COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Ordinanza 9 ottobre 2020
Imposte e tasse – Erogazione dei rimborsi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 – Modalità e procedure. – Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”), art. 1, comma 665, e successive modificazioni.
premesso che:
il ricorrente ha dedotto:
a) il 12.10.2018 ha notificato atto di messa in mora e di diffida ad adempiere ex art. 70 co. 2º d.to l.vo 546/1992;
b) l’A.F. è rimasta inerte;
c) il credito ammonta ad euro 22.047,85 di cui:
c.1) euro 11.687,68 per sorte;
c.1) euro 11.687,68 per sorte;
c.2) euro 10.417,81 per interessi secondo il prospetto che segue (in virtù rispettivamente dell’art. 13 co. 2 d.l. 557/1993, dell’art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003 e D.M. 21.5.2009)
c.2) euro 10.417,81 per interessi secondo il prospetto che segue (in virtù rispettivamente dell’ art. 13 co. 2 d.l. 557/1993, dell’art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003 e D.M. 21.5.2009)
sorte | periodo | gg | tasso | importo |
€ 11.687,68 | 16.6.1993/31.12.1996 | 1294 | 6% | 2.486,11 |
€ 11.687,68 | 1.1.1997 /30.6.2003 | 2371 | 5% | 3.796,09 |
€ 11.687,68 | 1.7.2003/31.12.2009 | 2375 | 2,75% | 2.091,37 |
€ 11.687,68 | 1.1.2010/28.9.2010 | 3192 | 2% | 2.044,22 |
l’Agenzia delle entrate ha resistito osservando testualmente (la sottolineatura concerne i richiami normativi).
Dalle interrogazione effettuate presso l’archivio dell’Anagrafe Tributaria, risulta che per il contribuente sono stati estratti, in data 1/12/2018, i rimborsi con modalità di pagamento tramite vaglia.
– Anno 1990 Direzione Provinciale di Siracusa Ufficio legale 2 – importo richiesto: euro 3.194,18 – importo riconosciuto: euro 3.194,18
– Anno 1991 importo richiesto: euro 3.651,97 importo riconosciuto: euro 3.651,70
– Anno 1992 importo richiesto: euro 4.280,45 importo riconosciuto: euro 4.280,45.
Pertanto, il rimborso di cui si chiede l’esecuzione in via provvisoria ammonta complessivamente ad euro 11.126,33.
Alla luce di tali premesse, l’Ufficio rappresenta di aver già provveduto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 16-octies del DL 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2017 n. 123, a dare esecuzione provvisoria alla sentenza della C.T.P. 1869/1/2018, provvedendo a corrispondere la somma di euro 5.563,16 pari al 50 per cento sulle somme dovute oltre interessi legali.
Si rappresenta, infatti, il tenore letterale dell’art. 1, comma 665, della legge 23.12.2014 n. 190 nella versione in vigore dal 13 agosto 2017 per effetto dell’art. 16-octies della Legge del 13 agosto 2017 n. 123 (” 1. All’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,” e dopo le parole: “al rimborso di quanto indebitamente versato,” sono inserite le seguenti: “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,”; b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata 3 con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generico ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l’importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 26/9/2017, ha emanato il provvedimento ricordato, con il quale sono state stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall’articolo sopra richiamato. Nel provvedimento viene chiarito che: “1.1. Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, gli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le istanze di rimborso presentate entro il primo marzo 2010, secondo l’ ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute.
2. Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi 2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.
2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare, gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate.
2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1″ ).
E’ bene osservare che gli adempimenti dell’Ufficio, per l’esecuzione del giudicato, cessano con la convalida informatica delle somme da rimborsare pari al 90% delle imposte versate nel triennio 90-91 e 92. Successivamente, l’erogazione delle stesse avviene a livello Centrale, da parte della DC Gestione Tributi Ufficio Rimborsi, a seguito della ricezione della convalida. In particolare, il flusso monetario viene gestito dalla DC di Roma, con predisposizione automatizzata del pagamento sulla base del capitolo di spesa e delle disposizioni normative richiamate. Pertanto, l’unico adempimento a carico di questa Direzione è la convalida del rimborso e come dimostrano gli atti allegati è stato tempestivamente effettuato da questo Ufficio. E’ di solare evidenza che un’Amministrazione Pubblica, quale l’Agenzia delle Entrate nel caso in specie, non può non attenersi, nel proprio operato, a quanto disposto per legge; al pari di ogni soggetto pubblico o privato – residente e/o operante nel territorio dello Stato. Ne discende, da quanto rappresentato, che essendo stata rimborsata dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di sentenza della C.T.P., al sig. F. la somma di euro 5.563,16, l’Ufficio ha legittimamente operato in ottemperanza alla disposizione normativa di cui all’art16-octies l. 3 agosto 2017 n. 123 e tale somma può essere considerata un acconto alla luce del disposto di cui al punto 2.3 stessa disposizione che come sopra riportato recita: “Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell ‘Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1”.
D’altronde, se è più o meno condivisibile, che il limite introdotto dalla sopravvenuta norma con riduzione al 50% delle somme spettanti non incide sul titolo della ripetizione, è innegabile che proprio in questa sede, in cui si contesta l’esecuzione della sentenza, lo stesso debba trova applicazione e dunque osservanza per scongiurare la violazione di legge. Per i motivi esposti, l’Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale:
1) La cessazione della materia del contendere avendo, l’Ufficio, interamente eseguito la sentenza con la convalida del rimborso; unico adempimento rientrante nella propria sfera di competenza;
2) La compensazione delle spese, considerato che si è già provveduto alla liquidazione delle somme spettanti.
… con memoria depositata il 5.11.2018 il F. ha replicato per l’inapplicabilità dell’art. 16. octies d.l. 91 cit. inerente la fase amministrativa e non anche l’accertamento giurisdizionale, giusta la pronuncia n. 2249/2019 della C.T.R. Sicilia – Sezione staccata Siracusa; insisteva per il saldo di euro 5.563,15 (così implicitamente aderendo alla determinazione della sorte per euro 11.126,13 in luogo di euro 11.687,68 di cui sub c.1); all’udienza del 20.1.2020 l’Ufficio ha disposto rinvio – in attesa della conversione del d.l. 30.12.2019 n.162 di cui infra (sub 5.2) – all’udienza del 20.4.2020, non tenutasi per l’emergenza Covid-19, con ulteriore rinvio all’udienza del 7.9.2020 considerata la propria competenza (art. 70 co. 10.bis d.to l.vo 546/1992);
considerato che deve dubitarsi della costituzionalità dell’art. 1 comma 665 legge 21.12.2014 n. 190 e succ. mod. per contrasto con l’art. 3 co. 1° e con l’art. 23 Cost.
I termini della questione sono i seguenti:
1. Nel 1990 il territorio delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa è stato colpito da sisma, e sono state emanate ordinanze per la sospensione degli obblighi tributari (esclusi i contribuenti assoggettati alla ritenuta alla fonte : sic) sino all’emanazione della legge che segue.
2. L’art. 9 co. 17 legge 27.2.2002 n. 289 ha disposto che : I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ccl interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedono la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973 n. 602 e succ. modi e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Molti contribuenti che avevano assolto le imposte per il triennio 1990/1992, hanno avanzato istanza di rimborso nella misura del 90%, lamentando la palese disparità di trattamento;
4. La Corte di Cassazione, con le sentenze 1.20.2007 n. 20641, 12.6.2012 n. 9577, 13.7.2012 n. 12083, 20.12.2012 n. 23859, e con le ordinanze 12.6.2013 n. 9577, 11.12.2012 n. 22507, 2.5.2013 n. 10242, 2.10.2013 n. 22497, ha riconosciuto la fondatezza delle istanze, così elevando il rimborso a diritto vivente;
5. Il legislatore ha però circoscritto inizialmente il diritto de quo – limitando lo stanziamento a euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2017 – mediante il comma 665 dell’art. 1 legge 23.12.2014 n. 190, che si trascrive:
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21.12.1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10. per cento previsto dall’articolo 9 co. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28.2.2008 n. 31, di conversione del decreto-legge 31.12.2007 n. 248. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.
Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l’importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi…”.
5.1 Sul comma 665 dell’art. 1 appena citato il legislatore è intervenuto con l’art. 16.octies d.l. 20.6.2017 n. 91, conv. Legge 3.8.2017 n. 123 (inserito, si badi, in sede di conversione), con il seguente nuovo testo dell’art. 9 co. 17 legge 282 cit. : I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verca della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l’importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi. [ Per l’anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. ] L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2.008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
L’innovazione che interessa, è duplice : la limitazione del rimborso alla metà del dovuto e il diniego del residuo dovuto per l’esaurimento dello stanziamento già fissato dalla legge 190/2014 (Euro 30.000.000,00 per il 2015, euro 30.000.000,00 per il 2016 e euro 30.000. 000,00 per il 2017).
5.2 Il secondo intervento legislativo è recentissimo, mediante l’art. 29 d.l. 30.12.2019 n. 162, conv. legge 28.2.2020 n. 8, per cui l’art. 9 co. 17 legge 282 cit. è oggi il seguente: :
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’ Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017 gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l’importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro. Per l’anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Il legislatore da una parte ha confermato la limitazione del rimborso al 50% e l’esclusione del residuo all’esaurimento delle risorse; dall’altra parte ha elevato lo stanziamento da euro 90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale e ascrivendolo agli ” ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi”.
6. Per consolidata esegesi di legittimità la riduzione introdotta dall’art. 1 co. 665 legge 190/2014 non investe l’an del diritto al rimborso, bensì la concreta realizzazione del rimborso.
Si è statuito : … La norma ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che attualmente prevede che ” OMISSIS “. Sennonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%; e qualora esaurito il fondo, la integrale negazione del rimborso per incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicché non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta.
In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha già espresso in materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16.octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull esecuzione del medesimo (cfr. Cass., ord. n. 6213/2018; 8373/2015).
E’ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16.octies, convertito con L. n. 123 del 2017… (Cass. 15.3.2019 n. 7368; conf.: Cass. 20.3.2019 n. 7729, Cass. 12.4.2019 n. 10404 e 14405; Cass. 8.5.2019 n. 12214, Cass. 10.7.2019 n. 18495 e 18596; Cass. 7.8.2019 n. 21090; Cass. 26.9.2019 n. 24019; Cass. 14.10.2019 n. 25871, 25869 e 25868; Cass. 16.10.2019 n 26130; Cass. 11.11.2019n. 29041; Cass. 15.11.2019 n. 29769; Cass. 18.12.2019 n. 33657);
7. Avendo qui l’A.F. opposto di avere adempiuto per la metà del rimborso liquidato in sentenza, si pone l’interrogativo se lo S. possa immediatamente reclamare e quindi conseguire ai sensi dell’art. 70 d.to l.vo 546 cit. l’altra metà, o invece debba attendere l’avverarsi della condizione sospensiva – questo l’ovvio inquadramento dommatico – del superamento della soglia che, coerentemente all’esegesi sub 6), rileva oggi nella misura di euro 160.000.000,00.
La risposta ragionevole è nel primo senso per l’ineccepibile e reiterato rilievo della giurisprudenza sub 6), e cioè l’inerzia dell’Amministrazione finanziaria sul numero e sull’am- montare complessivi delle istanze di rimborso: nonostante la vigenza del tetto dei 90.000. 000,00 dall’1.1.2015 (art. 1 co. 665 legge 190 cit.) e quella dello sbarramento del 50% dal 13.8.2017 (giorno successivo alla pubblicazione della legge 123/2013 nella G.U. 12.8. 2017 n. 188).
Invero, nessun dato normativo legittima l’actio interrogatoria per indurre l’A.F. a provvedere, per cui il contribuente che vanti – come nel caso in esame – il diritto, resterebbe esposto all’incertezza per il soddisfacimento della quota (50%) per un tempo imprevedibile.
Ora, questa incertezza conculca all’evidenza il diritto in esame riguardo l’art. 23 Cost. Ne discende che il primo e censurabile profilo del comma 665 dell’art. 1 legge 190/2014 (non modificato sul punto né dall’art. 16 octies d.l. 91/2017 cit., né dall’art. 29 d.l. 162/ 2019 cit.) è l’omessa prescrizione di una scadenza all’Amministrazione finanziaria per la resocontazione delle istanze di rimborso, in vista della liquidazione oltre la metà oppure della ulteriore riduzione del dovuto sino – lo ha evidenziato la Corte di Cassazione – alla sua vanificazione.
E non sembra che il Giudice delle leggi possa rimediare alla lacuna mediante sentenza cd. additiva.
In secondo luogo, la limitazione denunciata dal F. non è superabile mediante ottemperanza a cura di commissario ad acta, il cui intervento confliggerebbe con la disposizione in esame, e cioè con la norma che ha subordinato il soddisfacimento del residuo (metà) del rimborso alla ricapitolazione (per numero e importi) di tutte le istanze e al loro soddisfacimento per l’altra metà in misura proporzionale (o in nessuna misura).
Pertanto la via della questione di incostituzionalità è obbligata.
In ogni caso, non si ravvisano ostacoli alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui infra in via condizionata, e cioè nella parte in cui la disposizione possa implicare il diniego – in tutto o in parte – della quota della residua metà del rimborso.
8. Le osservazioni sub 7) comprovano la rilevanza dell’eccezione prospettata.
9. Riguardo la sua non-manifesta infondatezza, occorre muovere dalla norma che ha originato il conflitto e ha fatto riversare numerosissimi ricorsi nelle CC.TT.PP. di Catania, Ragusa e Siracusa, e cioè l’art. 9 co. 17° legge 289 cit. (v. sub 2).
La Corte di Cassazione, adita per la prima volta da un contribuente che non si era avvalso delle sospensioni e che agiva per la restituzione del 90% delle imposte pagate, ha statuito che la definizione automatica per gli anni progressi prevista, mediante il pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall’art. 9. comma 17, L 27 dicembre 2002 n. 289, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano già assolto per intero il debito di imposta a ripetere il novanta per cento di quanto versato.
Questo il passaggio centrale della motivazione:
… L’introduzione di una innovazione legislativa di carattere agevolativo per il contribuente, incontestabilmente, ha un senso storico-normativo se l’esegesi applicativa trova la più ampia platea di fruitori, ovviamente sempre nella completa verifica dei presupposti richiesti.
Intendiamo dire che se la L. n. 289 del 2002, con l’art. 9, comma 17, disciplinava la possibilità di definizione automatica della posizione fiscale del contribuente “relativa agli anni 1990, 1991 e 1992” (e siamo ad oltre un decennio precedente la Legge Finanziaria 2003) aveva – già ex sé – per così dire una valenza retroattiva : in sintesi, la possibilità di definizione doveva intervenire entro il “16 marzo 2003” e, dunque, come di ordinario, disponeva per il M. quanto all’individuazione dell’arco temporale di attuazione, ma riguardava il passato, agevolando la definizione per gli anni 1990 -19911992 con il beneficio del versamento ridotto ad un decimo del dovuto riguardante solo detto triennio.
Questo arco di tempo veniva privilegiato fiscalmente per riequilibrare – in forza del principio di solidarietà sociale – le negative conseguenze patrimoniali dell’eccezionale evento sismico del dicembre 1990.
D’altronde, va ribadito che è alquanto significativo che la rubrica della disposizione – come si è già detto individua l’oggetto della disciplina come: “Definizione automatica per gli anni pregressi”.
3.2 – La validità della prospettata esegesi ha l’ulteriore conferma di risultare ascrivibile in un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3): ottica certamente da preferire per risolvere ogni dubbio esegetico. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento – peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge – tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato.
Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo.
Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege. E quest’ultima alternativa ricorre, appunto, nel caso che ci occupa… *
La Suprema Corte, pertanto, ha ammesso de plano la violazione dell’art. 3 co. 1° Cost., ribadendola con le pronunce successive (v. sub 4).
Si trascrive il passaggio conclusivo della motivazione : “…deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto.; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post…”. E però l’operazione ermeneutica della Corte è sorprendente pur nella varietà del formante giudiziario. Invero, dal comma 17 dell’art. 9 in esame non era (e non è) argomentabile – nonostante il più formidabile impegno – il diritto al rimborso per il contribuente che abbia adempiuto.: sia per la lettera sia per la ratio della disposizione, giusta anche il limpido titolo dell’art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi.
Sul piano della teoria generale è ormai acquisita la distinzione fra disposizione e norma (Crisafulli), fra enunciato normativo e regola (Bobbio), fra testo quale costante e norma quale variabile (Cordero), e però nel caso in esame il diritto al rimborso non è suffragato né è suffragabile da alcunché, e la disuguaglianza – clamorosa, lo si ribadisce – è stata superata espropriando di fatto i poteri del Giudice delle leggi, e cioè violando il riparto della giurisdizione.
In altre parole, è arduo negare che la disposizione non offre il minimo appiglio per ricavarne il diverso e nuovo precetto sul rimborso in esame, e quindi non è implausibile il dubbio sul travalicamento della funzione giurisdizionale e l’invasione della funzione legislativa.
Ma il punto di maggior rilievo è un altro.
L’omissione del pur lineare incidente di costituzionalità da parte della Suprema Corte ha consentito all’Amministrazione finanziaria di perseverare in generale nel rifiuto dei rimborsi, costantemente adducendosi (in spregio dell’art. 97 Cost.) la non-vincolatività degli arresti invocati oltre il caso deciso. In secondo luogo, l’opzione della Suprema Corte ha involontariamente aperto il varco al legislatore, che ha emanato prima il comma 665 dell’art. 1 legge 190 per lo stanziamento di euro 90.000.000,00 nel triennio 2015/2017, senza alcuna verifica preventiva e quindi a prescindere dalla sua sufficienza; poi l’art. 16.octies d.l. 91 cit. per il soddisfacimento della metà del rimborso, così limitando la tutela del contribuente, e indirettamente avallando la strenua resistenza dell’Amministrazione finanziaria.
E il caso in esame è esemplare.
Dovendosi concludere allora sul requisito della non-manifesta infondatezza, per economia si richiama Cass. 20641/2007 sub 9), che va integrata con il canone dell’art. 23 Cost., tenuto conto altresì che la disparità di trattamento de qua è formidabile. Invero, i contribuenti che hanno fruito delle sospensioni, hanno conseguito un doppio vantaggio: conservando la disponibilità delle somme dovute per le imposte per oltre un decennio e adempiendo poi nella misura – scandalosamente modesta – del 10% : addirittura rateizzabile.
Per i contribuenti che hanno assolto le imposte (perché assoggettati alla ritenuta alla fonte o per non essersi avvalsi delle sospensioni), il rimborso è stato seccamente circoscritto alla metà del 90% ed è stata resa incerta la corresponsione dell’altra metà. I medesimi contribuenti hanno inoltre subito – per la metà loro riconosciuta – il pregiudizio collegato agli interessi, poiché le istanze di rimborso sono state presentate dopo la succitata Cass. 26041/2007; provvedendo d’ufficio;
P.Q.M.
– dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 665 legge 23.12.2014 n. 190 e succ. mod. nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e al contempo rende incerto – sino all’esclusione – il soddisfacimento dell’altra metà: per contrasto con gli artt. 3 co. 1° e 23 Cost.;
– rimette alla Corte Costituzionale la presente ordinanza con le notificazioni e le comunicazioni di cui infra, nonché copia di : 1) ricorso di F. G.; 2) sentenza n. 1869/2018 di questa C.T.P.; 3) controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa
– sospende il giudizio ;
– dispone che la Cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e alla sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
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