Commissione Tributaria Provinciale di Pescara sezione I sentenza n. 279 depositata il 20 maggio 2019
Contenzioso – Atti di natura sanzionatoria – Sottoscrizione digitale – Legittimità – Sussiste
Con ricorso inviato in data 31.12.2018 D.R.S. impugnava il suindicato avviso di irrogazione sanzioni, emesso dall’ufficio di segreteria della Sezione distaccata di Pescara della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in relazione a parziale omesso versamento di contributo unificato dovuto in relazione ad un ricorso in appello, n. 22/18 R.G.A.; in particolare l’atto era motivato in base al fatto che nel detto ricorso introduttivo erano contenute distinte richieste di annullamento di atti diversi, un atto di pignoramento e le prodromiche cartelle di pagamento, ed in relazione a queste richieste era dovuto, secondo l’ufficio che aveva emesso l’atto, il contributo unificato richiesto al contribuente. La richiesta di annullamento era formulata in base ai seguenti motivi:
1. L’atto non portava alcuna sottoscrizione, in quanto la possibilità di sottoscriverlo solo digitalmente era subordinata, ex art. 2, comma 6 bis D.lgs. 82/2005, esteso anche agli atti di natura sanzionatoria tributaria dall’art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 13.12.2017 n. 217, in vigore dal 27.1.2018, alla successiva emanazione di decreti attuativi, mai promulgati, e di conseguenza l’atto impugnato doveva ritenersi inesistente.
2. L’atto non conteneva alcuna motivazione sufficiente a giustificare la pretesa tributaria, ed anzi la motivazione era del tutto apparente;
3. nel merito evidenziava che molti degli atti indicati avevano un ammontare pari a zero e per questi nulla sarebbe stato dovuto quale contributo; le tabelle allegate al decreto istitutivo del Contributo unificato infatti non contemplavano alcun pagamento per tale ipotesi. Si costituiva l’ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso; eccepiva che la normativa richiamata era applicabile dal 27.1.2018 e quindi l’atto era stato correttamente formato, che lo stesso conteneva idonea motivazione e che la pretesa tributaria era del tutto fondata, avendo la parte impugnato espressamente distinti atti tributari, per i quali era dovuto il contributo. Sulla base di tali conclusioni, all’odierna udienza, le parti concludevano poi come da verbale e il Collegio si ritirava in camera di Consiglio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le eccezioni formali formulate dal difensore della società ricorrente siano del tutto infondate; l’atto è stato correttamente sottoscritto digitalmente in base alla normativa applicabile dal 27.1.2018 e la successiva previsione di decreti successivi non incide in alcun modo sulla applicabilità della stessa agli atti tributari emessi successivamente a tale data; in ogni caso nessuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente deve ritenersi integrata nel caso in esame, nel quale la riferibilità dell’atto all’autorità fiscale emittente appare del tutto evidente. Alla stessa maniera deve essere rigettato il motivo di ricorso inerente la mancata motivazione dell’atto, chiaramente riferito al ricorso introduttivo e alle domande contenute nello stesso, con riferimento alla normativa in esame; la pretesa tributaria era esplicitata con chiarezza nello stesso, e ancor prima nel preliminare invito al pagamento, che conteneva tutti gli elementi necessari per ritenere completa la motivazione dell’atto successivo, ed infatti il contribuente è stato posto in condizioni di difendersi adeguatamente in sede processuale. Deve alla stessa maniera ritenersi infondata la eccezione di merito, relativa alla effettiva debenza del tributo; non occorre eccessivo sforzo motivazionale, in base al noto principio ermeneutico per il quale “in claris non fit interpretatio” per evidenziare che la espressione di cui al decreto istitutivo di cui si è detto, relativa al primo scaglione” … fino ad Euro 2.582,38″ comprenda ogni valore da zero fino a tale cifra, e quindi comprenda anche i ricorsi con valore eventualmente pari a zero, ai quali ha fatto il riferimento il difensore.
Va quindi confermata la piena legittimità della richiesta di pagamento contenuta nell’atto impugnato, applicando il disposto normativo sia relativamente alla debenza che alle sanzioni, come per legge. Va quindi rigettato il ricorso, con condanna alle spese, quantificate in Euro 200,00 oltre oneri ed accessori, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 200,00 oltre oneri ed accessori, come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l' 11 gennaio 2022 - Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5542 depositata il 1° marzo 2024 - In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33703 - Natura transattiva all'atto sottoscritto dal lavoratore in data 24.1.2001, nel quale lo stesso non si è limitato a dare atto del pagamento ricevuto, ma ha anche espressamente rinunziato ad…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…