COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA – Sentenza 13 giugno 2013, n. 247
Irpef – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Controllo formale
Svolgimento del processo
La società E.S. s.p.a. agente della riscossione per la provincia di Roma in data 08/08/2012 notificava alla sig.ra (…) la cartella di pagamento n. (…) con la quale veniva iscritta a ruolo ordinario n. 2012/400142 emesso dalla agenzia delle entrate direzione provinciale III di Roma ufficio territoriale di Frascati e reso esecutivo in data 20/06/2012 per l’importo complessivo di € 2,054,48 a titolo di irpef con relativi interessi e sanzioni pecuniarie per l’anno 2008 a seguito di controllo dichiarazione modello 730/2009 presentata per il periodo d’imposta 2008 a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36 ter del dpr n. 600/73.
Con tempestivo ricorso (attesa la sospensione dei termini processuali per periodo feriale) notificato alla società E.S. spa in data 28/09/2012 a mezzo raccomandata postale n. (…) e successivamente depositato per la costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale di Roma in data 25/10/2012 rgr n. 17957/12 la contribuente prenominata, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro dal dott. (…) dal dott. (…) con elezione di domicilio presso lo studio a.t.c.s. dottori commercialisti associati sito in (…) giusta delega apposta a margine del ricorso si opponeva alla cartella di pagamento e ne chiedeva l’annullamento per illegittimitàattesa la nullità della cartella per inesistenza della notifica effettuata in violazione dell’art. 26 del dpr 602/73 con vittoria di spese, competenze ed onorari. Contestualmente chiedeva la sospensione della efficacia della cartella di pagamento impugnata e la discussione della controversia in pubblica udienza. La società E.S. spa non si costituiva in giudizio.
Successivamente la parte ricorrete con nota depositata il 14/02/2013 ric. n. (…) comunicava la variazione del domicilio eletto presso lo studio accounting (…).
All’udienza pubblica il rappresentante della parte ricorrente, sola parte presente, si rimetteva alle richieste contenute nel ricorso introduttivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il collegio osserva infatti che l’attenzione deve essere concentrata sulla eccezione principale sollevata dalla parte ricorrente ovvero quella relativa alla asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall’agente della riscossione, orbene l’art. 160 del c.p.c. prescrive la nullità delle notificazioni tassativamente nei casi di inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto o se sussiste incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data fatta salva l’applicazione degli artt. 156 e 157 del c.p.c. quindi detta norma non parla della esecuzione della notifica da parte di soggetto non abilitato come causa di nullità. L’art. 156 del c.p.c. al primo comma dispone che non può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge. Conseguentemente la volontà del legislatore era quella di riferire la disciplina delle nullità di cui all’art. 160 del c.p.c. ai soli atti del processo. La problematica da affrontare al contrario riguarda la notifica per posta di atti sostanziali e non di atti del processo tributario e quindi per esempio delle cartelle di pagamento che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino e pertanto deve essere attribuita certezza all’esito del procedimento notificatorio. Infatti la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica.
L’art. 26 del dpr 602/1973 dispone al primo comma: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Dallo sviluppo normativo che ha portato all’attuale formulazione della norma sopra citata si evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell’esattore che provvedeva all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo due fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal concessionario-esattore all’agente postale e successivamente notifica da parte dell’agente postale che agisce come ausiliario dell’agente notificatore, mentre a far data dal 01/07/1999 l’intenzione del legislatore è stata quella di escludere l’esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio postale e conseguentemente l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’ agente postale secondo le fasi sopra descritte, ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al d. lgs. n. 112 del 13/04/1999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale. L’interpretazione data dalla società equitalia e/o dall’amministrazione finanziaria ovvero che l’art. 26 del dpr 602/73 legittima la società ad eseguire le notifiche tramite il servizio postale non è fondata in quanto quella locuzione non deve essere estrapolata dal contesto in cui è inserita ovvero la lettura ed interpretazione del citato art. 26 deve effettuarsi in modo unitariamente logico ovvero che gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati eseguono la notifica delle cartelle anche avvalendosi del servizio postale e non solo nelle forme disciplinate dal c.p.c. conseguentemente la notifica a mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente della riscossione è nulla e priva di efficacia giuridica dal momento che il ricorso al servizio postale resta affidato all’organo della notificazione posto all’interno della struttura operativa del concessionario che abilita messi notificatori nelle forme di legge ovvero all’esterno della struttura operativa avvalendosi di messi comunali o agenti della polizia municipale, ferma restando la potestàdi eseguire notifiche da parte degli ufficiali della riscossione di cut al d. lgs. n. 112/99. Peraltro nel caso in esame non è invocabile il richiamo all’art. 156 del c.p.c., in quanto la cartella di pagamento non costituisce un atto del processo.
Sulla istanza di sospensione della efficacia della cartella di pagamento il collegio non si pronuncia avendo deciso la controversia nel merito.
Pertanto la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata in quanto inesistente giuridicamente per essere stata notificata da soggetto non abilitato per legge e le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando la cartella di pagamento impugnata e condanna la società E.S. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00). accessori come per legge.
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