruità degli accertamenti fiscali effettuati a seguito di verifica tecnica amministrativa effettuata nei confronti della ricorrente, che legittimano altresì l’irrogazione delle disposte sanzioni. Ed invero, a seguito di verifica fiscale e conseguente processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane in contraddittorio con l’amministratore delegato della società ricorrente, è emersa una consistente differenza fra i kWh prodotti e comunque distribuiti negli anni 2016 e 2017 e quelli fatturati per i quali non risulta versamento di accise: all’obiezione principale della ricorrente fondata sulle cc.dd. perdite di rete non assoggettabili ad imposta ai sensi della circolare 37/D dell’ADM, emerge evidente l’impossibilità di applicare l’invocata circolare in cui è evidenziato che “la correttezza sulla misura dell’energia ceduta è garantita dalla coesistenza di contrapposti interessi commerciali tra il produttore, l’acquirente e il soggetto che provvede al vettoriamento”, condizione non concretizzatasi nel caso di specie rivestendo di fatto la ricorrente la posizione di produttore e vettore ovvero, dal 2017, di acquirente e vettore. Peraltro, come emerge dalla lettura del citato verbale di verifica tecnico amministrativa di cui gli atti impugnati rappresentano ovvia conseguenza, tra le prescrizioni impartire dai verificatori è stabilito che “ la Società accompagnerà la dichiarazione annuale ad apposita relazione tecnica-contabile che descriva il flusso dell’energia tra l’acquistata, la prodotta, la distribuita e la fatturata ai clienti finali, le matricole dei contatori ai quali si è fatto riferimento per la contabilizzazione di detta energia Eventuali perdite per distribuzione/trasporto dovranno essere riscontrabili da tale bilancio tecnico contabili e non potranno mai superare le specifiche determinazioni in materia ”, condizioni come detto non rinvenute in sede di verifica. In relazione infine ai ritenuti errori di calcolo dei kWh prodotti negli anni in contestazione, la stessa ricorrente riferisce di sostituzione e di guasto di contatori mai comunicati alla competente ADM tenuta alle necessarie verifiche, rendendo di fatto non provata la dedotta circostanza.
I ricorsi riuniti sono dunque da ritenersi infondati e vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in ?15.000,00 oltre oneri accessori come per legge se spettanti.
P.Q.M.
la commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, nella composizione sopra indicata, così dispone:
rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro quindicimila,00 oltre oneri accessori se spettanti.
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