Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia sezione 2 sentenza n. 275 depositata il 25 novembre 2019
C.U.T. sempre dovuto su tutti gli atti impugnati
E’ nella libera scelta del contribuente impugnare il solo atto finale o l’intera sequenza di atti presupposti. Nel caso in cui decida di impugnare più atti sarà, di conseguenza, tenuto al pagamento del CUT su ciascuno di essi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. M. C. ricorre nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della C.T.P. RE, avverso atto di “Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato; valore della controversia Euro 3.450,00; assume l’Ufficio, nell’atto impugnato, che il Ricorrente, sede di costituzione presso questo Giudice del ricorso di cui al R.G.R. No 82/2019, avrebbe omesso di corrispondere il C.U.T. per l’ammontare sopra richiamato; dal che l’emissione dell’atto impugnato da parte della Direzione delle Ufficio di Segreteria intimato; il Ricorrente, in sede di gravame, deduce l’illegittimità dell’atto impugnato; infatti l’ammontare corretto da richiedere sarebbe stato di Euro 1.500,00, posto che l’unico atto impugnato sarebbe stato un’intimazione di pagamento per un ammontare di Euro 803.946,67; dal che il corretto ammontare, di cui sopra, del C.U.T da versare; chiede, infine, in accoglimento del ricorso l’annullamento dell’atto impugnato; vinte le spese; l’Ufficio intimato si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell’atto emesso posto che il ricorso di cui in narrativa chiedeva “L’ANNULLAMENTO, previa sospensione, dell’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.” e che ” Il ricorso si chiude con la domanda di annullare GLI ATTI IMPUGNATI con ogni consequenziale statuizione”; vinte le spese; all’udienza dibattimentale, assente il Ricorrente, sia pure regolarmente intimato, l’Ufficio conclude richiamandosi alle proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Dalla lettura del ricorso di cui al R.G.R. N. 82/2019, prodotto come allegato 2) al ricorso di cui al presente giudizio, risulta confermato quanto dedotto dall’Ufficio, e di cui in narrativa, e cioè che il Ricorrente, sia in sede introduttiva al ricorso, sia in sede di formalizzazione del “petitum”, abbia fatto riferimento a “più atti” e non alla “sola” intimazione di pagamento; a supporto di queste conclusioni va, poi, aggiunto come, anche, in sede di “causa petendi”, lo stesso abbia fatto specifico riferimento “alle cartelle” di pagamento richiamate nell’intimazione di pagamento e che assumeva come non allegate alla stessa né mai notificategli; insomma, può affermarsi, pacificamente, che il Ricorrente abbia voluto impugnare e chiedere l’annullamento di “più atti” e non della sola intimazione di pagamento; d’altronde, ciò, gli era consentito dall’art. 19, comma 3, del rito tributario, che, con tecnica legislativa, invero, “infelicissima”, dispone che “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato.
Ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”; ha, peraltro, precisato la Corte di Cassazione, con condivisibile principio, che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto inziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal… contribuente mediante la scelta consentita dall’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli l’avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa. “Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 (Rv. 646699 – 01), ma, già, in Sez. U., Sentenza n. 5791 del 04/03/2008 (Rv. 602254 – 01); insomma era nella libera opzione del Ricorrente scegliere se impugnare tutta la sequenza degli atti presupposti, come ha fatto, od il solo atto finale, essendo del tutto ininfluente, ai fin di un compiuto esercizio del diritto alla difesa, l’una o l’atra scelta ; il TUSG dispone, all’art. 14, comma 3 bis, che “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”; a ciò consegue che il Ricorrente avrebbe dovuto versare il CUT per ogni atto impugnato cosa che non ha fatto; in conclusione il ricorso va rigettato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in euro 500 (cinquecento) seguono la soccombenza.
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