COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 4130
Cartella di pagamento – Obbligo di redigere la relata di notifica in calce all’originale – Validazione telematica dei ruoli – Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.p.r. n. 600 del 1973 – Obbligo di preventivo contraddittorio – Presupposti – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione
Svolgimento del processo
Con atto depositato in data 28.5.2015, iscritto al n. 1555/2015 R.G.R., Z.A., rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso nei confronti della RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. ( già SERIT SICILIA s.p.a.), agente per la riscossione della provincia di Siracusa, avverso il ruolo e la cartella di pagamento n. 29820150000499518, pervenuta il 10.4.2015, con la quale è stato intimato il pagamento della somma ivi specificata oltre sanzioni ed interessi relativamente all’anno di imposta 2011.
Sostiene la parte l’illegittimità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) Inesistenza giuridica della notifica per mancanza della relata, in violazione dell’art. 148 c.p.c.;
2) mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato, in violazione dell’art. 12, comma 4, del DPR 602/1973;
3) mancato preventivo invio dell’avviso bonario ex art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente, dovendo essere garantito il contraddittorio a prescindere dal tipo di controllo formale;
4) 5) difetto di motivazione anche per quanto attiene al calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione;
6) difetto di reale indicazione del responsabile del procedimento, posto che in tutte le cartelle viene indicato tale M.C., mentre il responsabile deve essere nominato a livello provinciale secondo quanto dispone l’art. 5, comma 1 della legge 241/1990.
7) infondatezza della pretesa, perché non era stata presentata alcuna dichiarazione a debito, sicché si sarebbe dovuto procedere con avviso di accertamento prima di iscrivere a ruolo le imposte.
Si è regolarmente costituita la SERIT SICILIA s.p.a, che chiede il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva parziale. In data odierna la vertenza viene discussa e definita.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
1. La parte contribuente ha prodotto in giudizio la copia della cartella di pagamento, comprensiva di relata di notifica, da cui si evince che l’agente notificatore ha consegnato il plico al fratello Z.G. in data 10.4.2015. Il ricorso è tempestivo, con conseguente irrilevanza di qualsiasi vizio della notifica. Per mera completezza, poiché la cartella di pagamento è un atto amministrativo e non un atto giudiziario, non si applica l’art. 148 c.p.c.. Infatti, la cartella deve essere redatta, come è nella specie, in conformità al modello ministeriale approvato con D.M. del 28.6.1999 e successive modifiche ed integrazioni, il quale modello colloca la relata nel frontespizio e non in calce.
2. Il disposto del comma quarto dell’art. 12 del DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 17.6.2005 n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2005, n. 156, stabilisce che: “Il ruolo è formato dall’ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal capo dell’ufficio medesimo o da chi lo sostituisce. Con decreto del Ministro per le finanze può essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti comma.” Con la legge di conversione è stato precisato, con l’art. 1, comma ter, lettera e), che “le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice.”
La sottoscrizione autografa dei ruoli è dunque alternativa alla validazione tramite trasmissione telematica. L’art. 1, comma 5 – ter, lettera e) del d.l. 17 giugno 2005 n. 106, ha stabilito infatti, con interpretazione autentica, che i ruoli, anche se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione ( vedi anche Cass. n. 23550/2015).
3. Non è necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, trattandosi di esito di controllo automatizzato e dunque di imposte dichiarate dal contribuente e versate tardivamente, ex art. 36 bis del DPR 600/73: “Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute. “ Cass. Sez. 5, n. 548/2016.).
4 e 5. La cartella è analiticamente motivata, essendo indicata la causale dell’iscrizione, l’anno di imposta, l’importo delle imposte e quello delle sanzioni, ecc. I compensi di riscossione ( aggio) sono stabiliti dalla legge, così come la base di computo ( somme iscritte a ruolo + interesse di mora + sanzioni + ulteriori somme aggiuntive, con la sola esclusione delle spese di notifica (art. 17, comma 1 D.lgs. 112/1999) e così pure i criteri di calcolo degli interessi di mora, sicché è agevole controllare se l’importo indicato in cartella è corretto.
6. Il responsabile del procedimento è stato indicato. L’eventualità che lo stesso nominativo sia indicato in tutte le cartelle di pagamento della Sicilia non integra di per sé alcuna illegittimità, a maggior ragione se non viene allegato e dimostrato che il contribuente abbia tentato invano di contattarlo, fermo restando che non si tratta di organo deputato a rilasciare informazioni ( v. anche CTP Siracusa 67/1/12 e Ctr Palermo sezione – distaccata di Siracusa n. 167/16/11 del 10.5.2011).
7. La doglianza è infondata, non avendo il ricorrente prodotto in giudizio la dichiarazione dei redditi, documento necessariamente in suo possesso, da cui desumere l’asserita inesistenza di imposte dichiarate.
Spese secondo soccombenza, che si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2015, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta ( fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 878,00, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, Iva e cpa come per legge.
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