COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FOGGIA – Sentenza 05 febbraio 2018, n. 104
Accertamento – Riscossione – Cartelle di pagamento – Notificazione – Contenzioso tributario
Fatto e Diritto
Alla parte odierna ricorrente (…) è stata notificata intimazione di pagamento, relativa ad un avviso di accertamento, e a varie cartelle. Dopo aver sostenuto che solo con l’intimazione (notifica del 30.3.2017) aveva saputo di tali atti, non avendo mai ricevuto le cartelle e gli avvisi (e dopo aver richiamato il separato ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento), il ricorrente ha invocato la nullità della intimazione per mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione (anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi), per intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie, ha sostenuto la notifica degli atti prodromici, e la mancata maturazione della prescrizione, e ha concluso chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione e il rigetto del ricorso.
Avverso l’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate il ricorrente ha depositato memorie. Nelle stesse ha richiamato la notifica del ricorso ricevuta dalla controparte in data 22.5.2017 e l’art. 23 del D.Lgs. 546/1992 (che prescrive la costituzione degli Enti entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso), e ha rilevato come la costituzione (18.12.2017) fosse avvenuta in realtà dopo 210 giorni la notifica del ricorso, sicché era scattata la preclusione per il deposito di documenti, nonché la decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi. Ha altresì osservato che al 27.12.2017 non fosse presente in atti la costituzione dell’Agenzia, e ha richiamato la giurisprudenza che ha ritenuto necessario proseguire il processo in maniera cartacea, nel caso in cui l’avvio sia avvenuto in tale forma, come nel caso in esame. Ha infine ribadito la carenza motivazionale dell’atto impugnato (sia in relazione alle ragioni delle pretese creditorie, sia in relazione alle modalità di calcolo degli interessi), e la applicazione non del termine di prescrizione decennale, bensì di quelli ordinari, determinati in funzione della tipologia del diritto preteso.
Ha effettuato intervento volontario l’Agenzia delle Entrate, che ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione per tutte le cartelle relative ai contributi Inail ed Inps. Nel merito ha sostenuto che le cartelle di pagamento per Irpef, addizionali ed imposta di registro (…) notificata il 10.2.2011;
(…) notificata il 7.8.2012; (…) notificata il 14.9.2014) fossero state regolarmente notificate, divenendo definitive per omessa impugnazione; che l’avviso di accertamento fosse stato a sua volta regolarmente notificato (il 27.11.2015), e fosse divenuto definitivo per omessa impugnazione (ha precisato che per lo stesso il contribuente avesse interposto diverso ricorso, nr. 990/2017, sicché le questioni ad esso inerente fossero al di fuori dell’esame che qui interessa).
Ancora nel merito ha sostenuto l’infondatezza del motivo inerente il difetto di motivazione (essendo l’intimazione atto successivo alle cartelle e all’avviso di accertamento, non era necessario reiterare il contenuto degli atti prodromici); la debenza degli interessi, richiesti non da soli, ma in base alle somme dovute per effetto delle operazioni di liquidazione delle dichiarazioni; l’infondatezza della eccezione di prescrizione, avente durata decennale. L’Agenzia ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali ed assistenziali, e il rigetto del ricorso.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione per tutte le pretese diverse da quelle tributarie (riguardanti crediti INAIL e INPS). Parimenti va dichiarata la competenza della CTP di Bari per le pretese inerenti tasse automobilistiche.
Per quanto riguarda le pretese tributarie, va premesso che il ricorso è stato proposto nei soli confronti di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione). Si è altresì costituita volontariamente l’Agenzia delle Entrate, e tale costituzione appare rituale.
Va anche premesso che la tardiva costituzione, rispetto al termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, non implica la decadenza dalla produzione documentale, bensì dalla sola possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, e dalla possibilità di chiamare in causa un terzo (Cass. civ. Sez. V, 02-04-2015, n. 6734, rv. 635139, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992»). Nella specie deve prendersi atto che la Agenzia delle Entrate – Riscossione (ma anche l’Agenzia delle Entrate) non ha proposto nessuna delle attività precluse, poiché si è limitata a produrre documenti, e a proporre mere difese (la stessa esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione ben potrebbe essere rilevata d’ufficio, come stabilito già da Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491 – 01, secondo cui «Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle perle quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza diparte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione»).
Va poi escluso che la modalità di costituzione (cartacea) adottata dal ricorrente possa influenzare le modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. E tanto perché l’art. 2 comma 3 del Decreto del 23/12/2013 n. 163 – Min. Economia e Finanze, recante il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 si limita a stabilire tale obbligo per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte («La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore»).
D’altra parte la giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639286 – 01, in motivazione) ha chiarito che «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di nonne di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte». Deriva da tanto che in ogni caso, in assenza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte, anche la eventuale violazione di una norma processuale rimarrebbe priva di effetto invalidante dell’atto medesimo.
Ciò posto, e passando al merito, va rilevato che l’Ufficio interventore volontario si è difeso in relazione a tre cartelle, e all’avviso di accertamento.
Cominciando l’esame dalle cartelle, la n. (…) risulta notificata il 10.2.2011. È stato prodotto il relativo avviso di ricevimento, che dimostra la regolare notifica.
La n. (…) risulta notificata il 7.8.2012, anche in questo caso come da avviso di ricevimento prodotto agli atti.
La n. (…) risulta notificata il 14.9.2014, nei termini relativi alla notifica tentata in data 3.9.2014, e completata con il deposito del plico in Comune, con l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario, e con l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. la relata, e i documenti allegati).
Per tali profili, come meglio si dirà, non può pertanto dichiararsi la nullità della intimazione, a causa della eccepita omessa notifica degli atti presupposti.
Peraltro, e trattando le eccezioni specificamente proposte avverso l’intimazione, deve escludersi che vi sia un difetto di motivazione di tale atto, poiché esso ha natura meramente riepilogativa di atti già portati a conoscenza del contribuente, e non necessita di alcuna ulteriore motivazione o di alcuna allegazione di ulteriori atti, poiché già conosciuti dalla parte interessata.
Parimenti deve escludersi il vizio denunciato, in relazione alla indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati. Tanto perché la determinazione degli interessi è prevista dalla legge, e nella specie manca qualunque allegazione che possa permettere anche solo di dubitare che il calcolo non sia stato correttamente eseguito.
Quanto alla prescrizione, deve ritenersi che il relativo termine sia quello inerente il singolo credito fatto valere. Per l’Irpef e per il canone televisivo il termine è quello decennale, mancando una diversa previsione normativa, e dovendosi pertanto fare riferimento al termine ordinario (peraltro è stato affermato da Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Sez. X, Sent., 01/03/2017, n. 682 – in banca dati leggiditalia, in motivazione – che «invero, secondo la tesi ermeneutica prevalente, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 4, cod. civ., n. 4 “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”: tanto in ragione del fatto che la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004. Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2014, n. 701). Da tale principio, pacificamente applicabile sia alle imposte Irpef, Irap e Iva sia al canone Rai […]»).
Analogamente deve dirsi per i diritti camerali, per i quali pure manca una diversa previsione normativa, derogatoria rispetto alla regola ordinaria.
Trattandosi in maniera specifica delle singole cartelle, la n. (…) (nella parte relativa a canoni televisivi) è stata allegata come notificata in data 19.06.2009 mediante consegna dell’atto nelle mani di persona di famiglia.
E tuttavia di tale relata non è stata prodotta la copia, poiché nella produzione documentale, e in relazione alla indicazione di tale cartella, vi è in realtà produzione documentale inerente altra cartella.
Per questa parte il ricorso va pertanto accolto, dal momento che non vi è la prova della notifica dell’atto presupposto alla intimazione, nella specie della cartella, sicché va dichiarata la nullità della intimazione.
Quanto alla cartella n. (…) (Irpef), essa come detto è stata notificata in data 10.02.2011; la cartella n. (…) (Irpef), come detto, è stata notificata in data 07/08/2012; la cartella n. (…) 000 (diritti camerali), come detto, è stata notificata in data 14.09.2014.
In questi tre casi deve prendersi atto che non sono stati superati i termini di prescrizione, tra la notifica degli atti presupposti e la notifica della intimazione impugnata, sicché il ricorso va rigettato.
Per la tassa automobilistica (cartella n. (…) cartella n. (…) nella parte relativa alla tassa automobilistica) va dichiarata la competenza della CTP di Bari, trattandosi di credito che riguarda la Regione Puglia. Analogamente per la cartella n. (…).
Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione per:
cartella n. (…) (nella parte relativa all’INAIL),
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…) (nella parte relativa a crediti INPS)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
cartella n. (…)
Analogamente va dichiarato il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito n. (…) e n. (…).
Quanto all’avviso di accertamento, n. (…) deve prendersi atto che per lo stesso la parte ricorrente ha proposto separato ricorso (come indicato a pagina 3, prime due righe, del ricorso). Deriva da tanto che esso non è oggetto della presente impugnazione, dovendosi intendere che le conclusioni siano riferite a tutti gli altri atti, ad eccezione dell’avviso di accertamento richiamato.
Le spese possono essere compensate, stante il solo parziale accoglimento del ricorso, e stante il difetto di giurisdizione e di competenza, che riguarda la maggior parte degli atti presupposti.
P.Q.M.
Visto l’art. 35 del D.Lgs. 546/1992, definitivamente pronunciando sul ricorso, cosi provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle n. (…) (nella parte relativa all’INAIL), n. (…) n. (…)
n. (…) n. (…) (nella parte relativa a crediti INPS) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…) n. (…)
per gli avvisi di addebito n. (…) e n. (…)
2) dichiara l’incompetenza per territorio della CTP di Foggia, per essere competente la CTP di Bari, in relazione alle cartelle (…) nella parte relativa alla tassa automobilistica;
3) rigetta il ricorso per le cartelle n. (…) n. (…)
4) accoglie il ricorso per la cartella nr. (…) e per l’effetto dichiara la nullità dell’intimazione in relazione a tale atto.
5) compensa le spese.
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