COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Modena – Sentenza n. 35 sez. 1 del 20 gennaio 2017
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – MODALITA’ DI ASSOGGETTAMENTO ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – FRECCE STRADALI PUBBLICITARIE
Fatto e diritto
In data 11 novembre 2015 il Comune di Carpi – per il tramite della concessionaria I. srl – notificava avviso di accertamento n. … alla società C. srl con l’intimazione al pagamento della somma – comprensiva di sanzione – di € 8.146.
Avverso tale intimazione proponeva rituale e tempestivo ricorso la società C. srl chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento sopra indicato per le ragioni di seguito esposte.
La C. srl è società che si occupa di produzione ed installazione di impianti pubblicitari nei territori comunali.
Avendo la società collocato un determinato numero di insegne pubblicitarie nel territorio del comune di Carpi, è dovuto il pagamento dell’imposta prevista e disciplinata dall’art. 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli artt. 47-48 del d.p.r. n. 495 del 1992 e successive modifiche.
L’importo calcolato e pagato dalla C. srl era ritenuto errato e inferiore al dovuto, ragion per cui era calcolata la differenza ed applicata la sanzione prevista per un totale di € 8.146.
La ricorrente sostiene che per il calcolo dell’imposta deve aversi riguardo all’intera superficie costituita dal mezzo pubblicitario (sia esso impianto o struttura) e ciò indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
C. srl sostiene che, al contrario, il Comune di Carpi – per il tramite della concessionaria del servizio I. srl – in presenza di più messaggi esistenti all’interno di una medesima insegna (e relativi a distinti soggetti commerciali) abbia applicato l’arrotondamento di imposta previsto per ognuno dei soggetti indicati nelle ‘frecce’, giungendo in tale modo ad una quantificazione superiore di imposta dovuta ma errata in quanto l’arrotondamento avrebbero dovuto essere fatto sull’impianto considerato nel suo complesso unitariamente.
A sostegno di tale argomentazione parte ricorrente richiama una circolare del MEF – Direzione legislazione tributaria del 7.7.2014 che si riporta a sua volta ad una risoluzione del 2.11.1995 con la quale era evidenziato che, qualora venga installata una pluralità di segnali su un unico supporto, dotato o meno di una struttura perimetrale che ad esso faccia cornice, l’imposta va sempre applicata sulla superficie imponibile relativo all’intero impianto e deve essere corrisposta dal titolare del provvedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto stesso che l’art. 6 del D.lvo 507/93 individua come il soggetto passivo del tributo, tenuto al pagamento dello stesso in via principale. Qualora i titolari del provvedimento di autorizzazione all’istallazione siano diversi, l’imposta va liquidata distintamente e sarà commisurata alla superficie del segnale o del gruppo di segnali che è nella disponibilità di ciascuno di essi.
Pertanto, conclude la parte resistente, la suddivisione per cliente va fatta solo ai fini della attuazione della solidarietà nel caso in cui vi sia una omissione della dichiarazione ai fini dell’imposta o del pagamento dell’imposta stessa che renda necessario operare la solidarietà contributiva.
Si costituiva in giudizio il Comune di Carpi deducendo l’infondatezza del ricorso poiché – come anche precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 252 del 2012 – la indifferenza dei pluralità di messaggi diffusi dal mezzo pubblicitario, ai fini della liquidazione dell’unica imposta. Trovi applicazione esclusivamente alla sola ipotesi in cui i messaggi, contenuti nel medesimo pannello pubblicitario, siano riferibili alla stessa azienda. In caso contrario, la divulgazione tramite unico mezzo pubblicitario di plurimi messaggi relativi ad aziende diverse, non consente di liquidare l’imposta in base alla complessiva superficie della figura geometrica rappresentata dal pannello, dovendosi invece essere liquidate tante imposte quanto sono i messaggi pubblicitari, in quanto altrimenti verrebbe illogicamente estesa ad ogni singola azienda pubblicizzata la obbligazione solidale per il pagamento di un importo non corrispondente alla imposta relativa alla pubblicità di cui la singola azienda beneficia.
All’udienza del 17 gennaio 2017 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
La Commissione ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto.
Il thema decidendum del presente procedimento attiene alla corretta individuazione del criterio di liquidazione della imposta in esame.
La materia è regolata in via generale dal D.Lgs. n. 507 del 1993 agli art. 7 e seguenti: la norma intende affermare che, nel caso in cui la dimensione del messaggio pubblicitario non coincida con quella della superficie espositiva del supporto materiale che lo contiene (è ipotesi che si verifica nel caso esaminato dalla Commissione), l’imposta si calcola egualmente sulla intera superficie espositiva anche se non integralmente utilizzata.
Con la conseguenza che se la superficie espositiva reca plurimi messaggi pubblicitari, l’imposta non si calcola in riferimento alla complessiva area effettivamente occupata dalla pubblicità, ma con riferimento alla intera superficie espositiva del supporto.
La norma invocata dal ricorrente (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1), in realtà non fornisce alcuna indicazione in ordine alla facoltà del soggetto passivo di corrispondere una imposta unitaria (calcolata sulla superficie dell’unico mezzo pubblicitario impiegato) anche in relazione a plurimi messaggi riferiti ad aziende diverse, diversamente dovendo ritenersi, stante la espressa previsione normativa, per l’ipotesi, assolutamente particolare (pubblicità mediante aeromobili e palloni frenati, ivi compresa quella su specchi d’acqua e fasce marittime), disciplinata dall’art. 15, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. in cui l’imposta è liquidata in misura fissa, per ogni giorno o frazione “indipendentemente dai soggetti pubblicizzati”.
Che tale norma appena richiamata costituisca ipotesi eccezionale alla regola stabilita dall’art. 7 è confermato dalla previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, comma 2 che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del “mezzo pubblicitario: la previsione di una responsabilità in solido trova, infatti, esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra “mezzo” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d’imposta.
Ne consegue che, se detta solidarietà si giustifica in quanto il presupposto impositivo viene a realizzarsi nei confronti tanto del soggetto passivo quanto del coobbligato solidale, allora la pretesa fiscale che sorge da quel presupposto di fatto non può che riguardare la sola ditta a beneficio della quale è stata svolta la pubblicità.
Interpretato in tale modo l’art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 507 del 1993 non pare a questa Commissione possa dubitarsi della correttezza del criterio di liquidazione applicato dal Comune di Carpi per la determinazione dell’imposta dovuta e della relativa sanzione.
La complessità della questione affrontata e la incertezza determinata dalla normativa regolamentare relativa a circolari ministeriali consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La commissione rigetta il ricorso e compensa le spese.
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