COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO – Sentenza 03 ottobre 2016, n. 7518

Ipoteca sulla casa – Iscrizione – Cancellazione

Con ricorso depositato il 29 dicembre 2014, il ricorrente tale (…), impugnava l’atto in epigrafe. Spiegava che in data 4 agosto 2005 l’allora E. iscriveva ipoteca sulla propria casa al numero riportato in epigrafe. A seguito dell’emanazione del D.L. 69/2013, il quale aveva apportato rilevanti modifiche al D.P.R. 602/73, circa l’espropriazione immobiliare (art. 76) e iscrizione di ipoteca (art. 77), impugnava l’avvenuta iscrizione chiedendone la cancellazione. L’odierna Equitalia esprimeva giudizio negativo con provvedimento di diniego e, per l’effetto il contribuente adiva la Commissione Tributaria.

Con le modifiche sopra accennate, continuava il ricorrente, la prima casa era divenuta impignorabile a meno che non si trattava di immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 o più in generale di lusso e che comunque il limite per precedere ad espropriazione della casa era di €. 120.000,00.=. Continuava poi nell’esporre che era possibile procedere ad iscrivere ipoteca anche al di sotto di dette soglie e anche nei confronti della prima e unica casa per soli fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti, laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi.

Citava una sentenza giurisprudenziale che sanciva come la norma in parola, impediva ed Equitalia l’espropriazione della prima casa e che tale divieto era estendibile a tutti i procedimenti in corso, anche quelli instaurati prima della novella dell’art. 76 del D.P.R. 602/73. Chiedeva l’annullamento dell’atti impugnato.

In data 13 settembre 2016 Equitalia si costituiva in giudizio. Eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/92 e ex art. 77 del D.P.R. 602/73, giacché il contribuente impugnava non l’iscrizione ipotecaria bensì il diniego opposto dall’agente che, come tale, era un atto discrezionale non rientrante tra quelli indicati all’art. 19 del d.lgs. 546/92. Come secondo motivo di inammissibilità del ricorso, Equitalia sollevava l’intempestività con la quale era stato proposto ricorso contro l’ormai avvenuta e definita iscrizione ipotecaria. Nel merito l’agente evidenziava come, il contribuente aveva confuso l’iscrizione ipotecaria – che era una misura cautelare di garanzia prodromica e non necessariamente preordinata all’espropriazione – con l’esecuzione forzata vera e propria ex art. 491 c.p.c., con l’aggiunta che le argomentazioni mosse in relazione dell’emanazione del D.L. 69/2013 erano estranea al caso in esame, giacché quest’ultime parlano di espropriazione. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il diniego di cancellazione di ipoteca.

Il giorno 16 febbraio 2015, la Commissione adita, in esito all’udienza di cui all’art. 47 del d.lgs. 546/92, rigettava la domanda di sospensione avanzata dal ricorrente.

Assente il difensore del contribuente. Presente il funzionario di Equitalia che ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide. Il ricorso viene dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Il ricorrente nel presente giudizio ha impugnato non l’iscrizione ipotecaria, eseguita in data 4 agosto 2005 dall’allora E.E.T. SPA, bensì il diniego comunicato il 10 dicembre 2014. All’epoca venivano interessati gli immobili siti in (…) distinti al foglio mappale (…) – Ipoteca ex-art. 77 DPR 602/73, la cui comunicazione a.r. del 2005 non veniva impugnata avanti la C.T.P. di Milano dal contribuente moroso, nei termini di cui all’art. 21 del D. Lgs. 546/1992.

Parte ricorrente riteneva illegittimo tale diniego, alla luce del disposto di cui all’art. 52 del Decreto del Fare, in base al quale sarebbe inibita all’agente della riscossione “la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione … a fronte di debiti iscritti a ruolo, fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche sulle prime case, ai soli fini cautelari per la tutela dei crediti iscritti a ruolo”. Nel caso de quo, questo Giudice rileva che non è stata impugnata l’iscrizione ipotecaria eseguita nel lontano 2005, bensì ora il diniego, che è cosa ben diversa. Questo Collegio segnala fra le altre cose che con sentenza n. 3297/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, tenuto conto che l’ipoteca, sugli immobili sopra citati, era stata iscritta in data anteriore alla sopravvenuta disposizione relativa alla “prima casa”, e tale provvedimento non risulta essere stato impugnato a suo tempo. Il provvedimento di diniego, cui é seguita una specifica istanza del ricorrente inoltrata, in via di autotutela, ad Equitalia Nord SPA, per la suprema Corte di Cassazione, non rientra nell’elenco di cui all’art. 19 del D. Lgs. 546/92, e non è quindi impugnabile.

(Vedasi, ex plurimis, Cass. S.U. 23.4.2009 n. 9669; Cass. S.U. 16.2.2009 n. 3698; Cass S.U. 6.2.2009 n. 2870). Il rifiuto è un atto con il quale l’amministrazione manifesta la volontà di non ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo definitivo, e tale azione non rientra nell’elenco di cui all’art. 19 sopra citato. Ciò in quanto: a) il diniego di annullamento equivale a conferma del precedente provvedimento e, per regola generale, gli atti di conferma non sono impugnabili (al pari degli atti di esecuzione); b) il ricorso contro il diniego di autotutela non può essere motivato allegando (come nell’ipotesi de qua) la violazione di una norma di legge. Il ricorso de quo si appalesa, pertanto, inammissibile non solo perché l’atto impugnato non rientra nell’elenco degli atti impugnabili, come già sopra specificato, ma anche per violazione del termine di giorni 60, ex art. 21 D. Igs. 546/92 per impugnare l’iscrizione ipotecaria de qua, (lontano 2005)

Conseguenza dell’inammissibilità.

A seguito dell’inammissibilità del ricorso, i motivi di merito vengono assorbiti dall’aspetto procedurale.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio sono a carico di parte soccombente come da dispositivo.

Il Collegio giudicante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ad Equitalia te spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre Iva e C.P.A.

 

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