COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO – Sentenza 06 giugno 2013, n. 175
Tributi – Fatturazione – Operazioni imponibili – Fattura acquisti infedele – Irrogazione sanzioni – Regolarizzazione a carico del cessionario o committente – Esclusione
Svolgimento del processo
Fondazione Centro S.R.M.T., in persona del legale rappresentante rag. M.V., ha impugnato, l’atto di contestazione, notificato in data 21 dicembre 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia ha comminato ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D. Lgs. 471/97 la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente di € 5.029,00 per l’anno 2004 e di € 3.762,00 per l’anno 2005 a titolo I.V.A. per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni imponibili.
La ricorrente afferma di aver ricevuto un Processo Verbale dì Constatazione avente ad oggetto i periodi d’imposta 2004 e 2005 nell’ambito del quale sarebbe stata contestata l’omessa regolarizzazione, ai fini I.V.A., delle fatture emesse da BNP Paribas Leasing Group S.p.a. a carico della ricorrente a fronte di un contratto di leasing immobiliare in essere tra le medesime parti. Ad avviso della Guardia di Finanza, tesi poi recepita dall’Ufficio, dette fatture avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA.
La ricorrente eccepisce, anzitutto l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento. Nel merito afferma che dette fatture non avrebbero dovute essere assoggettate a IVA.
Infine, ritiene che nel caso di specie non sarebbero applicabili le sanzioni al soggetto passivo d’Imposta e, a tal fine, richiama a favore della propria tesi giurisprudenza della Suprema Corte. Chiede, pertanto, di dichiarare la illegittimità dell’atto impugnato e non dovute le sanzioni irrogate con il medesimo atto, nonché ogni ulteriore onere e spesa; con vittoria di spese, diritti e onorari.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, costituitasi in giudizio con comparsa in data 19 aprile 2010, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, afferma che l’avviso di accertamento sarebbe sufficientemente motivato. Nel merito, sostiene che le fatture emesse da BNP Paribas Leasing Group S.p.A. avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA. Infine, ritiene che, nel caso di specie, non si trarrebbe di una valutazione giuridica dell’operazione, ma di una corretta identificazione dell’atto negoziale sottostante.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2013, tenutasi a seguito della relativa istanza presentata dalla parte, sono presenti per la ricorrente l’avv. F. nonché il rappresentante dell’Ufficio.
Motivazione della sentenza
La Commissione, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
Occorre, anzitutto, esaminare l’eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla carente motivazione dell’avviso di accertamento. Tale eccezione non merita di essere accolta atteso che l’avviso in esame risulta ben motivato, anche richiamando per relationem il PVC del 13 ottobre 2009 che è stato regolarmente notificato alla contribuente (circostanza questa non contestata). Anche le analitiche difese svolte dalla contribuente dimostrano che quest’ultima, nell’esaminare l’avviso in parola, ben ha compreso la portata delle contestazioni mosse dall’Ufficio. Entrando nel merito della controversia, questa Commissione condivide l’insegnamento della Suprema Corte in merito alla possibilità di irrogare sanzioni anche al soggetto passivo dell’operazione e alla portata dell’art. 41, quinto comma, lettera b) del D.P.R. 633/72 ora sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 471/97. La regolarizzazione dell’operazione prevista a carico del cessionario di un bene o al committente di un servizio implica un obbligo di intervenire circa le mancanze commesse dall’emittente in ordine alla identificazione dell’atto negoziale e alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti.
Non si può, viceversa, chiedere al medesimo soggetto passivo di verificare se vi siano o meno i presupposti giuridici che impongono di assoggettare detta operazione al regime dell’I.V.A. e ciò in presenza di una dichiarazione dell’emittente ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72.
Non ravvisando alcun obbligo giuridico in capo alla ricorrente nella fattispecie in esame, nei confronti della stessa non può essere irrogata alcuna sanzione derivante dal fatto che l’operazione, ad avviso dell’Ufficio, non è stata regolarmente assoggettata a I.V.A.
Ai fini del presente giudizio risulta, quindi, indifferente indagare sull’applicabilità dell’I.V.A. all’operazione posta in essere dalla contribuente con BNP Paribas Leasing Group S.p.a. In ragione di quanto sopra, la Commissione accoglie il ricorso.
Per quanto attiene le spese di giudizio, stante la mancanza di nota spese da parte della ricorrente, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
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