COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Milano – Sentenza n. 212 sez. 40 del 9 gennaio 2017
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ – ESENZIONE – ASSOCIAZIONE – SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. (…) emesso da I.C. srl per conto del Comune di San Donato Milanese in data 18.5.2015 e notificato in data 4.6.2015 avente ad oggetto il mancato pagamento di imposta di pubblicità anno 2015 pari ad Euro 1.239,00 comprese le sanzioni, gli interessi e spese di notifica atto.
MOTIVI del ricorso:
1. illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 17 comma 1 lett.) D.Lgs. n. 507 del 1993 in quanto l’associazione è ente esente dal tributo in quanto associazione non avente scopo di lucro come si desume dal fatto che risulta formalmente iscritta del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI sia perché dalla contabilità emerge che i ricavi sono costituiti dalle quote degli iscritti;
2. violazione e falsa applicazione degli art. 7 L. n. 212 del 2000 e 3 L. n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento è privo di motivazione;
3. illegittimità dell’avviso in quanto l’imposta di pubblicità è stata estesa su superfici pubblicitarie relative a servizi erogati da altro soggetto diverso dall’Accademia Arte e Danza (Dynamic Martial Sporting Club) giuridicamente distinto dall’Accademia Arte e Danza; infatti le insegne fanno riferimento a questo altro soggetto e quindi nessuna obbligazione solidale si può invocare nel caso di specie.
Chiedeva pertanto condanna alle spese ed alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.
Si costituisce in giudizio I.C. srl in data 31 ottobre 2015 assumendo che la tassazione era avvenuta correttamente tuttavia chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l’importo richiesto era stato pagato.
Chiedeva altresì la condanna alle spese da liquidarsi da parte della Commissione.
All’udienza odierna era presente la sola parte ricorrente che faceva presente come in realtà non fosse corretto l’assunto dell’avvenuto integrale pagamento e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
La Commissione esaminati gli atti ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Invero l’associazione non avendo scopo di lucro e che non esercita attività commerciale come quella di cui ci si occupa è in via generale ed astratta esente da tributo; né I.C. srl ha documentato o svolto argomenti finalizzati a confutare tale rilievo.
Gli altri motivi rimangono assorbiti in questo pregiudiziale.
Alla soccombenza seguono le spese della lite che la Commissione liquida in Euro 200,00 in considerazione del valore complessivo della causa posta all’attenzione di questo giudice.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e condanna I.C. srl al pagamento delle spese della lite che liquida in Euro 200,00.
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