COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI – Ordinanza 27 febbraio 2017

Imposte e tasse – Norme della Regione Campania – Tassa  automobilistica regionale – Previsione che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica – art. 1, co. 182, Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5

Succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto

D.I.M., con ricorso depositato presso la segreteria di questa CTP il 25 luglio 2016 nei confronti di Equitalia Sud spa e della Regione Campania, impugnava l’avviso di accertamento n. 00334202016008/2013 richiamato in epigrafe, relativo al mancato pagamento della Tassa auto per l’anno 2013. Deduceva, in particolare, la non applicabilità del tributo suddetto poiché «sul veicolo al quale lo stesso era relativo in data 2 settembre 2008 era stato trascritto fermo amministrativo».

Deduceva, in particolare, che l’art. 94 CdS stabilisce l’esonero dal pagamento della tassa di circolazione, tra l’altro, anche nelle ipotesi di «sopravvenuta cessazione dei relativi diritti». Cessazione che, nel caso di specie, sarebbe avvenuta a seguito della «in disponibilità conseguente a provvedimento dell’Autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione annotate nel PRA», con la conseguenza che l’obbligo del pagamento ricomincerebbe a decorrere «solo dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo», in base al disposto di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 953/82. Chiedeva, quindi, dichiarare la nullità dell’atto di accertamento impugnato.

Non si costituiva l’agente addetto alla riscossione del tributo.

La Regione Campania, con memoria depositata il 16 dicembre 2016 eccepiva l’infondatezza del ricorso atteso che «l’avviso di accertamento era stato adottato per espressa previsione del comma 182 dell’art. 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni». Chiedeva, così, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All’udienza del 16 gennaio 2017 la procedura veniva chiamata e riservata per la decisione.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza sopra richiamato, osserva la commissione che:

A) è pacifico tra le parti in lite che sul veicolo di proprietà del ricorrente ed al quale afferisce la tassa auto in contestazione è stato trascritto provvedimento di fermo amministrativo in data 2 settembre 2008 (cfr.: consultazione al PRA allegata anche alla memoria difensiva della Regione Campania);

B) la normativa in base alla quale l’ente territoriale campano assume la legittimità della tassazione è l’art. 1 comma 182 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni;

 C) la norma dello Stato in ragione della quale il ricorrente assume l’illegittimità della pretesa tributaria regionale è il disposto dell’art. 5 comma 36 del decreto-legge n. 593 del 1982 il quale dispone che «la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione», nonché dell’art. 94 CdS che stabilisce che «ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa».

Ritenuto che sussiste un problema di legittimità costituzionale della normativa regionale applicabile alla presente fattispecie, atteso che la normativa suddetta presenta fondati profili di illegittimità costituzionale in relazione al disposto di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione secondo cui, per la parte che qui interessa: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione di bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n 53 («La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui. è stata effettuata l’annotazione»).

Ancora, la normativa regionale richiamata innanzi si palesa in contrasto con l’art. 119, secondo comma, della Costituzione («I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»).

Da ultimo, si osserva che la normativa regionale censurata violerebbe il disposto di cui all’art. 3 della Costituzione poiché si applicandola si verificherebbe una palese disparità di trattamento fra cittadini residenti in regioni diverse dei territorio italiano in relazione ad una medesima fattispecie qualora solo a quelli residenti in talune regioni venga imposto il pagamento del tributo in oggetto anche successivamente all’apposizione del fermo amministrativo del veicolo.

La CTP rileva, inoltre, che la Corte costituzionale ha già esaminato analoga questione nella sentenza n. 288/2012 ritenendo che la tassa auto non ha natura di tributo regionale proprio, ovvero di tributo istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, ma di tributo proprio derivato della Regione che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) che, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. La Corte costituzionale, in proposito, ha precisato che in ragione di detta qualificazione la Regione: «a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 504/92; c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale».

Ritiene la commissione che non appare manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale della normativa della Regione Campania applicabile al ricorso in esame, ovvero dell’art. 1 comma 182 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni.

Quanto alla rilevanza della questione medesima al fine della decisione del ricorso, la stessa è evidente tenuto conto che l’applicabilità del tributo contestato dipende dalla legittimità della norma regionale che lo impone anche in caso di fermo amministrativo del veicolo del contribuente.

P.Q.M.

Sul ricorso n. 12994/2016, visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 182 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) e art. 119, secondo comma e 120 della Costituzione nonché in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

 2. sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

 3. dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e della Regione Campania.