COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Reggio Emilia sez. 1 sentenza n. 204 depositata il 31 luglio 2017
Testo:
La società Edil G.S. di G. F. e S. Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Angelis, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, con studio a Napoli in C.so Garibaldi n. 246, con atto ritualmente depositato presso la segreteria di questa C.T.P. in data 27/07/2016, ricorre nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna impugnando 18 cartelle di pagamento emesse a suo carico per complessivi € 149.687,09 oltre interessi.
Fatto:
la ricorrente società acquisiva estratto di ruolo presso il Concessionario per la riscossione, accertando così a proprio carico la sussistenza delle poste debitorie portate dalle citate cartelle di pagamento.
Parte ricorrente richiede, in via preliminare da parte della Concessionaria per la riscossione, l’esibizione nonché il deposito dell’accertamento, della cartella e di tutti gli atti prodromici unitamente alla relata di notifica ovvero all’avviso di ricevimento. Eccepisce poi nel merito:
mancata notifica dell’avviso d’accertamento, della cartella di pagamento, nonché degli atti ad essa prodromici e conseguenti;
prescrizione per decorso dei termini relativi all’esercizio del diritto alla riscossione;
mancata notifica con conseguente decadenza e prescrizione del diritto;
decadenza per violazione dell’art. 25 del DPR 602/73;
richiesta esibizione degli accertamenti notificati alla ricorrente illegittimi per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere per violazione dell’art. 42 del DPR 600/73;
mancata prova del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto che ha sottoscritto il ruolo esattoriale;
illegittimità del tasso d’interesse applicato alle sanzioni;
nullità delle cartelle per carenza d’indicazione del calcolo degli interessi.
Termina con la richiesta, previa sospensione ex. art 47 del D.Lgs. n. 546/92, di voler annullare gli atti impugnati, con la condanna in solido dei resistenti alle spese ed onorario del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 23112/2016, l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – ufficio legale – controbatte tutte le doglianze della ricorrente, evidenziando la pretestuosità delle stesse, dal momento che nessuna delle cartelle impugnate deriva da atti d’accertamento. Le stesse derivano, infatti, da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate per le diverse annualità, eccezion fatta per la cartella n. 09520120015585616 portante Irpef – sanzione pecuniaria DPR n. 600.
L’Agenzia, a dimostrazione di ciò nonché della regolarità della notifica, deposita per ognuna delle cartelle impugnate l’estratto di ruolo contenente la specifica delle imposte, interessi e sanzioni da versare, la data di pagamento, la modalità e le notifiche eseguite tempestivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, nonché le liquidazioni delle dichiarazioni presentate con gli esiti irregolari ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 per gli anni relativi. Comunica altresì l’Agenzia che tutte le cartelle sono state interamente saldate. Termina con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La Regione Emilia Romagna, con atto spedito in data 29112/2016, si costituisce in giudizio contestando la competenza territoriale di questa Commissione provinciale in relazione alla cartella di pagamento n. 09520150007640529000 portante tassa automobilistica anno tributario 2012, appartenendo la competenza in merito alla controversia stessa alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.
Nella seduta del 26/09/2016 la Commissione, visto l’art. 47 del D.Lgs. 546/92, dichiara infondata e conseguentemente rigetta la domanda di sospensione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza odierna le parti si richiamano alle deduzioni e conclusioni in atti e la causa passa, quindi, in decisione.
Osserva questa Commissione che occorre valutare preliminarmente la competenza territoriale di questa C.T.P. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio – 3 marzo 2016 n. 44 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma l, del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l ‘Ente locale concedente. Rilevato che il ricorso de quo è stato presentato, limitatamente alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000, avverso la Regione Emilia Romagna, la cui sede è a Bologna in Viale Aldo Moro n. 52, quindi nella circoscrizione territoriale di Bologna, la competenza in merito alla controversia in questione appartiene alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e non già a quella di Reggio Emilia.
Osserva ancora la Commissione, esaminata la documentazione prodotta dali’Agenzia delle Entrate e presente in allegato alle proprie controdeduzioni, che per le restanti 17 cartelle di pagamento, 12 di queste sono state notificate a mezzo della posta elttronica certificata presso l ‘indirizzo digitale della società ricorrente e 5 sono state regolarmente notificate attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie, per quanto attiene le notifiche effettuate via PEC, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il “pdf’. A tal proposito rileva questo Collegio, così come sostenuto in udienza dalla difesa di parte ricorrente, che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Infatti, con la notifica via PEC in formato “pdf’, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.
Come detto, solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file, la notificazione via PEC delle seguenti 12 cartelle di pagamento non è valida con annullamento derivato delle cartelle stesse:
– 09520160001327529;
– 09520150014671430;
– 09520150013126418;
– 09520150007640630;
– 09520150007640529;
– 09520150004472057;
– 09520150001696819;
– 09520140016771227;
– 09520140016771126;
– 09520140016003266;
– 09520140004537477;
– 09520130011462358.
Le seguenti 5 cartelle restanti risultano regolarmente notificate, come da documentazione allegata alle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate:
– 09520120001989824;
– 09520120003578104;
– 09520120015585616;
– 09520120017683469;
– 09520130006904348.
Per queste ultime 5 cartelle va respinta la richiesta di presunta prescizione quinquennale del diritto alla riscossione in quanto, come risulta dagli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate, i termini di notifica delle cartelle sono stati ampiamente rispettati tenuto conto dei termini di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle date di consegna delle relativa cartelle.
In merito alle restanti eccezioni, si osserva, contrariamente a quanto argomentato dal contribuente, che quello che è espressamente richiesto da specifiche disposizioni normative, pena la nullità della cartella, non è l ‘indicazione della sottoscrizione del ruolo, bensì della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, informazione presente negli atti impugnati. D’altronde, è proprio l’indicazione della data di esecutività del ruolo a rilevare nell’interesse del debitore in quanto rappresenta il ” dies a quo” da cui decorrono i termini ai fini prescrizionali della pretesa portata in riscossione.
In merito all’eccezione in cui si sostiene l’illegittimità del tasso d’interesse applicato alle sanzioni, da una parte si osserva l’erroneità del motivo laddove pretende di attribuire la produzione d’interessi a sanzioni amministrative che viceversa maturano in relazione a maggiori imposte accertate o liquidate, dall’altra si specifica che è il legislatore a fissare i tassi d’interesse e la soglia oltre la quale questi sono usurai. Le sanzioni applicate sono pertanto legittime per espressa scelta legislativa in merito alle modalità d’applicazione. Infine nessuna disposizione normativa prescrive l’indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse sono, come detto, normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Commissione dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000; accoglie il ricorso limitatamente alle 12 cartelle descritte in narrativa, notificate via PEC; rigetta nel resto. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso:
dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente il ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000 e per l’effetto dichiara la competenza della Commissione Tributaria di Bologna e assegna termine alla ricorrente di mesi tre per la riassunzione;
– accoglie il ricorso in punto alle 12 cartelle di pagamento, elencate in narrativa, notificate via PEC;
– respinge nel resto e compensa le spese di giudizio.
Reggio Emilia, 22/05/2017
Depositata in segreteria il 31 luglio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna sezione 12 sentenza n. 495 depositata il 4 marzo 2019 - E’ inammissibile la notifica dell’appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) qualora la costituzione in giudizio e il…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l' 11 gennaio 2022 - Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 5 sentenza n. 780 depositata il 21 febbraio 2019 - È valida la notifica dell'appello a mezzo pec anche se il ricorso introduttivo è stato proposto in forma cartacea e con elezione di domicilio…
- Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia sezione 2 sentenza n. 275 depositata il 25 novembre 2019 - C.U.T. sempre dovuto su tutti gli atti impugnati
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, sentenza n. 10220 depositata il 2 novembre 2022 - Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l'introduzione del processo telematico e segnatamente con l'art. 25 bis…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…