COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Ordinanza 9 ottobre 2020 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 665 legge 23.12.2014 n. 190 e succ. mod. nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e al contempo rende incerto – sino all’esclusione – il soddisfacimento dell’altra metà: per contrasto con gli artt. 3 co. 1° e 23 Cost.