COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Enna – Sentenza n. 616 sez. 1 del 10 aprile 2017
TRIBUTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE – FUNZIONARIO DELEGATO – DELEGA CONFERITA SENZA LIMITI DI TEMPO – NULLITA’ DELL’ATTO
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate di Enna emetteva nei confronti della (…) l’avviso di accertamento, meglio specificato in epigrafe, anno d’imposta 2011, con il quale rideterminava i corrispettivi dichiarati, applicando una percentuale di ricarico del 50% anzicchè quella dichiarata dal contribuente del 24,55%, e quindi richiedeva un maggiore IRPEF, Add. Reg., IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. Avverso tale provvedimento la (…), come rappresentata e difesa in atti, ha proposto ricorso iscritto al n. 70/16 RGR nel quale ha eccepito un difetto procedurale ravvisabile nel mancato avvio del contraddittorio, un difetto di sottoscrizione posto che l’atto è sottoscritto da soggetto privo dei requisiti di legge, nonché il difetto di motivazione e l’assenza di presunzioni precise, gravi e concordanti.
Ha concluso, pertanto, come in epigrafe.
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Enna – costituitasi in giudizio con proprio atto difensivo ha sostenuto la non obbligatorietà della redazione del pvc. Inoltre ha sostenuto che l’atto è stato legittimamente sottoscritto da un funzionario delegato dal capo dell’ufficio e che dall’analisi delle fatture è risultato evidente l’incongruenza tra la ricarica dichiarata e quella applicata. Ha concluso ut dixit.
Fissata l’udienza, pubblica, per il giorno 27 marzo 2017 ne è stata data comunicazione alle parti. In detta, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, sentite le parti, il Collegio, in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Ai sensi dell’art. 276, comma 2, cpc, applicabile anche al processo tributario, “Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa”. Certamente pregiudiziale è l’eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione. Ebbene, l’art. 42 (Avviso di accertamento) al primo comma dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Sul punto la Suprema Corte con le sentenze n. 22803/2015, 22800/2015, 22810/2015 ha chiarito che il dirigente dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (il cosiddetto capo ufficio o capo area) può delegare a firmare gli avvisi di accertamento i funzionari del medesimo ufficio purché appartenenti alla carriera direttiva (ovvero rientrare nella “terza area). Quanto, invece, alla delega, essa deve essere scritta, motivata, nominativa e, infine, deve riferirsi a un ambito temporale ben determinato, ossia deve avere un termine di validità.
Ora, dall’esame delle deleghe prodotte in giudizio dall’A.F. si rileva che queste sono state conferite senza limiti temporali ovverossia a tempo indeterminato, essendo stata indicata solo la data di inizio. Manca, infatti, l’indicazione del termine iniziale.
Ne consegue, alla luce della giurisprudenza succitata condivisa da questo Collegio, che l’atto è nullo per vizio di sottoscrizione e di conseguenza ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
La Commissione condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
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