COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Lecce – Sentenza n. 749 sez. 5 del 28 febbraio 2017
RITROVAMENTO DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE – PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE – FATTURAZIONE DEGLI IMPORTI INDICATI NEGLI APPUNTI – ILLEGITTIMITA’ AVVISO DI ACCERTAMENTO
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate/Direz. Prov.le di Lecce notificava in data 25/11/2014 al Sig. G.G., quale titolare dell’omonima ditta individuale, l’avviso di accertamento n. (omissis) riferito all’anno di imposta 2010.
Tale avviso di accertamento veniva emesso a seguito di una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza/Tenenza di Maglie conclusasi, in data 22/10/2013, con la redazione di un p.v.c. con il quale venivano contestate omesse fatturazioni di ricavi, in conseguenza del rinvenimento da parte dei verificatori di documentazione extracontabile.
Avverso tale avviso di accertamento il Sig. G.G., rappresentato e difeso dall’Avv. M.V., ha proposto tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria eccependo:
1) la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione;
2) la carenza di prova;
3) l’illegittimità per violazione degli artt. 41-bis del DPR n. 600/73 e 54, co. 5, del DPR. n. 633/72;
4) la nullità dell’atto per evidente difetto di sottoscrizione – violazione dell’art. 42, 1° comma, del DPR 600/73;
5) nel merito, l’infondatezza dei rilievi operati in relazione alla documentazione extracontabile.
Con note depositate il 20/03/2015 si è costituita l’Agenzia delle Entrate, la quale, nel contestare quanto eccepito dal ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, si ritiene di dover affrontare l’eccezione di diritto sollevata dal contribuente, relativa alla nullità dell’atto per evidente difetto di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42, 1° comma, del DPR n. 600/73 il quale, come noto, espressamente prevede: “Gli avvisi di rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Nel caso di specie l’avviso di accertamento risulta firmato dal Dr. G.S. su delega del Direttore Provinciale, Dr.ssa I.C. e con tale eccezione il ricorrente ha denunciato la nullità dell’avviso de quo, sia perché chi ha emesso l’atto non era in possesso della qualifica di dirigente, sia perché la delega prevista ex lege, oltre a dover essere preventiva, doveva essere allegata, motivata e giustificata solo da casi tassativi di malattia o impedimento del Direttore dell’Ufficio.
Tanto rilevato, al fine di correttamente statuire su tale eccezione, questa Commissione osserva come, in subiecta materia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con le recentissime sentenze nn. 22800, 22803 e 22810 del 09/11/2015, sia in relazione alla qualifica dirigenziale del delegante o delegato sia in relazione alla validità della delega.
In particolare, con tali pronunce, la Suprema Corte, in relazione alla qualifica dirigenziale, sebbene ha reputato validi gli atti sottoscritti da soggetti che non rivestono la qualifica di dirigente, ha comunque ritenuto necessaria l’appartenenza del delegato o del delegante alla carriera direttiva, ovvero “funzionario della terza area”, con l’onere a carico dell’Amministrazione Finanziaria di dimostrare il possesso della qualifica, laddove la stessa sia stata oggetto di contestazione da parte del contribuente nel ricorso introduttivo: “Ciò premesso occorre ribadire che, ove il contribuente contesti nel suo ricorso introduttivo (così come evidenziato nella sentenza impugnata) il possesso da parte del delegato (o del delegante) dei requisiti indicati dall’art. 42, spetta alla Amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò, sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della “vicinanza della prova” in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014 n. 18758; Cass. 10 luglio 2013 n. 17044; Cass. Giugno 2013 n. 14942). E dunque non è consentito al Giudice Tributario attivare d’ufficio poteri istruttori” (cfr. Cassazione n. 22800/2015).
Per altro verso, poi, in relazione alla validità della delega i giudici di legittimità hanno avuto modo testualmente di affermare: “Va, al riguardo, rilevato come non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia etc.) il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato” (Cfr. Cassazione n. 20803/2015).
Alla luce di tanto, considerato che il difensore del contribuente, Avv. M.V., ha effettivamente sollevato le eccezioni sia in relazione alla validità della delega sia in relazione alla qualifica del soggetto delegato, le stesse devono essere accolte in quanto l’Ufficio non ha dimostrato né la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi per la concessione della delega stessa (in particolare, le ragioni della delega ed il termine di validità), né che il funzionario era in possesso della qualifica della carriera direttiva, così come richiesto ed esplicitato con le succitate sentenze della Corte di Cassazione.
In ogni caso, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento anche nei merito, in considerazione del fatto che il contribuente ha, innanzitutto, posto in evidenza come gli appunti rinvenuti in sede di verifica dagli organi accertatori, riguardavano sia la ditta individuale G.G. sia l’A. Srl di cui egli era socio al 50%.
Peraltro, la parte ha altresì dimostrato come tutti gli importi presenti negli appunti sono stati correttamente fatturati, tanto è vero che gli importi delle fatture superano gli importi degli appunti riferiti al Sig. G.G. né la Guardia di Finanza né l’Ufficio hanno dato prova che quegli importi riportati sugli appunti non erano stati fatturati.
A ciò si aggiunga che il contribuente ha allegato al ricorso introduttivo sia le copie delle fatture con i registri acquisti e fatture emesse (in All. n. 6) sia i prospetti del fatturato e delle fatture dell’A. Srl (in All. n. 7) che non sono stati in alcun modo contestati dall’Ufficio.
Del pari, deve ritenersi illegittimo il recupero effettuato in relazione ai costi carburanti, in quanto le relative schede risultano debitamente compilate e firmate (in All. n. 9) e l’Ufficio al riguardo non è stato in grado di contestare quanto provato dal contribuente.
La Commissione ritiene per le questioni trattate di applicare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.