COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PISTOIA – Sentenza 20 luglio 2018, n. 133
Fermo amministrativo dell’autoveicolo – Mancata notificazione della cartella di pagamento – Nullità
Fatto e diritto
La ricorrente impugna il fermo amministrativo, disposto da Equitalia s.p.a. di Cuneo, sul proprio autoveicolo nonché le cartelle di pagamento presupposte di cui è venuta a conoscenza, con gli estratti di ruolo, dalla consultazione dell’archivio PRA-ACI per quanto riguarda il fermo.
I motivi del ricorso sono i seguenti:
1) nullità del fermo amministrativo per mancata notificazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
2) nullità del fermo per mancata notificazione del preavviso e/o dalla comunicazione di avvenuto fermo;
3) intervenuta prescrizione.
Nella comparsa di costituzione di risposta presentata dall’Agenzia Entrate – Riscossione si segnala la cessata materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 03720110005743452000, in quanto si è provveduto a sospendere le azioni esecutive, e relativamente all’iscrizione di fermo in quanto, preso atto dell’errata notifica, si dichiara di provvedere a revocare la procedura cautelare, conseguentemente sono rimasti in discussione soltanto le residuali due cartelle n. 03720090009666874000 e n. 03720120001761924000. Nell’udienza del 19.04.2018, la Commissione in camera di consiglio, alla luce delle contestazioni della ricorrente e della carente documentazione prodotta dalla parte resistente, aveva emesso una apposita ordinanza con la quale ordinava, appunto, alla parte resistente di depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (o la copia conforme) relativi alle due cartelle oggetto del giudizio nonché delle cartelle stesse entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del dispositivo.
II ricorrente, nelle memorie illustrative, ha eccepito il mancato assolvimento dell’onere probatorio e dell’ordine di esibizione degli originali, come disposto dalla sopra citata ordinanza, e quindi l’assenza di prova di rituale notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente manifesta fondatezza dei motivi di ricorso.
In effetti l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto alcuna documentazione, nonostante l’ordine impartitole da questa Commissione, entro la data prescritta.
Stante quanto sopra, è da considerarsi fondato il primo motivo del ricorso, come sopra riportato, con accoglimento del ricorso medesimo.
La Commissione condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori B.G. e G.S. dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori B.G. e G.S. dichiaratisi antistatari.
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